Definizione di PRECISATO CHE

PRECISATO CHE l’Amministrazione provinciale, al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare per un biennio – prendendo come data di partenza quella relativa alla stipula del contratto - e riguardante l’esecuzione di prestazioni con connotati di serialità, caratteristiche esecutive standardizzate e non predeterminabili nel numero, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e xx.xx..ii., sul quale basare l’aggiudicazione di appalto di durata biennale come stabilito nel capitolato speciale entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo Accordo; - l’Accordo quadro riguarda la fornitura di sale per disgelo (cloruro di sodio, sale marino essiccato) da utilizzare da parte del settore Viabilità per il mantenimento della sicurezza stradale e per la pubblica incolumità, biennale massima pari ad €. 110.000,00 (oltre IVA 22%), opzionabile al massimo per ulteriori €. 110.000,00 (oltre IVA 22%) per ulteriori due anni; - con determinazione dirigenziale n. 518 del 20/06/2019 si è provveduto all’approvazione dell’Accordo Quadro per “fornitura di sale per disgelo per il settore viabilità” da mettere a gara al fine di individuare la ditta affidataria per la fornitura pluriennale di sale; PRECISATO ALTRESÌ CHE: - il valore economico dell’Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo Quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro stesso in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione; - pertanto, la stipula dell’Accordo Quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono la forma di Ordini d Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria; ciascun OdL descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento; - la durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 2 anni ( con opzione fino ad un massimo di 4 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà alla scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna; l’Amministrazione inoltre si riserva la f...
PRECISATO CHE l’Amministrazione provinciale, al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare per un quadriennio – prendendo come data di partenza quella che va dalla data di stipula del contratto - e riguardante lavori con connotati di serialità, caratteristiche esecutive standardizzate e non predeterminabili nel numero, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul quale basare l’aggiudicazione di appalto di durata stabilita nel capitolato speciale entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo; - l’Accordo quadro riguarderà la prestazione di servizi per spargimento sale lungo le strade gestite dalla Provincia di Lucca, con importo massimo raggiungibile pari ad € 213.420,00 per le tre stagioni di riferimento (oltre IVA al 22%); - con la succitata determinazione dirigenziale n.1185/2020 di approvazione dell’Accordo Quadro si è provveduto contestualmente ad avviare la procedura di gara al fine di individuare la ditta affidataria di detto servizio; PRECISATO ALTRESÌ CHE: - il valore economico dell’Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo Quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro stesso in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione; - pertanto, la stipula dell’Accordo Quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono la forma di Ordinativi di prestazione di Servizi (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento; - la durata dell’accordo quadro è stabilita in massimo 3 (tre) stagioni invernali a partire dal primo ordinativo e comunque fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale e terminerà alla scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna; l’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’accordo quadro in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al raggiungimento del limite massimo di...
PRECISATO CHE come indicato nel capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in 5 (cinque) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna; al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 39.900,00 (euro trentanovenovecento/00), il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;

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PRECISATO CHE le modalità e le tempistiche dell’attività offerta, sulla base della convenzione, dai soci volontari di AVO Parma ODV dovranno essere concordate, di volta in volta, con i Direttori delle Unità Operative coinvolte; i volontari, autorizzati ad accedere in Azienda, dovranno utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura ed esporre un cartellino identificativo con l’indicazione del proprio nome e la denominazione dell’Organizzazione di appartenenza, nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
PRECISATO CHE.  come indicato nel capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna; al raggiungimento del limite massimo di spesa di 300.000,00 il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;  La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale per provvedere a interventi che si rendessero necessari e dovrà avvenire comunque nel limite di importo sopra indicato. E’ inoltre prevista la possibilità di includere ulteriori immobili rispetto a quelli previsti negli elenchi di ciascun lotto.  il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
PRECISATO CHE l’art. 76 comma 2 lett. b2 del Decreto Legislativo 36/2023, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere a una procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi tecnici; • l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto; • ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023; • che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del Decreto Legislativo n. 36/2023; Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi • ai sensi dell’articolo 45 del Decreto Legislativo n.36/2023 gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Queste destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento; • il contratto di lavoro applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell’appalto risulta essere adeguato; • ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023, che il contratto di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere il seguente: Standard Employement Agreement – Contratto di lavoro standard; DATO ATTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà in conformità all’art. 76 comma 2 lett. b2 del Decreto Legislativo 36/2023,, il quale dispone che le stazioni appaltanti poss...
PRECISATO CHE come indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna; al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 208.000,00 il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista; · il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
PRECISATO CHE il Progetto triennale interregionale, previsto dall’Intesa sopramenzionata, intende perseguire i seguenti obiettivi:
PRECISATO CHE come indicato nel capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in giorni 96 decorrenti dal giorno 8 marzo 2021 al 12 giugno 2021 e limitatamente al periodo di effettuazione delle attività scolastiche definite dal calendario regionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna; al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 213.500,00 il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista; • il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
PRECISATO CHE uno degli elementi che l’Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali, in merito alla controversia oggetto di transazione; CONSIDERATO CHE: - nella sopracitata delibera di giunta comunale n. 418/2019 l’Amministrazione effettua una serie di considerazioni in merito al degrado dell’area in quanto: - il trascorrere del tempo senza che siano stati neppure iniziati gli interventi in origine previsti ha causato e continua a causare il deperimento del complesso immobiliare interessato dall’inattività con notevole ed evidente compromissione del decoro architettonico dell’immobile medesimo e dell’area circostante riducendo ulteriormente il valore dell’immobile già nettamente inferiore rispetto a quello stimato e posto a base di gara dal Bando aggiudicato alla allora Grandi Magazzini Superconti S.p.A. (oggi Superconti Supermercati Terni S.r.l.) destinato ad ulteriori deprezzamenti con il passare del tempo; - l’aspetto fatiscente e abbandonato dell’immobile si riflette direttamente sull’ambito urbano circostante favorendo, in modo incrementale nel tempo, fenomeni di elevato e progressivo degrado a carico degli elementi architettonici, di arredo urbano; il tutto comporta conseguenze ingravescenti sull’igiene urbana e sull’ordine pubblico, ripercuotendosi negativamente sulle attività commerciali e produttive dell’area, alcune delle quali, nel corso di questi anni, si è vista costretta a chiudere; - per di più, la collocazione dell’area nel cuore del centro cittadino, a ridosso del corso principale, rende le condizioni sopra descritte fastidiosamente percettibili a cittadini e visitatori, con compromissione potenziale dei valori immobiliari e severi effetti negativi sulla qualità della vita e sull’immagine della città. - la perpetuazione nel tempo della situazione descritta, principalmente dovuta al contenzioso in corso, è idonea a esacerbare le negatività descritte tanto da renderle intollerabili e di ben difficile recupero; - Valutate le osservazioni pervenute dalla Grandi Magazzini Superconti S.p.A., in ordine alle caratteristiche dell’intervento originario di cui alla nota del 04 ottobre 2019 prot. 144309; - la non realizzazione ad oggi della sopraelevazione e dei 2 livelli di parcheggi interrati previsti nel Piano...