Common use of Servizio di pronta disponibilità Clause in Contracts

Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3. 2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza. 4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità. 5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa. 6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore). 7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato caratte- rizzato dalla immediata reperibilità del dipendente dipen- dente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere raggiunge- re la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3. 2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare affron- tare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza. 4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità disponibi- lità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze esigen- ze funzionali dell’unità. 5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato organizza- to utilizzando di norma personale della stessa unità operativa. 6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta richie- sta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito debi- to orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività l’atti- vità viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero ovve- ro trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo integra- tivo del 20/9/2001(Banca delle ore). 7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

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