Scopi del trattamento dei dati Clausole campione

Scopi del trattamento dei dati. I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al tratta- mento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Ba- silese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquida- zione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli ob- blighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza). Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all’ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opi- nione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.
Scopi del trattamento dei dati. 6 Articolo 5 - Requisiti di sicurezza 7
Scopi del trattamento dei dati. Scopi commerciali legittimi 4.1 ADP tratterà i dati personali (comprese le categorie speciali di dati) relativi ai dipendenti del cliente secondo necessità: per fornire servizi ai clienti, per attività di assistenza clienti e per i seguenti scopi aggiuntivi: (a) detenzione, archiviazione e altri processi necessari per garantire la business continuity e il disaster recovery, compreso il backup e l'archiviazione di copie dei dati personali; (b) amministrazione e sicurezza del sistema e della rete, inclusi monitoraggio dell'infrastruttura, gestione delle identità e delle credenziali, verifica, autenticazione e controllo degli accessi; (c) monitoraggio e altri controlli necessari per salvaguardare la sicurezza e l'integrità delle transazioni (per esempio transazioni finanziarie e attività di movimentazione di denaro), anche per "due diligence" (come la verifica dell'identità dell'individuo e dell'idoneità dell'individuo a ricevere prodotti o servizi, come la verifica dello stato occupazionale o dello stato dei conti); (d) esecuzione di contratti e protezione di ADP, dei suoi associati e clienti, dei dipendenti dei clienti e del pubblico da furto, responsabilità legale, frode o abuso, incluse le seguenti azioni: (i) rilevare, indagare, prevenire e mitigare il danno da frodi finanziarie effettive o tentate, frodi relative all'identità e altre minacce contro beni finanziari e fisici, credenziali di accesso e sistemi di informazione; (ii) partecipare a iniziative di sicurezza informatica, antifrode e antiriciclaggio esterne e (iii) attività necessarie a tutelare gli interessi vitali degli individui, per esempio, informandoli di una minaccia alla sicurezza che è stata rilevata; (e) esecuzione e gestione di processi aziendali interni di ADP che portano al trattamento accidentale dei dati del cliente per: (1) revisione interna e rendicontazione consolidata; (2) conformità legale, come archiviazioni, utilizzi e informazioni richiesti obbligatoriamente dalla legge applicabile; (3) anonimizzazione dei dati e aggregazione di dati anonimizzati per la minimizzazione dei dati e l'analisi dei servizi;
Scopi del trattamento dei dati. I dati del contraente vengono trattati dalla Baloise solo per quegli scopi indi- cati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Baloise per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Baloise tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto
Scopi del trattamento dei dati. I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per que- gli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del con- traente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valuta- zione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adem- piere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigi- xxxxx). Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all’ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure son- daggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comuni- care per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese av- viene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.
Scopi del trattamento dei dati. I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per que- gli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è auto- rizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzi- tutto ai fini della stipula del contratto e della valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. ai fini dell’emissione della polizza o della fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. pre- Diminuzione essen- ziale del rischio Nessuno 4 settimane dal ricevimento della disdetta scrizioni in materia di vigilanza). Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla Contravvenzione all’obbligo di informa- zione precontrattuale secondo l’art. 3 LCA Cumulo di assicu- razioni Assicuratore Contravvenzione all’obbligo di notifica precontrattuale Importante aggrava- mento del rischio 4 settimane a partire dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del con- tratto 4 settimane a partire dalla constatazione 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell’aggrava- mento Ricezione della disdetta Ricevimento della disdetta Ricezione della disdetta 30 giorni dopo la ricezione della disdetta legge anche in relazione all’ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/ opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basi- lese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: