Scuole statali Clausole campione

Scuole statali. 1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica …) resta disciplinata dall’art. 33-bis del Decreto - Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. 2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve esse - re coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
Scuole statali. 1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettiva.
Scuole statali. 1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) previste dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette al Corrispettivo. 2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per il Corrispettivo per i Rifiuti.
Scuole statali. ART. 20.
Scuole statali. 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall’articolo 33–bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa.
Scuole statali. 14 ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA 15 ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI 15 ART. 25
Scuole statali. 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole d e l l ’ i n f a n z i a , p r i m a r i a , secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI. 3. Sulla somma a debito del Comune non sarà calcolato il Tributo Ambientale. 4. Il costo a carico del Comune per la raccolta dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali sarà determinato dal prodotto della superficie per la relativa tariffa a cui andrà detratto il contributo forfetario erogato annualmente dal MIUR.
Scuole statali. ART. 21 TARIFFA GIORNALIERA ART. 22 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI ART. 23 TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA) ART. 24 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE ART. 25 POTERI ISTRUTTORI ART. 26 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI ART. 27 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE ART. 28 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO ART. 29 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

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  • Sottoscrizione Il Contratto si intende concluso a Dublino (Irlanda) alla Data di investimento, da parte della Società, del Premio iniziale versato dall’Investitore-Contraente a seguito della sottoscrizione ed invio alla Società del modulo di Proposta da parte dello stesso. Il Premio iniziale coincide con il Premio versato più un bonus del 5% dello stesso Premio unico (fino ad un massimo di 250.000,00 Euro) riconosciuto in quote da parte della Società. Nel caso in cui l’Investitore-Contraente scelga di investire contemporaneamente su i due Fondi interni a disposizione, la percentuale di bonus verrà divisa proporzionalmente seguendo le percentuali di investimento. Per il suddetto versamento non sono ammesse modalità di pagamento diverse dal bonifico bancario, a favore della Società. Nella causale dell’ordine di bonifico deve essere indicato il numero della Proposta sottoscritta. Gli effetti del Contratto decorrono dalle ore 24 della Data di decorrenza che coincide con la Data di investimento del Premio. Il Premio versato dall’Investitore-Contraente viene convertito in quote il quinto giorno lavorativo successivo alla data di incasso del Premio stesso oppure il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della Proposta in originale qualora questa sia posteriore alla data di incasso del Premio. All’Investitore-Contraente verranno assegnate un numero di quote dei Fondi interni in base alle scelte effettuate dall’Investitore-Contraente; tale numero è pari al Premio versato diviso il Valore unitario delle quote stesse. Tra la data di sottoscrizione della proposta e il versamento del premio, o viceversa, non devono intercorrere più di 30 giorni. In caso contrario, è richiesto all’Investitore-Contraente di sottoscrivere una nuova proposta. L’Investitore-Contraente non ha facoltà di versare Premi aggiuntivi. Successivamente all’emissione del Contratto, la Società si impegna a comunicare all’Investitore-Contraente, mediante apposita lettera di conferma inviata entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla Data di investimento del Premio, l’ammontare del Premio di perfezionamento versato e investito, la Data di decorrenza del Contratto, il Fondo interno di destinazione, il numero delle quote attribuite, il loro Valore unitario, “il giorno di riferimento”, la data di valorizzazione relativa alla data di versamento del Premio, la data di incasso del Premio e la data di ricevimento della Proposta.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Richiamo alle armi In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto. Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso. A decorrere dal 1° giugno 1982, fino al 31 marzo 1987, il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dall'1 aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 193, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653 (1). Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda. Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi: a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa; b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto; c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio; d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. (1) Vedi sentenza Corte cost. 4 maggio 1984, n. 136.

  • Cosa è assicurato? Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: