Ente Bilaterale Nazionale Clausole campione

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi all...
Ente Bilaterale Nazionale. L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario ha i seguenti scopi: a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali; b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l’allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità; c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione; d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione; f) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui all’art.6, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l’attività degli Osservatori territoriali; g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro; h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; i) ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/91; l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori; m) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la fo...
Ente Bilaterale Nazionale. L’Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dagli Accordi sulla Go- vernance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e terri- toriali del 2009 e del 2014, svolge le seguenti funzioni: CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi • assicura l’attività di supporto agli Enti territoriali per l’adeguamento di Statuti e Regolamenti ai nuovi Statuti e Regolamenti tipo e ne monitora il completa- mento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti Bilaterali territoriali; • predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tec- niche, per tutti gli Enti Bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’Ente Bilaterale nazionale; • raccoglie da tutti gli Enti Bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione an- nuale sull’andamento della gestione e dell’attività, verificandone la rispon- denza alle disposizioni del presente CCNL e degli Accordi di Governance di cui al primo comma del presente articolo; • raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realiz- zare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore Terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul Terziario dell’Ente Bilaterale, che po- trà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica; • censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrat- tuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dai predetti Accordi sulla Governance; • segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall’Accordo Governan- ce del 2014, ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti Bilaterali territo- riali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale; • promuove la rete degli Enti Bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del presente CCNL attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad ini- ziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti territoriali stessi. L’Ente Bilaterale Nazionale predispone annualmente una relazione per le parti soci...
Ente Bilaterale Nazionale. Nell’ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale, le XX.XX. CGIL-CISL-UIL Scuola e lo SNALS e l'ANINSEI e l’* hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. Gli Enti Bilaterali costituiti (o in fase di costituzione) sono previsti in diversi accordi tra le parti sociali, dal 1993 ad oggi, per favorire l’evoluzione dei sistemi nazionali di educazione e formazione. L’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un ente bilaterale nazionale della scuola non statale per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli enti bilaterali. L'attività dell'ente bilaterale nazionale, regolamentata da statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità: a. gestione del fondo di previdenza complementare; b. gestione degli ammortizzatori sociali; c. Formazione Professionale;
Ente Bilaterale Nazionale. Le Parti prendono atto dell’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e pertanto, al fine di attuare le finalità di cui al presente CCNL, convengono che l’Ente Bilaterale nazionale, denominato EBILAV costituisce lo strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
Ente Bilaterale Nazionale. Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del Comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIP). L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente C.C.N.L., attua e concretizza: a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare: - organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; - organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; - organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente C.C.N.L. (All. 2); b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare: - promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; - organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente C.C.N.L. hanno raggiunto in materia di formazione, nonchè i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991; - organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonchè quelli della UE; - promuove la formazione professionale per gli apprendisti; c) predispone progetti e stipula convenzioni con: - enti, istituti, Ministeri, nonchè con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di c...
Ente Bilaterale Nazionale. L'Ente bilaterale nazionale è composto da 12 (dodici) membri dei quali 6 (sei) designati dall'AIOP e 6 (sei) designati dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto. L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore Socio-Sanitario- Assistenziale in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi 20 Così modificato dall’Accordo del 22/10/2013 livelli istituzionali. Entro 12 mesi dalla data della firma del presente C.C.N.L. le parti si incontreranno al fine di definire il regolamento in base al quale funzionerà l'Ente bilaterale nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie allo stesso demandate nonché quant'altro necessario. Lo statuto farà parte integrante del presente C.C.N.L..
Ente Bilaterale Nazionale. Capo I BILATERALITA' Art. 18(Ente bilaterale nazionale)Idem.
Ente Bilaterale Nazionale. 1) Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del CCNL ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente bilaterale nazionale.
Ente Bilaterale Nazionale. Per il miglioramento del sistema dell’istruzione e della formazione le parti firmatarie del presente CCNL indicano FormaSicuro Scuola quale Ente Bilaterale e come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc.). FormaSicuro Scuola è la sigla utilizzata per denominare l’organismo dei settori Formazione ed Istruzione del Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro denominato FORMASICURO FormaSicuro Scuola è parte integrante di FormaSicuro Nazionale ed è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di formazione, gli asili ecc.). FormaSicuro Scuola utilizza per i suoi scopi il sistema nazionale FormaSicuro che è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, l’organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. FormaSicuro eroga le previdenze ove previste, secondo disponibilità, dal presente CCNL. All’interno di FormaSicuro Nazionale è stato istituito il Comitato di Gestione Scuola con i compiti di sorveglianza e ed indirizzo. FormaSicuro costituisce inoltre l’Organismo Paritetico di emanazione contrattuale chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli agli articoli 41 e 42 del CCNL 10 luglio 2008 e con le modalità stabilite con l’accordo quadro per gli Organismi Paritetici per la formazione e la sicurezza del 10.07.2008. FormaSicuro assume inoltre le funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e la funzione prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 19.11.1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza. Gli Enti FormaSicuro sono pertanto Organismi Paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuite dal CCNL.