Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione. 8.1 Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n.206/2005, e in ogni caso ai clienti gas e/o energia elettrica per attività di servizio pubblico e per usi diversi, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di Bluenergy, salvo diverso accordo tra le parti. 8.2 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, e comunque ai clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico e condominiale, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in fattura, verrà applicato il tasso di interesse moratorio come previsto dalla Del. ARERA n. 229/01 e ss.mm.ii. al momento pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Bluenergy si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. 8.3 Bluenergy potrà richiedere al Distributore competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l’invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD/PDR: (i) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; (ii) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentito dalla normativa ARERA in vigore; (iii) in caso di recesso del Cliente non per cambio Fornitore; (iv) nei casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti CGC. 8.4 Bluenergy può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro i termini indicati in fattura, anche nell’eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Prima di effettuare tale richiesta Bluenergy, con riferimento a tutte le fatture non pagate, effettuerà la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui verranno indicati: a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando (i) la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, (ii) se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora, (iii) le previsioni regolatorie relative ai termini che Bluenergy deve rispettare; b) il termine decorso il quale, in costanza di xxxx, verrà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità; c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento; d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: (i) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; (iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura per morosità. 8.5 Una volta attivate le procedure di sospensione/interruzione della fornitura, ai fini della revoca della stessa o della riattivazione della fornitura, il Cliente dovrà comunicare a Bluenergy l’avvenuto pagamento di tutti gli importi richiesti con l’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura mediante fax da inviarsi esclusivamente con le modalità e al numero indicato nella avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/ interruzione della fornitura. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e comunicato come richiesto dall’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura, Bluenergy provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/riattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall’ARERA. Fermo quanto sopra, nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. 8.6 Nei casi in cui il Distributore comunichi a Bluenergy l’impossibilità di procedere all’intervento di sospensione della fornitura gas per morosità del Cliente, previo specifico preavviso tramite invio di raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione, o tramite PEC, Bluenergy potrà procedere con l’interruzione della fornitura mediante il taglio della presa/colonna. In tal caso, l’interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di fornitura, la cessazione amministrativa del PDR e l’addebito da parte del Distributore dei costi preventivati. Per fruire nuovamente della fornitura, il cliente dovrà formalizzare con una nuova Società di Vendita un nuovo contratto di fornitura e richiedere un preventivo lavori per il ripristino dell’erogazione precedentemente interrotta. Rimane fermo che in tutti i casi di sospensione della fornitura per morosità del cliente, regolarmente richiesta da Bluenergy, ma non andata a buon fine per qualsivoglia ragione, i costi eventualmente addebitati, in ogni tempo, dal Distributore a Bluenergy rimarranno a esclusivo carico del cliente finale. Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, qualora il Distributore abbia indicato la fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione della fornitura del POD, Bluenergy potrà richiederne l’esecuzione al Distributore con le modalità previste dalla normativa vigente (Art. 9 TIMOE). 8.7 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell’intervenuta sospensione/interruzione. 8.8 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, Bluenergy si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all’affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente. 8.9 Per il Cliente non domestico gas e/o energia elettrica, in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitore. 8.10 Bluenergy si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, Bluenergy è obbligata ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. 8.11 Ai sensi della Del.ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., per il servizio di fornitura gas, Bluenergy provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente. 8.12 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 19.1 del TIMG, Art. 16.1 del TIMOE) viene stabilito che: a) il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente è stabilito in zero (0) giorni; b) il termine decorso il quale Bluenergy, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura, è stabilito in (i) 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure (ii) 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di Bluenergy, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure (iii) 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento, nel caso in cui Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata; c) la comunicazione da parte del cliente a Bluenergy dell’avvenuto pagamento in caso di solleciti dovrà avvenire mediante fax al numero 0000 000000; d) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al Distributore, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura per morosità, qualora sia decorso un termine, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b); e) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA; f) in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente, come descritti all’art. 16; Per quanto attiene alla sola fornitura di gas naturale: g) in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, Bluenergy sarà tenuto a trasmettere al Distributore: (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; (iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale; h) il cliente finale ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del cliente medesimo.
Appears in 2 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione. 8.1 Ai Clienti gas e/o energia elettrica per usi diversi e per attività di servizio pubblico (non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n.206/2005), e in ogni caso ai clienti gas e/o energia elettrica per attività di servizio pubblico e per usi diversi, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui uso condominiale (qualificabili come Consumatori ai successivi arttsensi del D.Lgs. 8.3 e 8.4n.206/2005), in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di BluenergyBluenergy nei casi previsti dalla legge, e salvo diverso accordo scritto tra le parti.
8.2 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, e comunque ai clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico e condominiale, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4.
8.2 Ai Clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico (qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005), in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in fattura, verrà applicato il tasso di interesse moratorio come previsto dalla Del. ARERA n. 229/01 e ss.mm.ii. al momento pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Bluenergy si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.
8.3 Bluenergy potrà richiedere al Distributore competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l’invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD/PDR: (i) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; (ii) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentito dalla normativa ARERA in vigore; (iii) in caso di recesso del Cliente non per cambio Fornitoredi venditore; (iv) nei casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti CGC.
8.4 Bluenergy può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro i termini indicati in fattura, anche nell’eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Prima di effettuare tale richiesta Bluenergy, con riferimento a tutte le fatture non pagate, effettuerà la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandataraccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in cui verranno indicati:
a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamentoindicate le informazioni previste dalle normative vigenti (TIMG, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando
(i) la data a partire dalla quale tale termine è calcolatoart. 4.1; XXXXX, (ii) se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora, (iii) le previsioni regolatorie relative ai termini che Bluenergy deve rispettare;
b) il termine decorso il quale, in costanza di xxxx, verrà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: (i) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; (iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura per morositàart. 3.2).
8.5 Una volta attivate le procedure di sospensione/interruzione della fornitura, ai fini della revoca della stessa o della riattivazione della fornitura, il Cliente dovrà comunicare a Bluenergy l’avvenuto pagamento di tutti gli importi richiesti con l’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura mediante fax da inviarsi esclusivamente con le modalità e al numero indicato nella avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/ interruzione della fornitura. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e comunicato come richiesto dall’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura, Bluenergy provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/riattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall’ARERA. Fermo quanto sopra, nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
8.6 Nei casi in cui il Distributore comunichi a Bluenergy l’impossibilità di procedere all’intervento di sospensione della fornitura gas per morosità del Cliente, previo specifico preavviso tramite invio di raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione, o tramite PEC, Bluenergy potrà procedere con l’interruzione della fornitura mediante il taglio della presa/colonna. In tal caso, l’interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di fornitura, la cessazione amministrativa del PDR e l’addebito da parte del Distributore dei costi preventivati. Per fruire nuovamente della fornitura, il cliente dovrà formalizzare con una nuova Società di Vendita un nuovo contratto di fornitura e richiedere un preventivo lavori per il ripristino dell’erogazione precedentemente interrotta. Rimane fermo che in tutti i casi di sospensione della fornitura per morosità del cliente, regolarmente richiesta da Bluenergy, ma non andata a buon fine per qualsivoglia ragione, i costi eventualmente addebitati, in ogni tempo, dal Distributore a Bluenergy rimarranno a esclusivo carico del cliente finale. Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, qualora il Distributore abbia indicato la fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione della fornitura del POD, Bluenergy potrà richiederne l’esecuzione al Distributore con le modalità previste dalla normativa vigente (Art. 9 TIMOE).
8.7 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell’intervenuta sospensione/interruzione.
8.8 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, Bluenergy si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all’affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente.
8.9 Per il Cliente non domestico gas e/o energia elettrica, in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il al contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitorevenditore.
8.10 Bluenergy si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora Qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, Bluenergy è obbligata tenuta ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettricavenditore.
8.11 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 13 del TIMOE), nel caso di punti di prelievo serviti nel mercato libero associati a clienti finali in precedenza forniti dall’esercente la salvaguardia, Bluenergy fatturerà al cliente l’eventuale credito cedutogli dell’esercente la salvaguardia nei confronti del cliente finale.
8.12 Ai sensi della Del.Del. ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., per il servizio di fornitura gas, Bluenergy provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente.
8.12 8.13 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 19.1 del TIMG, Art. 16.1 del TIMOE) viene stabilito che:
a) il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente è stabilito in zero (0) giorni;
b) il termine decorso il quale Bluenergy, in caso di mancato pagamentoritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, richiederà la trascorso il termine indicato al punto a), il venditore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso di sospensione della forniturafornitura recante l’indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora);
c) per le forniture di gas naturale, è stabilito in il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (iquaranta) 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure (ii) 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dalla data di Bluenergy, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale notifica della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificatamora;
d) per le forniture di energia elettrica, oppure nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (iiiquindici) 20 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura;
e) Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di emissione notifica della comunicazione di costituzione in mora, per provvedere il Cliente che dispone di un misuratore di cui al pagamento, nel caso in cui Bluenergy punto d);
f) il termine di sospensione della fornitura non sia in grado di documentare la sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di invio notifica della comunicazione tramite raccomandatadi costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto d);
cg) la comunicazione da parte del cliente a Bluenergy dell’avvenuto pagamento in caso di solleciti dovrà avvenire mediante fax al numero 0000 000000;
dh) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al Distributore, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura per morosità, qualora sia decorso un termine, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b)pagamento;
ei) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA;
fj) in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente, come descritti all’art. 16; Per quanto attiene alla sola fornitura di gas naturale:
gk) in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, Bluenergy sarà tenuto a trasmettere al Distributore: (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finalefinale unitamente alla documentazione attestante la ricezione; (iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; (iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;
hl) il cliente finale ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del cliente medesimo.
Appears in 1 contract
Samples: General Contract Conditions
Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione. 8.1 Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n.206/2005, e in ogni caso ai clienti gas e/o energia elettrica per attività di servizio pubblico e per usi diversi, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy Nordovest per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di BluenergyXxxxxxxxx, salvo diverso accordo tra le partiparti e salvo il rispetto di normativa applicabile ai Clienti tutelati.
8.2 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, e comunque ai clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico e condominiale, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy Nordovest per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in fattura, verrà applicato il tasso di interesse moratorio come previsto dalla Del. ARERA n. 229/01 e ss.mm.ii. ., al momento pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Bluenergy Xxxxxxxxx si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.
8.3 Bluenergy Nordovest potrà richiedere al Distributore competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l’invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD/PDR: (i) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; (ii) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentito dalla normativa ARERA in vigore; (iii) in caso di recesso del Cliente non per cambio Fornitore; (iv) nei casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti CGC.
8.4 Bluenergy può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura in In ogni caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro i termini indicati in fattura, anche nell’eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Prima , Nordovest invierà al Cliente formale comunicazione di effettuare tale richiesta Bluenergy, con riferimento a tutte le fatture non pagate, effettuerà la avviso di costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui verranno indicati:
a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando
(i) la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, (ii) se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora, (iii) le previsioni regolatorie relative ai termini che Bluenergy deve rispettare;
b) il termine decorso il quale, in costanza di xxxx, verrà inviata al Distributore la richiesta preavviso di sospensione della fornitura per morosità;
cmediante raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione, o Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti PEC), la quale indicherà: (i) le modalità con cui il cliente può Cliente deve comunicare l’avvenuto pagamento;
d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: (i) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) il termine massimo tra dopo il quale, se il Cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura; (iii) il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Tale termine sarà non inferiore a (i) 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente finale della comunicazione mediante raccomandata semplice, oppure (ii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della raccomandata nel caso in cui non vi sia documentazione della data di invio della suddetta comunicazione, oppure (iii) a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. In assenza di pagamento comunicato dal Cliente esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione di costituzione in mora e la data preavviso di consegna al vettore postale qualora Bluenergy non sia in grado sospensione della fornitura, Nordovest attiverà le procedure di documentare la data di invio della raccomandata; (iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura al/ai POD o PDR di Cliente disalimentabile, fermo in tal caso il diritto di Nordovest di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura prima di richiedere al Distributore la riattivazione della fornitura. I corrispettivi per morositàle spese di gestione dei solleciti, dei preavvisi di sospensione/interruzione della fornitura e delle segnalazioni di storno della domiciliazione bancaria/postale sono in ogni caso a carico del Cliente.
8.5 Una volta attivate le procedure di sospensione/interruzione della fornitura, ai fini della revoca della stessa o della riattivazione della fornitura, il Cliente dovrà comunicare a Bluenergy Nordovest l’avvenuto pagamento di tutti gli importi richiesti con l’avviso di costituzione in mora e e/o preavviso di sospensione/interruzione della fornitura mediante fax da inviarsi esclusivamente con le modalità e al numero indicato nella avviso ai recapiti indicati nel/i suddetto/i avviso/i di costituzione in mora e e/O preavviso di sospensione/ sospensione/interruzione della fornitura. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e effettuato, comunicato come richiesto dall’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura, Bluenergy Nordovest, verificato l'accredito, provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/riattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall’ARERA. Fermo quanto sopra, nel in caso di clienti finali connessi fornitura di energia elettrica e Cliente alimentato in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.somministrazione per mancato
8.6 Nei casi in cui il Distributore comunichi a Bluenergy Nordovest l’impossibilità di procedere all’intervento di sospensione della fornitura gas per morosità del Cliente, previo specifico preavviso tramite invio di raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione, o tramite PEC, Bluenergy Nordovest potrà procedere con l’interruzione della fornitura mediante il taglio della presa/colonna. In tal caso, l’interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di fornitura, la cessazione amministrativa del PDR e l’addebito da parte del Distributore dei costi preventivati. Per fruire nuovamente della fornitura, il cliente Cliente dovrà formalizzare con una nuova Società di Vendita un nuovo contratto di fornitura e richiedere un preventivo lavori per il ripristino dell’erogazione precedentemente interrotta. Rimane fermo che in tutti i casi di sospensione della fornitura per morosità del clienteCliente, regolarmente richiesta da BluenergyNordovest, ma non andata a buon fine per qualsivoglia ragione, i costi eventualmente addebitati, in ogni tempo, dal Distributore dalla Società di Distribuzione a Bluenergy Nordovest rimarranno a esclusivo carico del cliente Cliente finale. Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, qualora il Distributore abbia indicato la fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione della fornitura del POD, Bluenergy potrà richiederne l’esecuzione al Distributore con le modalità previste dalla normativa vigente (Art. 9 TIMOE).
8.7 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell’intervenuta sospensione/interruzione.
8.8 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, Bluenergy Nordovest si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all’affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente.
8.9 Per il Cliente non domestico gas e/o energia elettrica, in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitore.
8.10 Bluenergy Nordovest si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora cui si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, Bluenergy Nordovest è obbligata ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettricafornitore.
8.11 Ai sensi della Del.Del. ARG/gas 99/11 e ss.mm.iis.m.i., per il servizio di fornitura gas, Bluenergy Nordovest provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente.
8.12 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 19.1 del TIMG, Art. 16.1 del TIMOE) viene stabilito che:
a) il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente è stabilito in zero (0) giorni;
b) il termine decorso il quale Bluenergy, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura, è stabilito in (i) 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure (ii) 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di Bluenergy, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure (iii) 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento, nel caso in cui Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata;
c) la comunicazione da parte del cliente a Bluenergy dell’avvenuto pagamento in caso di solleciti dovrà avvenire mediante fax al numero 0000 000000;
d) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al Distributore, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura per morosità, qualora sia decorso un termine, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b);
e) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA;
f) in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente, come descritti all’art. 16; Per quanto attiene alla sola fornitura di gas naturale:
g) in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, Bluenergy sarà tenuto a trasmettere al Distributore: (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; (iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;
h) il cliente finale ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del cliente medesimo.
Appears in 1 contract
Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione. 8.1 Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n.206/2005, e in ogni caso ai clienti gas e/o energia elettrica per attività di servizio pubblico e per usi diversi, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di Bluenergy, salvo diverso accordo tra le parti.
8.2 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, e comunque ai clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico e condominiale, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in fattura, verrà applicato il tasso di interesse moratorio come previsto dalla Del. ARERA AEEGSI n. 229/01 e ss.mm.ii. ., al momento pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Bluenergy si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.
8.3 Bluenergy potrà richiedere al Distributore competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l’invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD/PDR: (i) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; (ii) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentito dalla normativa ARERA AEEGSI in vigore; (iii) in caso di recesso del Cliente non per cambio Fornitore; (iv) nei casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti CGC.
8.4 Bluenergy può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro i termini indicati in fattura, anche nell’eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Prima di effettuare tale richiesta Bluenergy, con riferimento a tutte le fatture non pagate, effettuerà la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui verranno indicati:
a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando
evidenziando (i) la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, (ii) se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora, (iii) le previsioni regolatorie relative ai termini che Bluenergy deve rispettare;
b) il termine decorso il quale, in costanza di xxxx, verrà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: :
(i) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; (iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura per morosità.
8.5 Una volta attivate le procedure di sospensione/interruzione della fornitura, ai fini della revoca della stessa o della riattivazione della fornitura, il Cliente dovrà comunicare a Bluenergy l’avvenuto pagamento di tutti gli importi richiesti con l’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura mediante fax da inviarsi esclusivamente con le modalità e al numero indicato nella avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/ interruzione della fornitura. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e comunicato come richiesto dall’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura, Bluenergy provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/riattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall’ARERA. Fermo quanto sopra, nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
8.6 Nei casi in cui il Distributore comunichi a Bluenergy l’impossibilità di procedere all’intervento di sospensione della fornitura gas per morosità del Cliente, previo specifico preavviso tramite invio di raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione, o tramite PEC, Bluenergy potrà procedere con l’interruzione della fornitura mediante il taglio della presa/colonna. In tal caso, l’interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di fornitura, la cessazione amministrativa del PDR e l’addebito da parte del Distributore dei costi preventivati. Per fruire nuovamente della fornitura, il cliente dovrà formalizzare con una nuova Società di Vendita un nuovo contratto di fornitura e richiedere un preventivo lavori per il ripristino dell’erogazione precedentemente interrotta. Rimane fermo che in tutti i casi di sospensione della fornitura per morosità del cliente, regolarmente richiesta da Bluenergy, ma non andata a buon fine per qualsivoglia ragione, i costi eventualmente addebitati, in ogni tempo, dal Distributore a Bluenergy rimarranno a esclusivo carico del cliente finale. Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, qualora il Distributore abbia indicato la fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione della fornitura del POD, Bluenergy potrà richiederne l’esecuzione al Distributore con le modalità previste dalla normativa vigente (Art. 9 TIMOE).
8.7 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell’intervenuta sospensione/interruzione.
8.8 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, Bluenergy si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all’affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente.
8.9 Per il Cliente non domestico gas e/o energia elettrica, in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitore.
8.10 Bluenergy si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, Bluenergy è obbligata ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica.
8.11 Ai sensi della Del.ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., per il servizio di fornitura gas, Bluenergy provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente.
8.12 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 19.1 del TIMG, Art. 16.1 del TIMOE) viene stabilito che:
a) il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente è stabilito in zero (0) giorni;
b) il termine decorso il quale Bluenergy, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura, è stabilito in (i) 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure (ii) 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di Bluenergy, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure (iii) 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento, nel caso in cui Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata;
c) la comunicazione da parte del cliente a Bluenergy dell’avvenuto pagamento in caso di solleciti dovrà avvenire mediante fax al numero 0000 000000;
d) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al Distributore, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura per morosità, qualora sia decorso un termine, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b);
e) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA;
f) in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente, come descritti all’art. 16; Per quanto attiene alla sola fornitura di gas naturale:
g) in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, Bluenergy sarà tenuto a trasmettere al Distributore: (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; (iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;
h) il cliente finale ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del cliente medesimo.
Appears in 1 contract
Samples: General Contract Conditions
Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione. 8.1 Ai Clienti gas e/o energia elettrica per usi diversi e per attività di servizio pubblico (non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n.206/2005), e in ogni caso ai clienti gas e/o energia elettrica per attività di servizio pubblico e per usi diversi, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui uso condominiale (qualificabili come Consumatori ai successivi arttsensi del D.Lgs. 8.3 e 8.4n.206/2005), in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di BluenergyBluenergy nei casi previsti dalla legge, e salvo diverso accordo scritto tra le parti.
8.2 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, e comunque ai clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico e condominiale, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4.
8.2 Ai Clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico (qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005), in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in fattura, verrà applicato il tasso di interesse moratorio come previsto dalla Del. ARERA n. 229/01 e ss.mm.ii. al momento pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Bluenergy si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.
8.3 Bluenergy potrà richiedere al Distributore competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l’invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD/PDR: (i) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; (ii) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentito dalla normativa ARERA in vigore; (iii) in caso di recesso del Cliente non per cambio Fornitoredi venditore; (iv) nei casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti CGC.
8.4 Bluenergy può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro i termini indicati in fattura, anche nell’eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Prima di effettuare tale richiesta Bluenergy, con riferimento a tutte le fatture non pagate, effettuerà la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandataraccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in cui verranno indicati:
a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamentoindicate le informazioni previste dalle normative vigenti (TIMG, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando
(i) la data a partire dalla quale tale termine è calcolatoart. 4.1; XXXXX, (ii) se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora, (iii) le previsioni regolatorie relative ai termini che Bluenergy deve rispettare;
b) il termine decorso il quale, in costanza di xxxx, verrà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: (i) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; (iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura per morositàart. 3.2).
8.5 Una volta attivate le procedure di sospensione/interruzione della fornitura, ai fini della revoca della stessa o della riattivazione della fornitura, il Cliente dovrà comunicare a Bluenergy l’avvenuto pagamento di tutti gli importi richiesti con l’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura mediante fax da inviarsi esclusivamente con le modalità e al numero indicato nella avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/ interruzione della fornitura. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e comunicato come richiesto dall’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura, Bluenergy provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/riattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall’ARERA. Fermo quanto sopra, nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
8.6 Nei casi in cui il Distributore comunichi a Bluenergy l’impossibilità di procedere all’intervento di sospensione della fornitura gas per morosità del Cliente, previo specifico preavviso tramite invio di raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione, o tramite PEC, Bluenergy potrà procedere con l’interruzione della fornitura mediante il taglio della presa/colonna. In tal caso, l’interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di fornitura, la cessazione amministrativa del PDR e l’addebito da parte del Distributore dei costi preventivati. Per fruire nuovamente della fornitura, il cliente dovrà formalizzare con una nuova Società di Vendita un nuovo contratto di fornitura e richiedere un preventivo lavori per il ripristino dell’erogazione precedentemente interrotta. Rimane fermo che in tutti i casi di sospensione della fornitura per morosità del cliente, regolarmente richiesta da Bluenergy, ma non andata a buon fine per qualsivoglia ragione, i costi eventualmente addebitati, in ogni tempo, dal Distributore a Bluenergy rimarranno a esclusivo carico del cliente finale. Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, qualora il Distributore abbia indicato la fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione della fornitura del POD, Bluenergy potrà richiederne l’esecuzione al Distributore con le modalità previste dalla normativa vigente (Art. 9 TIMOE).
8.7 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell’intervenuta sospensione/interruzione.
8.8 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, Bluenergy si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all’affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente.
8.9 Per il Cliente non domestico gas e/o energia elettrica, in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il al contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitorevenditore.
8.10 Bluenergy si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora Qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, Bluenergy è obbligata tenuta ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettricavenditore.
8.11 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 13 del TIMOE), nel caso di punti di prelievo serviti nel mercato
8.12 Ai sensi della Del.Del. ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., per il servizio di fornitura gas, Bluenergy provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente.
8.12 8.13 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 19.1 del TIMG, Art. 16.1 del TIMOE) viene stabilito che:8.13 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 19.1 del TIMG, Art. 16.1 del TIMOE) viene stabilito che:
a) il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente è stabilito in zero (0) giorni;
b) il termine decorso il quale Bluenergy, in caso di mancato pagamentoritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, richiederà la trascorso il termine indicato al punto a), il venditore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso di sospensione della forniturafornitura recante l’indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora);
c) per le forniture di gas naturale, è stabilito in il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (iquaranta) 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure (ii) 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dalla data di Bluenergy, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale notifica della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificatamora;
d) per le forniture di energia elettrica, oppure nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (iiiquindici) 20 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura;
e) Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di emissione notifica della comunicazione di costituzione in mora, per provvedere il Cliente che dispone di un misuratore di cui al pagamento, nel caso in cui Bluenergy punto d);
f) il termine di sospensione della fornitura non sia in grado di documentare la sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di invio notifica della comunicazione tramite raccomandatadi costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto d);
cg) la comunicazione da parte del cliente a Bluenergy dell’avvenuto pagamento in caso di solleciti dovrà avvenire mediante fax al numero 0000 000000;
dh) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al Distributore, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura per morosità, qualora sia decorso un termine, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b)pagamento;
ei) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA;
fj) in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente, come descritti all’art. 16; Per quanto attiene alla sola fornitura di gas naturale:
gk) in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, Bluenergy sarà tenuto a trasmettere al Distributore: (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finalefinale unitamente alla documentazione attestante la ricezione; (iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; (iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;
hl) il cliente finale ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del cliente medesimo.
Appears in 1 contract
Samples: General Contract Conditions