Servizio di reperibilità. Le Parti stipulanti si impegnano ad individuare per tutti i lavoratori del settore una nuova disciplina del servizio di reperibilità: a tal fine convengono di avviare il relativo negoziato entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL per raggiungere un accordo sulla materia entro la fine del mese di ottobre 2011. Le parti assumono come elemento di base le risultanze del lavoro del gruppo istituito nella vigenza del CCNL 9 marzo 2007 e concordano sull’obiettivo di armonizzare i diversi trattamenti economici previsti dalle discipline dei CCNL di provenienza; nel- l’ambito del trattamento che verrà definito nell’accordo di cui sopra, Anfida e Fede- rutility si rendono disponibili a riconoscere una quota aggiuntiva di euro 0,50. Le Parti si danno atto che nel frattempo, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del CCNL, l’istituto del servizio di reperibilità continuerà ad essere regolato, sia sul piano normativo che sul piano economico, dalle discipline in proposito pre- viste nei diversi CCNL di provenienza. Al fine di facilitare il futuro negoziato riducendo lo squilibrio tra le attuali discipline economiche, le parti convengono i seguenti aumenti dei compensi per reperibilità, con decorrenza 1 marzo 2011.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio di reperibilità. Le Parti parti stipulanti si impegnano ad individuare per tutti i lavoratori del settore una nuova disciplina del servizio di reperibilità: a tal fine convengono di avviare il relativo negoziato entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL ccNL per raggiungere un accordo sulla materia entro la fine del mese di ottobre 2011. Le parti assumono come elemento di base le risultanze del lavoro del gruppo istituito nella vigenza del CCNL ccNL 9 marzo 2007 e concordano sull’obiettivo di armonizzare i diversi trattamenti economici previsti dalle discipline dei CCNL ccNL di provenienza; nel- l’ambito del trattamento che verrà definito nell’accordo di cui sopra, Anfida anfida e Fede- rutility si rendono disponibili a riconoscere una quota aggiuntiva di euro 0,50. Le Parti parti si danno atto che nel frattempo, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del CCNLccNL, l’istituto del servizio di reperibilità continuerà ad essere regolato, sia sul piano normativo che sul piano economico, dalle discipline in proposito pre- viste nei diversi CCNL ccNL di provenienza. Al al fine di facilitare il futuro negoziato riducendo lo squilibrio tra le attuali discipline economiche, le parti convengono i seguenti aumenti dei compensi per reperibilità, con decorrenza 1 marzo 2011.
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