COMUNE DI ALCAMO
COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI DIREIZONE 5 – SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Proposta Regolamento “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
TITOLO I
I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 3. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI ART. 4. SOGGETTO ATTIVO
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
ART. 5. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 6. SOGGETTI PASSIVI
ART. 7. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 8. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
TITOLO III – TARIFFE
ART. 11. COSTO DI GESTIONE
ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ART. 15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ART. 16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 17. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 18. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ART. 19. SCUOLE STATALI ART. 20. TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 21. TRIBUTO PROVINCIALE
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE ART. 24. RIDUZIONI PER IL RECUPERO
ART. 25. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ART. 26. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ART. 30. POTERI DEL COMUNE
ART. 31. ACCERTAMENTO
ART. 32. SANZIONI
ART. 33. RISCOSSIONE
ART. 34 RISCOSSIONE COATTIVA ART. 35. INTERESSI
ART. 36. RIMBORSI
ART. 37. SOMME DI MODESTO AMMONTARE ART. 38. CONTENZIOSO
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 39. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI ART. 40. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ART. 41. DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti” prevista dall’art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2.
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti (cfr.: Delibera C.C. n. 112/2001), nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
ART. 3.
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
ART. 4. SOGGETTO ATTIVO
1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
ART. 5.
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche e non domestiche ad esclusione delle utenze indicate al comma 6 prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla categoria N03 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta)di cui all’Allegato C, i locali adibiti a deposito classificati C/2, C/6 e C/7 e non costituenti pertinenza dell’unità abitativa già oggetto di tassazione, adibiti a depositi di materiali (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e all’assenza di atti autorizzativi):
a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
7. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
ART. 6. SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Entro i termini di legge di ciascun anno le utenze non domestiche di cui all'art. 183 c. 1 lett b ter punto 2 del D. Lgs. 152/2006 possono presentare istanza per uscire dal servizio pubblico di raccolta limitatamente ai rifiuti urbani prodotti nell'ambito del ciclo produttivo. Rimangono attratti al servizio pubblico di raccolta i rifiuti prodotti dagli spazi e aree che non sono utilizzati per il ciclo produttivo (es.: uffici, servizi igienici, spogliatoi, magazzini dei prodotti finiti). Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione avrà effetto dall'anno successivo mediante la riduzione della quota variabile in misura proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti all’esterno. E' fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
ART. 7.
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono esclusi dal pagamento:
· le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
· le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
· i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, palchi morti;
· le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo, demolizione e ricostruzione o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dell’atto concessorio;
· per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili
· escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
· Aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi, piscine fisse o mobili e strutture sportive per il solo uso privato;
· Aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
· i locali a destinazione commerciali privi di servizi a rete, arredi o altro materiale in giacenza.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
ART. 8.
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 7.
ART. 9.
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 24/07/2001.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare tutte le porzioni di superfici escluse da tributo, anche in considerazione della circostanza che la produzione non avviene esclusivamente all’interno delle aree di stoccaggio dei rifiuti o in quelle in cui vi è la presenza di particolari impianti (carro ponte, vasca lavaggio, etc.) alla superficie imponibile si perviene escludendo le aree occupate dai suddetti impianti e aree di stoccaggio e applicando sulla superficie residua, la percentuale forfettaria di abbattimento prevista per la specifica attività dalla tabella di seguito riportata:
ATTIVITA’/% RIDUZIONE SUPERFICIE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali/35%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi/20% Autoriparatori, elettrauto/40%
Carrozzerie, demolitori, rottamai/40% Tipografie, serigrafie, litografie, stamperie/30% Verniciatura e lucidatura mobili e infissi/40% Vetrerie/30%
Falegnamerie e attività di lavorazione legno e affini/25% Allestimenti, produzione materiale pubblicitario/30% Lavorazione materie plastiche, vetroresine/30%
Marmisti, lapidei/30% Autolavaggi/20%
Lavorazioni metalmeccaniche/30% Cantine vinicole e caseifici/20% Gommisti/30%
Laboratorio riparatori componenti elettriche ed elettroniche/30% Laboratorio riparatori per lavatrici, frigoriferi, forno a microonde etc./30% Laboratorio riparatori di informatica etc./30%
Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) Trasmettere entro il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, e anche per gli esercizi successivi, il/i contratto/i con la ditta che ha assunto il servizio di ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, la IV copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti, le fatture che attestano il sostenimento di uno specifico onere per il servizio di ritiro e trattamento.
6. La documentazione relativa al riconoscimento dell'esclusione delle superfici da non assoggettare a Tari per i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani può essere trasmessa anche tramite soggetti terzi abilitati tramite convenzione/protocollo d'intesa con il Comune.
ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e che abbiano un’altezza minima di ml 1,50.
2. Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri con esclusione della parte con altezza inferiore a m. 1,50 e dell’area ingombrata dagli impianti fissi come risultante da planimetria vistata da tecnico.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
TITOLO III – TARIFFE
ART. 11. COSTO DI GESTIONE
1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
5. Al fine di generare una entrata quanto più possibile convergente rispetto al costo del servizio approvato con il PEF i contribuenti che saranno considerati per la generazione delle tariffe saranno quelli noti al 1° gennaio di ciascun anno opportunamente ponderati con un indice (media dell’ultimo triennio) che tiene conto delle variazioni dei contribuenti durante l’anno
ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n., 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi vi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. In virtù di quanto previsto dal comma 658 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche viene garantita attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 40% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in manieradifferenziata).
ART. 14.
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
ART. 15.
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
ART. 16.
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di 3 componenti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento o per effetto della comunicazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del contribuente, il dato diverso emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. In deroga alla superiore possibilità, per le utenze domestiche condotte da persone non residenti che dimorano nel comune per esigenze di lavoro e/o di studio (da dimostrare con regolare contratto o certificato di frequenza) la tassazione sarà effettuata per il numero di componenti dichiarati, fatti salvi i controlli che l’ufficio riterrà di dovere attivare.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
ART. 17.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, (cfr. delibera C.C. 112/2001) fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l’Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un’apposita convenzione con l’utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell’utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell’Ente Gestore nei confronti dell’utenza non domestica.
ART. 18.
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con una autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente non inferiore al 20% dell’intera superficie.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, la Giunta Municipale può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
8. L’iniziativa finalizzata alla determinazione delle sottocategorie può essere promossa anche dalle associazioni di operatori economici presenti sul territorio purché con un numero di aderenti non inferiori al 20% dei contribuenti iscritti alla specifica categoria produttiva.
9. Ai superiori fini l’Ufficio Ambiente richiederà al soggetto gestore del servizio di raccolta la pesatura, su un arco temporale di 90 giorni, dei rifiuti conferiti dai contribuenti, sottoposti a monitoraggio.
10. Il monitoraggio interesserà almeno 5 contribuenti della specifica categoria produttiva. Il numero di ritiri, per ciascun contribuente, non potrà essere inferiore a 10 avendo cura di effettuare i ritiri delle diverse frazioni di rifiuto secondo i turni settimanali previsti.
11. Il peso complessivo sarà comunicato all’Ufficio Tributi che ricalcolerà il Coefficiente complessivo di produttività di rifiuti secondo la seguente formula:
Peso compl. rifiuto ritirato/n. di ritiri*365/superficie tassabile=Coeff. Produttività totale per specifica categoria kg/mq
Es.:
Kg 100/10*365/1000=Kg/mq 3,65
Peso complessivo rifiuto ritirato: Per ciascun contribuente dovranno essere effettuati 10 ritiri, le quantità dovranno essere pesate in presenza del contribuente che riceverà apposita ricevuta e saranno espresse in
kg.365: numero di giorni dell’anno in rapporto al quale è definita la produttività di rifiuti per mq . Superficie tassabile: si considera la superficie iscritta a ruolo dei contribuenti sottoposti al monitoraggio.
12. Alla determinazione della quota parte del coefficiente di produttività totale afferente il Kc (Coeff. Prod.tà fisso) e il Kd (Xxxxx. Prod.tà variabile) si perverrà prendendo a riferimento il rapporto che intercorre fra i due coefficienti medi previsti per la specifica categoria nell’allegato del DPR 158/1999.
13. I due coefficienti saranno presi alla base per la rideterminazione delle tariffe dell’anno solare successivo mediante adozione della deliberazione di approvazione della tariffa TARI.
ART. 19. SCUOLE STATALI
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole d e l l ’ i n f a n z i a , p r i m a r i a , secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.
3. Sulla somma a debito del Comune non sarà calcolato il Tributo Ambientale.
4. Il costo a carico del Comune per la raccolta dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali sarà determinato dal prodotto della superficie per la relativa tariffa a cui andrà detratto il contributo forfetario erogato annualmente dal MIUR.
ART. 20. TRIBUTO GIORNALIERO
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 23.
6. L’Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
ART. 21.
TRIBUTO PROVINCIALE
1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 22.
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20 %;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20
%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 % nel rispetto della vigente normativa che definisce i requisiti di ruralità pro-tempore vigenti.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche si applicano le riduzioni per compostaggio previste dal Regolamento (allegato B) deliberato dal Consiglio comunale il 12.06.2019 n. 70 nella misura del 40% della quota variabile.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione di variazione/cessazione.
ART. 23.
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa si applica con una riduzione, nella parte fissa del 15% e nella parte variabile del 70% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 22.
ART. 24.
RIDUZIONI PER IL RECUPERO E PER IL RICICLO
1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi :
A) Nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto nella parte variabile proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata (cfr, art. 1, comma 658 L. 147/2013).
B) Nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo o di ritiro ai fini del riciclo (art. 1, comma 649, 2° periodo, L. 147/2013).
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell’70% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe che stabilirà l’ammontare globale delle riduzioni ammissibili che non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il giorno 14 del mese di febbraio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza.
4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative
a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
5. La documentazione relativa al riconoscimento dell'esclusione delle superfici da non assoggettare a Tari per i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani può essere trasmessa anche tramite soggetti terzi abilitati tramite convenzione/protocollo d'intesa con il Comune
ART. 25.
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
ART. 26.
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) Contribuenti titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione del tributo abbiano già compiuto il 65° anno di età e il cui reddito del nucleo familiare per l'anno precedente non sia superiore al doppio della pensione minima INPS e che possiedano la sola prima casa di abitazione: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
b) Contribuenti che certifichino la presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile con riconoscimento di invalidità medio-grave (fascia 67%-99% L. 509/1988-L.124/1998) e con reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente quello di riferimento del tributo non superiore al doppio della pensione minima INPS maggiorata del 20%: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
c) Associazioni senza finalità di lucro (ONLUS, NO PROFIT) esplicitamente indicata nello Statuto (e verificata presso l'Agenzia delle Entrate) e che svolgono esclusivamente attività no profit limitatamente al locale presso cui vengono svolte le attività riconducibili agli scopi statutari escludendo quei locali dove viene svolta l'attività amministrativa, usufruiscono di una riduzione del 50% deltributo;
d) Contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non è superiore a €10.000,00:riduzione 50%; l'applicazione di questa riduzione esclude tutte le altre riduzioni e/o agevolazioni. Il riconoscimento di questa riduzione è subordinato alla regolarità delle posizioni tributarie relative agli anni pregressi
e) I Contribuenti la cui abitazione è costituita da un fabbricato composto da più unità immobiliari distintamente annotate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano avranno diritto, previa richiesta, ad una riduzione articolata secondo le percentuali di cui alla tabella seguente:
Numero unità immobiliari all’interno del fabbricato abitate dal medesimo contribuente/Riduzione su ciascuna quota variabile
2/50%
3/66,66%
4/75,00%
5/80,00%
f) Si stabilisce la riduzione del 50%, sia sulla parte fissa che variabile della tariffa, per un periodo di anni tre dalla data della richiesta, per le aziende che si troveranno nella seguente situazione:
- start-up aziendale (inteso costituzione di nuova azienda);
- imprese che creano nuova occupazione assumendo a tempo pieno ed indeterminato, per l’intera durata della riduzione, inoccupati, disoccupati o personale in mobilità non proveniente dalla stessa azienda.
g) Si stabilisce la totale esenzione dal pagamento della tari, per un periodo di anni tre dalla data della richiesta per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5 dell’art. 25 del D.L. 179/2012. La superiore caratteristica dovrà risultare dall’iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del c.c.
h) Nei confronti di quei soggetti che per ragioni di lavoro o di studio si recano fuori del comune di residenza per un periodo superiore a sei mesi continuativi in un anno, è applicata una riduzione del 30% della quota variabile. La sede di lavoro o di studio non potrà essere comunque inferiore a 150 chilometri (sola andata).
La richiesta deve essere inoltrata entro il 14 del mese di febbraio dell'anno di applicazione del tributo e deve essere corredata da:
- Prova dell’avvenuto pagamento della Tassa Rifiuti nel comune dove si è domiciliati;
- Contratto di affitto di un immobile adibito a civile abitazione per un periodo maggiore di sei mesi;
- Contratto di lavoro o certificato di iscrizione presso Istituto di Scuola Media Superiore o Università nazionale o estera.
i) Alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono o distribuiscono beni alimentari e che li cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, alle persone in condizione di bisogno o per l’alimentazione animale è riconosciuta una riduzione sulla quota variabile del tributo nella misura massima del 20%. La cessione dovrà essere certificata mediante dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal beneficiario.
L’esatta misura della percentuale di riduzione dipenderà dal rapporto in peso fra i rifiuti per i quali sarà certificata la consegna e il prodotto tra il coefficiente variabile di produttività di rifiuti per la specifica attività (Kd) vigente per l’anno di riferimento (approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe) e la superficie in cui è esercitata l’attività.
Rimane a carico del produttore/distributore l’obbligo del rispetto di tutte le norme fiscali, sanitarie etc riguardo la cessione dei suddetti beni.
l) Si stabilisce la riduzione del 50% sia sulla parte fissa che variabile per tutte le attività economiche (commerciali e di somministrazione) che hanno almeno un ingresso dai seguenti tratti di strade.
- Corso VI Aprile dalla Piazza Bagolino alla Piazza Xxxxxx;
- Via Porta Stella dalla Piazza Xxxxxx a Via Barone di San Xxxxxxxx;
- Tutte le strade trasversali alla via Porta Stella nel tratto compreso tra la Piazza Xxxxxx e la Via Barone di San Xxxxxxxx, fino alla congiunzione con la via Porta Stella.
m) Si stabilisce la riduzione del 50% sia della parte variabile che fissa della tariffa per le attività artigianali e industriali ubicate in X/xx XXXX xx Xxxxxx x xxxxx xx X.X. 000 per la parte della superficie eccedente i 500 mq.
n) Tutti gli esercizi commerciali che eliminano i Video Poker al loro interno allocati già alla data del 06/12/2016, avranno diritto alla riduzione della TARI, sia quota fissa che variabile del 20%. La richiesta, debitamente documentata, deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno e avrà effetto dalla data di effettiva rimozione di tutti i Video Poker e impianti similari.
o) In via eccezionale, per il solo anno di imposta 2020, fatte salve le riduzioni autorizzate con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 22 luglio 2020 in relazione all’emergenza Covid19, per supportare la ripresa delle attività economiche sospese o soggette a limitazione a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, agli operatori economici che esercitano le attività di cui alla tabella A è concessa una agevolazione consistente nella riduzione della TARI dovuta per l’anno di imposta 2020 pari al 100% della parte variabile, tenendo conto anche delle riduzioni autorizzate con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 22 luglio 2020, e fino al 95% della parte fissa. Tale agevolazione non è cumulabile con le altre agevolazioni, comunque denominate, di cui al presente regolamento.
p) in considerazione degli effetti economici prodotti dalle misure di contenimento della pandemia sulle attività economiche e produttive anche nell’anno 2021, per le finalità di cui alla lettera o) agli operatori di cui alla tabella A è concessa per l’anno di imposta 2021 una riduzione sulla TARI di importo non superiore alla eventuale differenza tra l’importo della tariffa fatturato per l’anno 2020 e quello determinato per l’anno 2021, e comunque entro i limiti delle somme trasferite dalla Regione siciliana a valere sul riparto a saldo del fondo di cui all’art. 11 della L.r. 9/2020
2. Alla copertura finanziaria del minore gettito derivante dall’applicazione delle superiori riduzioni, comprese tra la lett. “a” e la lett. “n” si provvederà con risorse di bilancio esterne alla TARI. Queste riduzioni non si cumulano (per i fini di cui all’articolo 27) con quelle previste agli articoli 22-24-25 e le altre del presente articolo.
3. L’efficacia delle riduzioni previste dal comma 1, lett. “o” e lett. "p" del presente articolo è subordinata all’effettivo trasferimento da parte della Regione Sicilia delle risorse spettanti al Comune di Alcamo in attuazione dell’art. 11 della L.R. 9-2020 così come quantificate dall’allegato 2 dell’Intesa sui “Criteri di riparto del fondo perequativo Enti Locali di cui all’articolo 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9” sottoscritto da anci e dalla Regione Xxxxxxx.Xx verifica di tale condizione è effettuata dalla Giunta Comunale su proposta del dirigente del settore.
4. Ai fini dell'accertamento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, alla denuncia da presentare al Comune dovrà allegarsi la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
6. Le superiori riduzioni ed esenzioni, con eccezione di quelle previste sub lett. O), devono quindi essere coperte attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (cfr. art. 2, comma e-ter DL 16/2014 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 68/2014).
7. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.
8. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
9. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il 14 febbraio di ciascun anno di applicazione della tassa, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
10. Qualora il valore delle riduzioni sia superiore ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, le medesime saranno ridimensionate proporzionalmente nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
ART. 27.
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 65% dell’intera tariffa.
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche, dei contribuenti residenti, sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La comunicazione di inizio di attività commerciale presentata al SUAP (così come delle variazioni e chiusura) è rilevante anche ai fini dell’applicazione della tassa dei rifiuti purché contenga tutti gli elementi necessari all’applicazione del tributo previsti nello schema di dichiarazione allegato al regolamento. L’Ufficio commercio (SUAP) avrà cura di acquisire dall’operatore economico tutti gli elementi contenuti nello schema suddetto e trasmetterli all’ufficio tributi.
ART. 29.
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (CFR. ART. 1, COMMA 684 l. 147/2013). Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all ’ Uffici o Tributi del C o m u n e , oppure può essere inoltrata allo stesso :
a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
b) via fax
c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto xxxxxx.
9. Nel caso di decesso del contribuente la tassazione sarà applicata d’ufficio nei confronti del coniuge superstite e in mancanza nei confronti di altro componente il nucleo familiare (di maggiore età).
ART. 30.
POTERI DEL COMUNE
1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
ART. 31. ACCERTAMENTO
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o s a r e b b e dovuta essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 32. SANZIONI
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche se relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro (cfr: art. 1, c. 696 L. 147/2013).
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cfr: art. 1, c. 697 L. 147/2013).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 (cfr. art. 1, c. 698 L. 147/2013). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
7. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli 13
- D.Lgs 472 e 13 - D.Lgs 471 del 18 dicembre 1997, pari a :
a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del Tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ad un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
ART. 33. RISCOSSIONE
1. Il Comune riscuote la TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. A decorrere dal 2021 varranno le seguenti scadenze: 1^ rata 16 maggio (nella misura pari al 40%); 2^ rata 16 ottobre (nella misura del 50%); 3^ rata 16 dicembre. L’importo della prima e della seconda rata sarà determinato, sulla base delle tariffe valide per l’anno d’imposta precedente. Con la terza rata, a saldo, sarà determinato il conguaglio, sulla base delle tariffe valide per l’anno corrente d’imposta detraendo le rate pagate in acconto. Sarà effettuata una prima trasmissione, del documento di riscossione corredato di due F24 precompilati per le prime due rate di acconto e una seconda trasmissione del documento di riscossione a saldo e relativo F24 a saldo.
4. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
5. Nel caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni e interessi, il contribuente prima della scadenza del termine relativo alla prima rata, potrà richiedere all'ufficio tributi, l'avviso di pagamento e i relativi modelli F24.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. In caso di mancato pagamento entro la scadenza di cui al punto precedente
si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla successiva riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
ART. 34 RISCOSSIONE COATTIVA
1. Sia nel caso di avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione di cui al precedente articolo 31 che nel caso di avviso accertamento per omesso o tardivo versamento di cui al precedente articolo 32, comma 6 il provvedimento conterrà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 792, lett. “a”, delle legge 27 dicembre 2019, n. 160 l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e, nel caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs. 472/1997 riguardo l’esecuzione delle sanzioni con esplicita menzione dell’esecutività dell’avviso di accertamento idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari con l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
ART. 35 INTERESSI
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1,00 punto percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
ART. 36. RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 35, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
ART. 37.
SOMME DI MODESTO AMMONTARE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.
ART. 38. CONTENZIOSO
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e per come nel dettaglio disciplinati nel capitolo uno del presenteregolamento.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal soprarichiamato regolamento.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART.
39.
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l’articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
ART. 40.
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
ART. 41. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.