Common use of Ritardato pagamento e interessi di mora Clause in Contracts

Ritardato pagamento e interessi di mora. In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse nei confronti di imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora pari al tasso di interesse fissato ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, come di volta in volta applicabile. In ogni caso, suddetti tassi saranno dovuti per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte di ForGreen, oltre le spese per i solleciti di pagamento inviati al Cliente e fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare interessi diversi come da accordi espressamente sottoscritti nella relativa Offerta Economica. In caso di pagamento tramite sistema SDD verranno addebitati al Cliente i costi in cui ForGreen dovesse incorrere in caso di eventuale esito negativo del pagamento della fattura. Nel rispetto della regolazione vigente (Allegato A a tale delibera 258/2015/R/com, “Testo Integrato Morosità Elettrica – TIMOE”), in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relativa/e alla fornitura di Energia Elettrica alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, ForGreen invierà al Cliente - già dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza della fattura - un sollecito di pagamento a mezzo Raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultima ipotesi la data di consegna al vettore postale della predetta comunicazione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa; rimane ferma la facoltà di ForGreen di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i “Clienti finali non disalimentabili” di cui all’art.18 dell’Allegato A alla delibera AEEG ARG/elt 4/08 (“Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’Energia Elettrica nei casi di morosità dei Clienti finali o di inadempimento da parte del venditore”) verranno seguite le procedure previste dall’art. 17 della predetta delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.

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Ritardato pagamento e interessi di mora. In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse nei confronti di imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora pari al tasso di interesse fissato ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, come di volta in volta applicabile. In ogni caso, suddetti tassi saranno dovuti per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte di ForGreen, oltre le spese per i solleciti di pagamento inviati al Cliente e fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare interessi diversi come da accordi espressamente sottoscritti nella relativa Offerta Economica. In caso di pagamento tramite sistema SDD verranno addebitati al Cliente i costi in cui ForGreen dovesse incorrere in caso di eventuale esito negativo del pagamento della fattura. Nel rispetto della regolazione vigente (Allegato A a tale delibera 258/2015/R/com, “Testo Integrato Morosità Elettrica – TIMOE”), in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relativa/e alla fornitura di Energia Elettrica alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, ForGreen invierà al Cliente - già dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza della fattura - un sollecito di pagamento a mezzo Raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultima ipotesi la data di consegna al vettore postale della predetta comunicazione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa; rimane ferma la facoltà di ForGreen di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i “Clienti finali non disalimentabili” di cui all’art.18 dell’Allegato A alla delibera AEEG ARERA ARG/elt 4/08 (“Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’Energia Elettrica nei casi di morosità dei Clienti finali o di inadempimento da parte del venditore”) verranno seguite le procedure previste dall’art. 17 della predetta delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.

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