Common use of Scavi di fondazione (a sezione obbligata) Clause in Contracts

Scavi di fondazione (a sezione obbligata). Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta, necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo a fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che verrà ordinata, all'atto della loro esecuzione, dalla Direzione Lavori. Le profondità che si trovano indicate nei disegni di progetto sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato dall'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto di por mano alla muratura prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più, all'ingiro della medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza e l'insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che, al riguardo, gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.

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Scavi di fondazione (a sezione obbligata). Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta, ristretta necessari per dar dare luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo a alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno terreno, gli scavi per fondazione fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione lavori verrà ordinata, all'atto ordinata all’atto della loro esecuzione, dalla Direzione Lavori. Le profondità profondità, che si trovano indicate nei disegni di progetto consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione la Stazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che con ciò possa dare all'Appaltatore all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato dall'Appaltatoreall’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto fatto, di por mano alla muratura alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate potranno, dovranno a richiesta della Direzione Lavorilavori, essere disposti a gradini ed e anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più, all'ingiro più all’ingiro della medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatoredell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza e l'insufficienza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi rifiutarsi, per nessun pretesto pretesto, di ottemperare alle prescrizioni che, al riguardo, riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavorilavori.

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