Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis. Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Xxxxxxxxx Xxxxxxx o di Xxxxxx Xxxxxxx in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l’opzione d’acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.
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