Ritiro della patente. L’Autista al quale è ritirata la patente per condurre autoveicoli dalle competenti Autorità per fatti che non siano dolosi e con colpa grave e non comportano il licenziamento in tronco, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi. Durante detto periodo l’Autista dovrà farsi parte diligente per ottenere a sua cura e spese e nel più breve tempo possibile la patente. Durante detto periodo l’Impresa, qualora ne abbia la possibilità, può, oltre alla conservazione del posto, adibire il lavoratore a qualsiasi altro lavoro, anche con mansioni inferiori, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale è adibito. Qualora l’Impresa non abbia la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione, la stessa gli conserverà il posto di lavoro per un periodo massimo di sei mesi, senza corrispondergli la retribuzione salariale e i versamenti previdenziale. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre il termine suddetto l’impresa, potrà risolvere il rapporto di lavoro. Costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro il rifiuto del lavoratore a essere adibito a mansioni diverse di cui al comma 3 dell’articolo 50 del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ritiro della patente. L’Autista All’Autista al quale è stata ritirata la patente per condurre autoveicoli autoveicoli, dalle competenti Autorità per fatti che non siano dolosi e con colpa grave e grave, non comportano il licenziamento in tronco, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi. Durante detto periodo l’Autista dovrà farsi parte diligente per ottenere a sua cura e spese e nel più breve tempo possibile la patente. Durante detto periodo l’Impresa, qualora ne abbia la possibilità, può, oltre alla conservazione del posto, adibire il lavoratore a qualsiasi altro lavoro, anche con mansioni inferiori, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale è adibito. Qualora l’Impresa non abbia la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione, la stessa gli conserverà il posto di lavoro per un periodo massimo di sei mesi, senza corrispondergli la retribuzione salariale e i versamenti previdenziale. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre il termine suddetto l’impresa, potrà risolvere il rapporto di lavoro. Costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro il rifiuto del lavoratore a essere adibito a mansioni diverse di cui al comma 3 2 dell’articolo 50 15 del presente CCNL.
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Ritiro della patente. L’Autista al quale è viene ritirata la patente per condurre autoveicoli dalle competenti Autorità per fatti che non siano dolosi e con colpa grave e non comportano il licenziamento in tronco, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi. Durante detto periodo l’Autista dovrà farsi parte diligente per ottenere a sua cura e spese e nel più breve tempo possibile la patente. Durante detto periodo l’Impresala Datrice, qualora ne abbia la possibilità, può, oltre alla conservazione del posto, adibire il lavoratore a qualsiasi altro lavoro, anche con mansioni inferiori, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale è viene adibito. Qualora l’Impresa la Datrice non abbia la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione, la stessa gli conserverà per il periodo di sei mesi il posto di lavoro per un periodo massimo di sei mesial lavoratore stesso, senza corrispondergli la retribuzione salariale e i versamenti previdenzialema non corrisponderà alcuna retribuzione. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre il termine suddetto l’impresa, la Datrice potrà risolvere il rapporto di lavoro. Costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro il rifiuto del lavoratore a ad essere adibito a alle mansioni diverse alternative di cui al comma 3 dell’articolo 50 del presente CCNLsopra.
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