Sondaggi di mercato. Non comporta la violazione degli obblighi relativi al trattamento e all'uso delle Informazioni Privilegiate la loro diffusione a terzi nell'ambito di sondaggi di mercato (art. 11 del MAR). Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte: (i) della Società; o (ii) di un offerente sul mercato secondario di uno Strumento Finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l’operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori ovvero (iii) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui ai punti (i) e (ii). La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un’offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli della Società o una fusione con la società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che: (i) le Informazioni Privilegiate siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e (ii) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l’offerta di acquisizione o fusione. La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i seguenti due paragrafi:
a) un partecipante al mercato che comunica le Informazioni Privilegiate, prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell’autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l’intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente...
Sondaggi di mercato. Non comporta la violazione degli obblighi relativi al trattamento e all'uso delle Informazioni Privilegiate la loro diffusione a terzi nell'ambito di sondaggi di mercato ai sensi dell'art. 11 del MAR, a cui si rinvia.
Sondaggi di mercato. 23.1. La Società – con decisione assunta dal C.d.A.– potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, “sondaggi di mercato”, che consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Europea e Nazionale.
23.2. Nel rispetto della normativa vigente, prima di effettuare un sondaggio di mercato, Zest dovrà esaminare se lo stesso comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. La Società registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Essa fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell’Autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l’intera durata del sondaggio di mercato. La Società, quando comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.
23.3. La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione qualora la Società che comunica le informazioni rispetti le disposizioni del presente paragrafo 23.
23.4. Ai fini del sondaggio di mercato le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono, ove la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell’ambito del sondaggio) abbia accesso a linee telefoniche registrate e la persona che riceve il sondaggio di mercato ha espresso il consenso alla registrazione della conversazione, sono utilizzate linee telefoniche registrate. Le persone che lavorano per la Società (o per il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell’ambito del sondaggio) utilizzano per l’invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato soltanto apparecchiature fornite dalla Società (o dal terzo incaricato di comunicare le informazioni nell’ambito del sondaggio).
23.5. La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell’ambito del sondaggio) stabilisce l’insi...
Sondaggi di mercato. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, da parte di un emittente o di un terzo che agisce in nome e per conto di esso, a uno o più potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo. Anche la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un’offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di un emittente o una fusione con una società quotata può essere ricompresa nella nozione di sondaggio di mercato, a condizione che:
(i) le informazioni siano necessarie per consentire ai possessori dei titoli di formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a partecipare all’operazione; e
(ii) conoscere la volontà dei possessori dei titoli sia ragionevolmente necessario al fine di valutare se effettuare l’offerta pubblica di acquisto o la fusione. Qualora Gruppo Waste Italia S.p.A. intenda effettuare un sondaggio di mercato nei termini previsti dal Regolamento, saranno rispettate le condizioni e le modalità contenute nella regolamentazione pro tempore vigente e applicabile.
Sondaggi di mercato. 1. Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, con un sondaggio di mercato ai sensi dell’art. 11, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 596/2014, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell’operazione stessa, etc.), il soggetto che effettua il sondaggio, prima di procedere allo stesso:
(a) deve valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
Sondaggi di mercato. 11.1 La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato è effettuata dalla Società, direttamente o indirettamente, nel rispetto della normativa vigente e di apposite procedure aziendali adottate in materia.
Sondaggi di mercato. 11.1 Qualora la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, con sondaggi di mercato - per tali intendendosi la comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell’operazione stessa, etc.) - prima di procedere al sondaggio5 stesso:
(i) la relativa decisione dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione che dovrà: (a) valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate e (b) registrare per iscritto le relative conclusioni e i motivi delle stesse; utilizzato per divulgare le Informazioni Privilegiate); (v) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; (vi) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione e (vii) identità delle persone responsabili della decisione di ritardare la comunicazione. La Società provvede alla registrazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo di cui al presente articolo 10 che legittimano il ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate. Solo ove ciò sia richiesto da Xxxxxx, la Società è tenuta a trasmettere documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.
Sondaggi di mercato. 14.1 La Società – con decisione assunta dall’Amministratore Delegato o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, Sondaggi di Mercato.
14.2 Il soggetto preposto a dar corso ad eventuali Sondaggi di Mercato è l’Investor Relator (il "Responsabile del Sondaggio").
14.3 Il Responsabile del Sondaggio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 MAR e dalla relativa normativa di attuazione, prima di effettuare un Sondaggio di Mercato, dovrà esaminare, con l’ausilio del Soggetto Preposto, se il Sondaggio di Mercato comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il Responsabile del Sondaggio registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. La Società fornisce tali registrazioni scritte su richiesta della Consob. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l’intera durata del Sondaggio di Mercato. La Società, quando comunica le informazioni, aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente articolo.
14.4 La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un Sondaggio di Mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione qualora siano rispettate le disposizioni del presente articolo e quanto previsto dall’art. 11 MAR.
14.5 In conformità con quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 960/2016, ai fini del Sondaggio di Mercato, le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei Sondaggi di Mercato per telefono, ove la persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx abbia espresso il consenso alla registrazione della conversazione, vanno utilizzate linee telefoniche registrate.
14.6 Il Responsabile del Sondaggio utilizza per l’invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del Sondaggio di Mercato solo apparecchiature fornite dalla Società.
14.7 Il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare il sondaggio, stabilisce, d’intesa con il Soggetto Preposto, l’insieme standard di informazioni da comunicare a tutte le persone che ricevono il Sondaggio di Mercato.
14.8 Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 5, MAR, il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare la comunicazione:
a) ottiene il consenso della persona...
Sondaggi di mercato. Il Soggetto Preposto - coadiuvato dalle strutture della Società e, se del caso, da consulenti terzi - cura che la Società effettui Sondaggi di Mercato nel rispetto delle previsioni di legge in materia.
Sondaggi di mercato. Nell’ipotesi in cui la Società ritenga opportuno effettuare un Sondaggio di Mercato, il Chief Financial Officer - sentito preventivamente l’Amministratore Delegato di ERG, il Vice Presidente Esecutivo di ERG, il General Counsel, il Chief Public Affairs & Communication Officer e l’Head of Corporate Affairs - procederà in tal senso nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge.