Sentenza della prima istanza Clausole campione

Sentenza della prima istanza. Dopo essersi confrontata con le dichiarazioni di HHHH. (direttore di Società 20 e di Società 28), di CCCC. e F., di A. e di C., così come con la documentazione agli atti (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.2.3-6.8), la prima istanza ha ritenuto non credibili A. e C., giungendo alla conclusione che questi avrebbero formato falsi ordini di bonifico e fatto uso degli stessi, agendo intenzionalmente con l’in- tento di procacciarsi un indebito profitto (consid. V.6.9). La prima Corte ha in par- ticolare evidenziato che, giusta il rapporto di analisi del 27 aprile 2018 della PFG, presso gli uffici di Società 2 SA e Banca 2 sarebbero state trovate solo copie degli ordini di bonifico, ragion per cui non sarebbe stato possibile effettuare una perizia calligrafica. Presso Società 2 SA sarebbe però stata ritrovata una copia di un ordine di bonifico con la firma di F. ricalcata. Ha poi rilevato che i clienti avrebbero sottoscritto un mandato di gestione con Società 3; il patrimonio di complessivi EUR 3 milioni confluito su “R24.” sarebbe pertanto stato destinato a essere inve- stito, come dichiarato anche da CCCC. (consid. V.6.7.3). Dal rapporto del 27 aprile 2018 della PFG sarebbe emerso che ogni accredito di denaro proveniente dal conto presso Banca 29 di F. era seguito (nel giro di pochi giorni/settimane) da bonifici a Società 28 SA e Società 20. La maggior parte del patrimonio depo- sitato sulla relazione “R24.” non sarebbe quindi stato oggetto di investimenti, bensì piuttosto di bonifici verso una società che si occupava di “spallonaggio” (ossia di consegne in contanti in Italia), immediatamente dopo l’arrivo dei fondi di denaro in Svizzera (consid. V.6.7.4). A mente della prima istanza agli atti vi sa- rebbero sufficienti elementi per ritenere che A. e C. abbiano fatto uso a scopo d’inganno di falsi ordini di bonifico, al fine di compiere distrazioni patrimoniali in danno della relazione “R24.”. CCCC. avrebbe contestato di aver firmato i docu- menti e di avere ordinato bonifici a favore delle due società. Le dichiarazioni di
Sentenza della prima istanza. Dopo essersi confrontata con le dichiarazioni delle parti e la documentazione agli atti la Corte penale ha ritenuto che i documenti oggetto delle imputazioni (xxxxxx- sta di finanziamento a Banca 2, contratto di credito a favore del Fondo 1, dichia- razione di conferma di ricezione di un bonifico, richiesta di proroga dell’estinzione dei finanziamenti, ordini di bonifico, disclaimer riferito al Fondo 2) sarebbero dei falsi. Ciò emergerebbe dall’analisi comparativa delle firme manoscritte della PGF che indica la falsificazione di quasi tutte le firme di M. e N. apposte sui documenti (ad eccezione di quattro). A ciò si aggiunge che C. avrebbe ammesso di avere formato dei falsi ordini di xxxxxxxx, falsificando pure la firma di M. Con riferimento a quest’ultima, la prima Corte ha evidenziato che la stessa non era legittimata a sottoscrivere i documenti incriminati, in quanto, poco dopo l’apertura del conto in Banca 2 non era più incaricata presso il Fondo 1. Stesso dicasi del Prefetto N. La prima Corte ha poi confermato che ogni volta che veniva richiesto e accordato da Banca 2 un anticipo fisso, il denaro sarebbe prontamente stato trasferito a favore di un conto intestato a Società 28 SA. In seguito i fondi venivano prelevati in contanti e trasportati fisicamente in Italia da “spalloni” della società e conse- gnati a C. Le richieste di finanziamento del Fondo 1 erano suffragate da una dichiarazione redatta su carta intestata del Ministero dell’Interno e riportante la firma M., la cui falsità sarebbe accertata nell’analisi della PGF. Nelle dichiarazioni veniva precisato che i prestiti erano finalizzati alla compravendita di immobili a VV. M. avrebbe però dichiarato che non era nella politica dell’amministrazione del Fondo 1 acquistare beni immobili. Tali affermazioni di M. troverebbero con- ferma negli atti. Dalla ricostruzione della PGF del 25 novembre 2014 emerge- rebbe poi che a favore di Società 28 SA vi sono stati bonifici per oltre complessivi EUR 9.4 milioni, a fronte delle entrate di EUR 10 milioni. Con riferimento ai 9 bonifici a favore del conto Fondo 1 presso Banca 30 non si tratterebbe di liquidità derivante dagli utili di gestione della relazione, bensì da versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni bancarie, come “R24.” e “R17.” (sentenza SK.2020.27 consid. V.7.11). A fronte di tutti questi elementi la Corte di prima istanza ha ritenuto che A. e C. avrebbero formato e fatto uso di falsi documenti. A mente dei...