Common use of SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO Clause in Contracts

SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO. (sola fornitura di energia elettrica) 7.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione con il Distributore locale, nonché il contratto di dispacciamento con TERNA relativamente al Punto di Prelievo. 7.2 Il mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all’art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato. 7.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire tutti i documenti utili e necessari a tale scopo e autorizza GELSIA a sottoscrivere le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto fornite dal Distributore locale. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura. 7.4 Il CLIENTE si impegna a porre in essere quanto richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell’erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti gestori. 7.5 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tec- nici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della Fornitura non sono imputabili a GELSIA e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 7.6 Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previa autorizzazione da parte del Distributore. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a GELSIA medesima e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza. 7.7 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale, Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale, Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale

SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO. (sola fornitura di energia elettrica) 7.1 5.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. (il “Mandato”) a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il contratto Contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione Trasporto con il Distributore locale, nonché e il contratto Contratto di dispacciamento Dispacciamento con TERNA relativamente al Punto al/i Punto/i di Prelievo. 7.2 5.2 Il mandato Mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all’art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato. 7.3 5.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari a tale scopo e autorizza GELSIA a sottoscrivere al fine di cui al comma 5.1 del presente articolo, ivi comprese le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto Condizioni Tecniche fornite dal Distributore localeDistributore. Il mandato CLIENTE si impegna inoltre, qualora ciò sia ritenuto necessario da GELSIA, a formalizzare ulteriormente il Mandato conferito. 5.4 Il Mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura. 7.4 Il CLIENTE si impegna a porre in essere quanto richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell’erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti gestori. 7.5 5.5 La fornitura di energia elettrica sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. 5.6 GELSIA si impegna a mettere a disposizione del cliente, per il periodo contrattuale, i volumi e la potenza previsti nell’Allegato 1. 5.7 L’energia elettrica viene fornita al Punto di prelievo alla tensione richiesta. Gli GELSIA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di diminuzione o limitazione della tensione di fornitura dell’energia elettrica riconducibile all’esercizio dell’Impianto di Distribuzione. 5.8 Per gli aspetti tec- nici tecnici concernenti la riconsegna fornitura dell’energia elettrica qualielettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della stessa, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti; GELSIA, in qualità di società di vendita, non risponde dei danni causati dall’energia somministrata, in quanto non responsabile delle attività di trasmissione o distribuzione. 5.9 GELSIA si impegna in ogni caso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate fornire tempestivamente al CLIENTE ogni eventuale comunicazione dovesse ricevere dal Distributore che dovesse riguardare riduzioni e/o accidentali sospensioni della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi capacità di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni responsabilità al riguardoservizio di Distribuzione. Le interruzioni temporanee e le sospensioni parziali o totali o parziali della Fornitura non sono imputabili nella somministrazione di energia elettrica, comprese quelle dovute a GELSIA e pertanto cause di forza maggiore tali da determinare l'impossibilità di somministrazione da parte di GELSIA, non comporteranno alcun obbligo di alcuno né daranno luogo a indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto. 7.6 Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previa autorizzazione da parte del Distributorepresente contratto. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a GELSIA medesima e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza. 7.7 Gli 5.10Gli impianti e gli apparecchi utilizzatori del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà a nessun titolo di eventuali vizi ed errori di funzionamento dei Misuratori, nonché di loro manomissioni. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO. (sola fornitura di energia elettrica) 7.1 4.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. (il “Mandato”) a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il contratto Contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione Trasporto con il Distributore locale, nonché e il contratto Contratto di dispacciamento Dispacciamento con TERNA relativamente al Punto relativa- mente al/i Punto/i di Prelievo... 7.2 4.2 Il mandato Mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all’art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato. 7.3 4.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e collabora- zione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari a tale scopo e autorizza GELSIA a sottoscrivere al fine di cui al comma 4.1 del presente articolo, ivi comprese le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto Condizioni Tecniche fornite dal Distributore localeDistributore. Il mandato CLIENTE si impegna inoltre, qualora ciò sia ritenuto necessario da GELSIA, a formaliz- zare ulteriormente il Mandato conferito. 4.4 Il Mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazioneces- sazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura. 7.4 Il 4.5 Si intendono posti a carico del CLIENTE si impegna a porre in essere quanto richiesto i corrispettivi per il pmi e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale p.iva gia indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura e dell’erogazione dei relativi servizi somministrerà Servizio di Trasporto, comprese le maggiorazioni (A, UC, MCT), pag 1/5 nella misura prevista dalle opzioni tariffarie di trasporto presentate dal Distributore alla cui rete da parte dei competenti gestori. 7.5 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche è connesso ogni singolo Punto di Pre- lievo (delibera dell’AEEG n. 348/07 e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tec- nici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della Fornitura non sono imputabili a GELSIA e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 7.6 Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previa autorizzazione da parte del Distributore. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a GELSIA medesima successive modifiche e/o in- tegrazioni). Eventuali oneri per energia reattiva e fattore di potenza restano a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenzacarico del CLIENTE. Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi saranno sostenuti dal CLIENTE. 7.7 Gli impianti 4.6 Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente ai servizi citati ai precedenti commi o all’importo dei corrispettivi previsti, sa- ranno automaticamente recepite nel presente Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti con i criteri indicati ai successivi articoli 12 e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi 13,1 delle presenti Condi- zioni Generali di rete ovvero in conseguenza di disserviziFornitura.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica

SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO. (sola fornitura di energia elettrica) 7.1 5.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. (il “Mandato”) a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il contratto Contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione Trasporto con il Distributore locale, nonché e il contratto Contratto di dispacciamento Dispacciamento con TERNA relativamente al Punto al/i Punto/i di Prelievo. 7.2 5.2 Il mandato Mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all’art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato. 7.3 5.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari a tale scopo e autorizza GELSIA a sottoscrivere al fine di cui al comma 5.1 del presente articolo, ivi comprese le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto Condizioni Tecniche fornite dal Distributore localeDistributore. Il mandato CLIENTE si impegna inoltre, qualora ciò sia ritenuto necessario da GELSIA, a formalizzare ulteriormente il Mandato conferito. 5.4 Il Mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura. 7.4 Il CLIENTE si impegna a porre in essere quanto richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell’erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti gestori. 7.5 5.5 La fornitura di energia elettrica sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. 5.6 GELSIA si impegna a mettere a disposizione del CLIENTE, per il periodo contrattuale, i volumi e la potenza previsti nell’Allegato 1. 5.7 L’energia elettrica viene fornita al Punto di prelievo alla tensione richiesta. Gli GELSIA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di diminuzione o limitazione della tensione di fornitura dell’energia elettrica riconducibile all’esercizio dell’Impianto di Distribuzione. 5.8 Per gli aspetti tec- nici tecnici concernenti la riconsegna fornitura dell’energia elettrica qualielettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della stessa, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti; GELSIA, in qualità di società di vendita, non risponde dei danni causati dall’energia somministrata, in quanto non responsabile delle attività di trasmissione o distribuzione. 5.9 GELSIA si impegna in ogni caso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate fornire tempestivamente al CLIENTE ogni eventuale comunicazione dovesse ricevere dal Distributore che dovesse riguardare riduzioni e/o accidentali sospensioni della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi capacità di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni responsabilità al riguardoservizio di Distribuzione. Le interruzioni temporanee e le sospensioni parziali o totali o parziali della Fornitura non sono imputabili nella somministrazione di energia elettrica, comprese quelle dovute a GELSIA e pertanto cause di forza maggiore tali da determinare l'impossibilità di somministrazione da parte di GELSIA, non comporteranno alcun obbligo di alcuno né daranno luogo a indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto. 7.6 Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previa autorizzazione da parte del Distributorepresente contratto. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a GELSIA medesima e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza. 7.7 Gli 5.10Gli impianti e gli apparecchi utilizzatori del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà a nessun titolo di eventuali vizi ed errori di funzionamento dei Misuratori, nonché di loro manomissioni. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica