PRECISATO CHE la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. art. 1 co.2 lett b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 (in deroga all'art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016); • l’affidamento avverrà in lotto unico, trattandosi di servizio omogeneo e non rilevandosi in tale modalità potenziali restrizioni di mercato né limitazioni all’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese; • trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e/o privo di contenuto tecnologico, per l’aggiudicazione può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020; • il contratto ha per oggetto l’affidamento del “servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi”; • l’importo preventivato per l'espletamento del servizio è pari a € 73.574,06 oltre € 5.240,41 per somme a disposizione, per un totale di € 78.814,16; • ai sensi dell’art.1 comma 4 della L. 120/2020 per la presente procedura la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. • la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”; • le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'invito a presentare offerta/CSA, allegato alla presente determinazione.
PRECISATO CHE l’Amministrazione provinciale, al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare per un biennio – prendendo come data di partenza quella relativa alla stipula del contratto - e riguardante l’esecuzione di prestazioni con connotati di serialità, caratteristiche esecutive standardizzate e non predeterminabili nel numero, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e xx.xx..ii., sul quale basare l’aggiudicazione di appalto di durata biennale come stabilito nel capitolato speciale entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo Accordo; - l’Accordo quadro riguarda la fornitura di sale per disgelo (cloruro di sodio, sale marino essiccato) da utilizzare da parte del settore Viabilità per il mantenimento della sicurezza stradale e per la pubblica incolumità, biennale massima pari ad €. 110.000,00 (oltre IVA 22%), opzionabile al massimo per ulteriori €. 110.000,00 (oltre IVA 22%) per ulteriori due anni; - con determinazione dirigenziale n. 518 del 20/06/2019 si è provveduto all’approvazione dell’Accordo Quadro per “fornitura di sale per disgelo per il settore viabilità” da mettere a gara al fine di individuare la ditta affidataria per la fornitura pluriennale di sale; PRECISATO ALTRESÌ CHE: - il valore economico dell’Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo Quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro stesso in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione; - pertanto, la stipula dell’Accordo Quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono la forma di Ordini d Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria; ciascun OdL descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento; - la durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 2 anni ( con opzione fino ad un massimo di 4 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà alla scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna; l’Amministrazione inoltre si riserva la f...
PRECISATO CHE come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza, senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna, al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 246.000,00, il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista; • il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
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PRECISATO CHE come indicato nel Capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito, escluse le eventuali opzioni, in 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna; al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 8.600.000,00 (prevista opzione ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) X.Xxx. 50/2016 per un importo di € 1.720.000,00), il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista; • il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
PRECISATO CHE come indicato nel capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in 5 (cinque) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna; al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 39.900,00 (euro trentanovenovecento/00), il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
PRECISATO CHE le modalità e le tempistiche dell’attività offerta, sulla base della convenzione, dai soci volontari- clown di V.I.P. Parma ODV dovranno essere concordate, di volta in volta, con i Direttori delle Unità Operative coinvolte; i volontari, autorizzati ad accedere in Azienda, dovranno utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura ed esporre un cartellino identificativo con l’indicazione del proprio nome e la denominazione dell’Organizzazione di appartenenza, nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
PRECISATO CHE il Protocollo d’Intesa prevede la collaborazione e la cooperazione nei seguenti settori: - acquisire e condividere le informazioni digitali di tutti i materiali originari di Singapore che si trovano attualmente presso l’Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali, unitamente ad altri materiali che possono essere concordati; - scambiare e condividere le informazioni risultanti dalla digitalizzazione che contribuiscono ad aspetti più generali della biodiversità, delle collezioni di storia naturale e dei campi correlati; - la pubblicazione dei materiali e della documentazione generati dalle attività svolte congiuntamente dalle Parti nel contesto del Protocollo d’Intesa; per quanto concerne il ruolo dei soggetti coinvolti, l’art. 4 del Protocollo d’Intesa prevede che : il Museo di Storia Naturale Xxx Kong Chian: - assicurerà che il personale della NUS-LKCNHM assegnato al Progetto abbia le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per portare a termine il Progetto; - riceverà, elaborerà, approverà e registrerà tutte le spese relative al Progetto presentate da UniTo e MRSN in modo sistematico secondo la procedura finanziaria della NUS; - finanzierà i servizi resi da UniTO o MRSN, a condizione che le spese siano state sostenute con la previa approvazione di NUS-LKCNHM; l’Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali: - forniranno un adeguato supporto istituzionale al personale di NUS-LKCNHM di stanza presso l’Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze e aderiranno al protocollo di digitalizzazione in conformità con il Progetto; - concederanno al personale di NUS-LKCNHM l'accesso alle proprie collezioni in collaborazione con il personale di Unito e MRSN, compresi, senza limitazione, gli esemplari tipo e storici e i materiali originari di Singapore; - agevoleranno la messa a disposizione del Progetto di servizi specialistici (come la tomografia microcomputerizzata, la microscopia elettronica, ecc.) su richiesta del personale del NUS- LKCNHM; per tali servizi potranno essere addebitate al NUS-LKCNHM tariffe congrue; - forniranno una quantità adeguata di servizi in natura sotto forma di tempo del personale per la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione del Progetto. Precisato, altresì: relativamente alle disposizioni finanziarie l’art. 5 dispone che “il Protocollo d’Intesa non comporta alcun obbligo finanziario da parte di una Parte nei confronti di un'altra Parte. Se non espressamente concordato, ciascuna...
PRECISATO CHE. I progetti regionali sono finanziati mediante la quota del 20% del fondo residuo disponibile per gli anni 2015, 2016 e 2017, di cui al punto 7.3 dell’allegato A) all’Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2019, così come quantificata nelle tabelle di ripartizione pubblicate sul sito istituzionale dell’AlFA in data 19 maggio 2020; • Il suddetto finanziamento è erogato dall’AIFA secondo le seguenti modalità:
PRECISATO CHE. Il budget a disposizione dell’Agenzia Pugliapromozione è pari ad € 3.442,63 oltre IVA (di cui € 1.803,28 per il progetto ARTVISION+ e € 1.639,35 per il progetto HAMLET) indipendentemente dal numero di controlli - Ad esito delle richieste di preventivi pervenute, si procederà con l’ affidamento diretto ex art. 36, del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017) in favore dell’operatore economico che abbia presentato l’offerta più bassa; - Il CIG relativo all’affidamento del servizio di cui all’oggetto è il seguente: Z7F27A91DC; - Il CUP del progetto Artvision+ è il seguente: G98F17000050007; - Il CUP del progetto Hamlet è il seguente: I95J17000030007;
PRECISATO CHE. Il contributo verrà erogato dal Ministero della Salute con le modalità descritte nell’Art.9 “Modalità di erogazione del contributo” dell’Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto ITA NCPeH Plus - extension of national contact point for ehealth (ncpeh) in italy - GRANT AGREEMENT 101084863 - ITA NCPeHp plus; • La partecipazione al progetto non determina maggiori oneri a carico dal SSR;