Sanzioni e procedimento disciplinare. 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo precedente danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando l'ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4, ultimo periodo. 6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 68 nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Codice disciplinare. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche. 12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55, del D.lgs. 165 del 2001. 13. Per la “Regione Siciliana” l’ufficio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4° comma, è istituito presso il Dipartimento del Personale.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Sanzioni e procedimento disciplinare. 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo precedente nell’articolo 62 (Obblighi del dipendente) del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazionedell’infrazione, all'applicazione all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinaridisciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'AmministrazioneL’Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebitodell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando l'ufficio l’ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'Amministrazionel’ordinamento dell’amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio dell’ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. dell’articolo 55, comma 4 del D.lgsd. lgs. 165 del 2001165/2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio all’ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 20014, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessatoall’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio all’ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessatoall’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo quest’ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebitodell’addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4, ultimo periodo.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebitodell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'artnell’art. 68 64 (Codice disciplinare), nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 64 (Codice disciplinare). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessatoall’interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'artall’art. 55, 55 del D.lgsd.lgs. 165 del 2001165/2001.
13. Per la “Regione Siciliana” l’ufficio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4° comma, è istituito presso il Dipartimento del Personale.
Appears in 1 contract
Sanzioni e procedimento disciplinare. 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo precedente 65 (Obblighi del dipendente) del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinaridisciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'AmministrazioneL'Agenzia, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti 20 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'Amministrazionel’ordinamento dell’Agenzia, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio dell’ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. dell'articolo 55, comma 4 del D.lgsd. lgs. 165 del 2001165/2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 20014, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio all’ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessatoall’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo quest’ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4, ultimo periododell’addebito.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebitodell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'artnell’art. 68 67 (Codice disciplinare) nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 67 (Codice disciplinare). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55, 55 del D.lgsd.lgs. 165 del 2001165/2001.
13. Per la “Regione Siciliana” l’ufficio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4° comma, è istituito presso il Dipartimento del Personale.
Appears in 1 contract
Sanzioni e procedimento disciplinare. 1. Le violazioni, violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo precedente lavoratori dei doveri di cui all'art. 73 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazionegravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura)scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della lavoro e dalla retribuzione fino a sino ad un massimo di dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'AmministrazioneIl datore di lavoro, fatta eccezione per salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non senza previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre e comunque entro venti giorni da quando l'ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, il datore di lavoro è venuto a conoscenza del fatto fatto, e senza aver averlo sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione dell'Associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la della difesa del dipendente, dipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono irrogate dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci 10 giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001al datore di lavoro, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di La mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competenteal datore di lavoro, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue comunque senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio e senza ripetere la continuità. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione scritta dell'addebito. In caso di mancata comunicazione nel Qualora non sia stato portato a termine predetto entro tale data il procedimento si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4, ultimo periodo.
6estingue. Al dipendente o, su sua espressa delega delega, al suo difensore, difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinaridatore di lavoro, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'artal comma 1. 68 nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Codice disciplinare. Quando il medesimo ufficio Il datore medesimo, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55, del D.lgs. 165 del 2001.
13. Per la “Regione Siciliana” l’ufficio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4° comma, è istituito presso il Dipartimento del Personale.
Appears in 1 contract
Sanzioni e procedimento disciplinare. 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo precedente nell’articolo 62 (Obblighi del dipendente) del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazionedell’infrazione, all'applicazione all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinaridisciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'AmministrazioneL’Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebitodell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando l'ufficio l’ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'Amministrazionel’ordinamento dell’amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio dell’ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. dell’articolo 55, comma 4 del D.lgsd. lgs. 165 del 2001165/2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio all’ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 20014, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessatoall’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio all’ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessatoall’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo quest’ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebitodell’addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4, ultimo periodo.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebitodell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'artnell’art. 68 64 (Codice disciplinare), nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 64 (Codice disciplinare). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessatoall’interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'artall’art. 55, 55 del D.lgsd.lgs. 165 del 2001.
13165/2001. Per la “Regione Siciliana” l’ufficio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4° comma, è istituito presso il Dipartimento del Personale.CCNL_PCM_definitivo.doc
Appears in 1 contract
Sanzioni e procedimento disciplinare. 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo nell’articolo precedente danno luogo, secondo se- condo la gravità dell'infrazionedell’infrazione, all'applicazione all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'AmministrazioneL’Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare di- sciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebitodell’addebito, da effettuarsi tempestivamente tempesti- vamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando l'ufficio l’ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'Amministrazionel’ordinamento dell’Ammini- strazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio dell’ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'artdell’art. 55, comma 4 del D.lgs. decreto legislativo n. 165 del 2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio all’ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4 del D.lgs. de- creto legislativo n. 165 del 2001, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione l’istruzione del procedimento, dandone contestuale con- testuale comunicazione all'interessatoall’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento al- l’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio all’uffi- cio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessatoall’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo quest’ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebitodell’addebito. In caso di mancata comunicazione co- municazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4, ultimo periodo.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti ri- guardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebitodell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni giusti- ficazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'artnell’art. 68 nel rispetto dei principi prin- cipi e dei criteri di cui al Codice disciplinare. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere proce- dere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessatoall’interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere ge- nere nelle quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'artall’art. 55, del D.lgs. decreto legislativo n. 165 del 2001.
13. Per la “Regione Sicilianasiciliana” l’ufficio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4° comma, è istituito presso il Dipartimento dipartimento del Personalepersonale.
Appears in 1 contract
Sanzioni e procedimento disciplinare. 1. Le violazioni, violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo precedente lavoratori dei doveri di cui all’art. 58 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazionegravità, all'applicazione l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura)scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della lavoro e dalla retribuzione fino a sino ad un massimo di dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
gf) licenziamento senza preavviso.
2. L'AmministrazioneIl CONI, fatta eccezione per salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non senza previa contestazione scritta dell'addebito, dell’addebito - da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre e comunque entro venti giorni da quando l'ufficio l’ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, competente alla contestazione è venuto a conoscenza del fatto - e senza aver averlo sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque 5 giorni lavorativi dalla contestazione del dal fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la della difesa del dipendente, dipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 quindici giorni.
4. Nel caso in cui cui, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29/1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001, il responsabile della struttura in cui nella quale il dipendente lavorapresta servizio, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001, all’ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessatoall’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4, ultimo periodo.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega delega, al suo difensore, difensore è consentito l'accesso l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
76. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 centoventi giorni dalla data della di contestazione dell'addebitodi addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
87. L'ufficio L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'artal comma 1. 68 nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Codice disciplinare. Quando il Il medesimo ufficio ufficio, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessatoall’interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
108. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
119. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinareNon può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per 10.Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'artall’art. 55, 59 del D.lgsD.Lgs. 165 del 2001n. 29/1993.
13. Per la “Regione Siciliana” l’ufficio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4° comma, è istituito presso il Dipartimento del Personale.
Appears in 1 contract
Sanzioni e procedimento disciplinare. 1. Le violazioni, violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo precedente lavoratori dei doveri di cui all’art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazionegravità, all'applicazione l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura)scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della lavoro e dalla retribuzione fino a sino ad un massimo di dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
gf) licenziamento senza preavviso.
2. L'AmministrazioneIl CNEL, fatta eccezione per salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non senza previa contestazione scritta dell'addebito, dell’addebito - da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre e comunque entro venti giorni da quando l'ufficio l’ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, competente alla contestazione è venuto a conoscenza del fatto - e senza aver averlo sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione dell’Associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque 5 giorni lavorativi dalla contestazione del dal fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la dalla difesa del dipendente, dipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 quindici giorni.
4. Nel caso in cui cui, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29/1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001, il responsabile della struttura in cui nella quale il dipendente lavorapresta servizio, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4 del D.lgs. 165 del 2001, all’Ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessatoall’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4, ultimo periodo.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
76. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 centoventi giorni dalla data della di contestazione dell'addebitodi addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
87. L'ufficio L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'artal I° comma. 68 nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Codice disciplinare. Quando il Il medesimo ufficio Ufficio, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessatoall’interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
108. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
119. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinareNon può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per 10.Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'artall’art. 55, 59 del D.lgsD.Lgs. 165 del 2001n.29/1993.
13. Per la “Regione Siciliana” l’ufficio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4° comma, è istituito presso il Dipartimento del Personale.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001