SERVIZI DI INTERCONNESSIONE SIPA Clausole campione

SERVIZI DI INTERCONNESSIONE SIPA. La componente relativa al Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale - SIPA si basa sul Contratto quadro 2/2011 che consente agli attuali aderenti di usufruire, con costi a carico degli stessi e sulla base di lettere d’ordine, dei servizi per lo scambio dei flussi tra gli stessi, la Ragioneria generale dello stato e la Banca d’Italia è costituito dalle due componenti di seguito indicate: • il SIPA che è basato sull’interconnessione tra il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la Rete Nazionale Interbancaria (RNI), infrastruttura trasmissiva cui è connesso al sistema creditizio e postale e sull’utilizzo all’interno del SPC di regole e di sistemi di cooperazione applicativa identici a quelli adottati dalle banche in ambito RNI; • il SICOGE, cioè un sistema di contabilità finanziaria uguale per tutte le amministrazioni centrali, voluto, predisposto, mantenuto e gestito dalla RGS, mediante il quale ogni amministrazione gestisce i propri capitoli di spesa in costante allineamento con quelli presenti sul sistema della Ragioneria (SIRGS). Il SICOGE copre il bilancio preventivo, la gestione e l’emissione dei titoli di spesa (impegni, ordini di pagamento, mandati,ordini di accreditamento, spese delegate, etc). L’utilizzo congiunto del SIPA e del SICOGE consente ad ogni amministrazione di trasmettere al SIRGS i propri titoli di spesa che, dopo la loro registrazione, sono trasmessi, sotto forma di mandati o ordini di accreditamento, alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia, a sua volta, trasforma i mandati e gli ordini di pagamento in bonifici, indirizzandoli tramite la RNI alle banche ed alle Poste. Sul SIPA transitano attualmente i flussi relativi alle famiglie applicative costituite dalle informazioni generate dal SICOGE e dal SIRGS, nonché quelle relative alla trasmissione delle anagrafiche CAB (comunque di supporto al SICOGE), le segnalazioni relative alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e da ultimo il Versamento Tributi gestito dal Dipartimento delle Finanze e dalle Agenzie fiscali.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).