Servizio di leva. Superato il periodo di prova, la ferma volontaria e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L’azienda è tenuta alla conservazione del posto per la durata del servizio militare ai volontari con ferma prefissata di un anno di cui all’art.3 della legge 23 agosto 2004 n°226, il relativo periodo sarà utile a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, fatta eccezione per la maturazione degli aumenti periodici e per gli accantonamenti di cui alla legge 227/1982, quando non sia corrisposta la retribuzione. Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti dell’an- zianità di servizio anche per il lavoratore richiamato durante il periodo di prova qualora, cessato lo stesso, l’azienda faccia completare al lavoratore l’interrotto periodo, in modo da fargli conseguire la conferma in servizio. Per tutte le categorie di personale, quanto al trattamento economico du- rante il periodo di richiamo, si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940 n°653. Cessato il periodo di richiamo alle armi il lavoratore ha l’obbligo di met- tersi a disposizione dell’azienda entro i termini stabiliti dalla legge 3 maggio 1955 n°370. Il lavoratore che non riprende servizio nei predetti termini sarà considerato dimissionario.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio di leva. Per il servizio di leva dei lavoratori si applicano le norme vigenti in materia. Superato il periodo di prova, prova la ferma volontaria e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L’azienda L'azienda è tenuta alla conservazione del posto per la durata del servizio militare ai volontari con ferma prefissata di un anno di cui all’art.3 all'art. 3 della legge 23 agosto 2004 n°2004, n. 226, ; il relativo periodo sarà utile a tutti gli effetti dell’anzianità dell'anzianità di servizio, fatta eccezione per la maturazione degli aumenti periodici e per gli accantonamenti di cui alla legge n. 227/1982, quando non sia corrisposta la retribuzione. Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti dell’an- zianità dell'anzianità di servizio anche per il lavoratore richiamato durante il periodo di prova qualora, cessato lo stesso, l’azienda l'azienda faccia completare al lavoratore l’interrotto l'interrotto periodo, in modo da fargli conseguire la conferma in servizio. Per tutte le categorie di personale, quanto al trattamento economico du- rante durante il periodo di richiamo, si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940 n°1940, n. 653. Cessato il periodo di richiamo alle armi il lavoratore ha l’obbligo l'obbligo di met- tersi mettersi a disposizione dell’azienda dell'azienda entro i termini stabiliti dalla legge 3 maggio 1955 n°1955, n. 370. Il lavoratore che non riprende servizio nei predetti termini sarà considerato dimissionario.
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Servizio di leva. Superato La chiamata per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto d’im- piego per tutto il periodo di prova, la ferma volontaria e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L’azienda è tenuta alla conservazione del posto per la durata del servizio militare ai volontari di leva e l’impiegato ha diritto alla con- servazione del posto, purché, in base all’art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946, abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore con ferma prefissata as- sunzione definitiva. Il tempo trascorso in servizio di un anno di cui all’art.3 della legge 23 agosto 2004 n°226, il relativo periodo sarà utile a tutti gli leva è computato agli effetti dell’anzianità di servizio, fatta eccezione per la maturazione degli aumenti periodici e per gli accantonamenti di cui alla legge 227/1982, quando non sia corrisposta la retribuzione. Il periodo In caso di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti dell’an- zianità il datore di servizio anche lavoro conserverà il posto all’impiegato e gli corrisponderà per il lavoratore richiamato durante il periodo di prova qualora, cessato lo stesso, l’azienda faccia completare al lavoratore l’interrotto periodo, tre mesi un’indennità mensile pari allo stipendio in modo da fargli conseguire la conferma in serviziodanaro. Per tutte le categorie di personale, quanto al trattamento economico du- rante il Limitatamente a tale periodo di richiamotempo, si fa riferimento il datore di la- voro è tenuto a mantenere alla legge 10 giugno 1940 n°653famiglia dell’impiegato, l’alloggio, la corre- sponsione dei generi in natura nonché le concessioni godute all’atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibi- le per le esigenze della sostituzione. Cessato il periodo L’impiegato richiamato per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali. I periodi di richiamo alle armi il lavoratore ha l’obbligo di met- tersi a disposizione dell’azienda entro i termini stabiliti dalla legge 3 maggio 1955 n°370. Il lavoratore che non riprende servizio nei predetti termini sarà considerato dimissionariocui sopra saranno computati agli effetti dell’anzia- nità di servizio.
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Servizio di leva. Superato La chiamata per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto d’impiego per tutto il periodo del servizio di prova, la ferma volontaria leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L’azienda è tenuta l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per la durata posto, purché, in base all’art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946, abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore con assunzione definitiva. Il tempo trascorso in servizio militare ai volontari con ferma prefissata di un anno di cui all’art.3 della legge 23 agosto 2004 n°226, il relativo periodo sarà utile a tutti gli leva è computato agli effetti dell’anzianità di servizio. In caso di richiamo il datore di lavoro conserverà il posto all’impiegato e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi un’indennità mensile pari allo stipendio in danaro. Limitatamente a tale periodo di tempo, fatta eccezione il datore di lavo- ro è tenuto a mantenere alla famiglia dell’impiegato, l’alloggio, la corre- sponsione dei generi in natura nonchè le concessioni godute all’atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibi- le per la maturazione degli aumenti periodici e le esigenze della sostituzione. L’impiegato richiamato per gli accantonamenti esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali. I periodi di richiamo di cui alla legge 227/1982, quando non sia corrisposta la retribuzione. Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile sopra saranno computati agli effetti dell’an- zianità di servizio anche per il lavoratore richiamato durante il periodo di prova qualora, cessato lo stesso, l’azienda faccia completare al lavoratore l’interrotto periodo, in modo da fargli conseguire la conferma in servizio. Per tutte le categorie di personale, quanto al trattamento economico du- rante il periodo di richiamo, si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940 n°653. Cessato il periodo di richiamo alle armi il lavoratore ha l’obbligo di met- tersi a disposizione dell’azienda entro i termini stabiliti dalla legge 3 maggio 1955 n°370. Il lavoratore che non riprende servizio nei predetti termini sarà considerato dimissionario.
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