Modalità di esecuzione delle attività Clausole campione

Modalità di esecuzione delle attività. L’esecuzione delle attività commissionate deve avvenire secondo il Piano di lavoro definito nel Contratto. Prima dell’inizio delle attività, il Fornitore deve nominare un proprio Referente tecnico e il gruppo di lavoro eventualmente previso, comunicandone i nominativi al Committente. Resta inteso che il Committente, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di esigere la sostituzione del Referente tecnico e/o di uno o più componenti il gruppo di lavoro senza alcuna pretesa di indennizzo.
Modalità di esecuzione delle attività. Le attività oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dagli articoli 11, 14, 15 e 17 del Capitolato Speciale con particolare riguardo al programma, alla condotta e alle prescrizioni relative agli interventi da eseguirsi in soggezione dell’esercizio. Inoltre, SCHINDLER si impegna ad apprestare un’organizzazione di cantiere idonea a garantire l’esecuzione contemporanea anche di più interventi previsti per il presente accordo quadro con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione a perfetta regola d’arte. Gli interventi relativi ai contratti applicativi saranno affidati e specificati di volta in volta con l’emissione dei relativi contratti. In particolare, ciascun contratto applicativo dovrà contenere, tra le altre le seguenti indicazioni: a) l’oggetto; b) la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera; c) le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare; d) il luogo/luoghi interessati dagli interventi; e) l’importo presunto dell’intervento; f) i termini utili per l’esecuzione delle attività - penalità; g) i massimali delle polizze garanzia appalti; h) il cronoprogramma degli interventi; i) i documenti per il coordinamento e la sicurezza; j) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale. La mancata sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, per colpa della SCHINDLER, comporterà l’escussione della garanzia prevista al successivo art. 32, fatta salva la facoltà per Roma Capitale di risolvere il presente Accordo Quadro.
Modalità di esecuzione delle attività. Il Consulente si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati. Il Consulente si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a: prestare il servizio oggetto del Contratto secondo quanto indicato nella Lex specialis di gara; predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla riservatezza; nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni approntate e comunicate dalla Cassa. Le attività saranno svolte dal Consulente in completa autonomia, senza alcun vincolo di orario e/o obbligo di presenza presso gli uffici della Cassa, ad eccezione della figura professionale del Gruppo di Lavoro, con almeno quindici anni di esperienza nell’ambito delle relazioni con i media, Laurea in Scienze Politiche o ad indirizzo socio/economico ed iscrizione all’Ordine nazionale dei Giornalisti da almeno cinque anni. Con riferimento a tale figura professionale dedicata in via esclusiva questa potrà svolgere la prestazione professionale commissionata nel normale orario di lavoro osservato dalle risorse della Cassa anche presso la CNPADC in locali volta per volta concessi in temporaneo uso a seguito di richiesta della medesima figura professionale. Nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, il Consulente si coordinerà con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nelle stesse e, quindi, con i responsabili della Cassa. Nell’esecuzione del presente Contratto, il Consulente potrà avvalersi, sotto la propria direzione, coordinamento e responsabilità, dei propri stretti collaboratori. Il Consulente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Contratto professionale anche ai propri collaboratori. In caso di inadempimento da parte del Consulente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Cassa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ivi incluso il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ, previa comunicazione scritta da comunicarsi al Consulente con raccomandata A/R o via PEC.
Modalità di esecuzione delle attività. In accordo all’art 4 dell’Allegato 1, i partner si obbligano a realizzare il programma di ricerca secondo le modalità indicate nelle schede del progetto (Allegato 2), secondo i piani dei costi aggiornati (Allegato 3). Ogni variazione dell’intervento deve essere adeguatamente motivata e giustificata, anche quando scaturente da condizioni impreviste e imprevedibili, in particolare in ordine alla possibile successiva richiesta di adesione/ingresso di altri soggetti interessati, che deve essere comunque e al pari di ogni modifica e/o variazione riguardante il progetto, debitamente approvata e comunicata dal Responsabile Scientifico del Progetto e autorizzata dal Centro regionale di Programmazione della Regione Sardegna. I Partners del progetto si obbligano altresì, per tutta la durata della presente convenzione a non condurre, né per conto proprio né per conto terzi, altre attività e/o ricerche contenute nei programmi oggetto del presente accordo.
Modalità di esecuzione delle attività. Per ciascuna attività è predisposto un progetto dettagliato, in cui siano individuati: - l’oggetto delle prestazioni, gli obiettivi intermedi e finali previsti; - la durata del progetto; - i costi delle azioni progettuali concordate; - le modalità di partecipazione di ognuna delle Parti. Le parti contraenti designano il Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola o suo delegato quale responsabile tecnico e scientifico per ogni progetto, con la funzione di monitoraggio del corretto svolgimento delle attività e di verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Modalità di esecuzione delle attività. Il Coordinatore del Progetto è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx. Il Referente Scientifico del Soggetto Capofila è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, afferente alla S.C. Neurologia dell’A.O.U. di Cagliari. Il Referente Scientifico dell’Unità Operativa 3 è la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Medico presso la SOD Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero Universitarie delle Marche. I Partner si obbligano a realizzare il programma di ricerca secondo le modalità indicate nella scheda di Progetto (Allegato 1) e secondo il piano finanziario (Allegato 2). Ogni variazione dell’intervento deve essere adeguatamente motivata e giustificata, anche quando scaturente da condizioni impreviste e imprevedibili. I Partner si obbligano per tutta la durata di validità del presente atto a non condurre, né per conto proprio né per conto di terzi, altre attività e/o ricerche contenute nei programmi oggetto della medesima convenzione nel rispetto di quanto previsto all’Art. 4 della Convenzione., Essendo prevista la possibilità di una rimodulazione finanziaria iniziale delle voci di spesa nei primi sei mesi di attività, in osservanza di quanto previsto all’art. 9 della Convenzione, il Capofila, in data 25/09/2023, ha presentato alla Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di programmazione apposita rimodulazione del finanziamento assegnato all’Unità Operativa 3 (Allegato n3); il finanziamento assegnato all’Unità Operativa n. 3, pari a complessivi euro 212.000,00, era inizialmente ripartito per le voci di spesa di seguito elencate: Researchers’contracts: 44.500,00 euro Supplies: 114.800,00 euro Patient costs: 23.200,00 euro Travel: 5.500,00 euro Publication Costs: 5.500,00 euro Dissemination 4.500,00 euro Overheads 14.000,00 euro - la rimodulazione di cui al punto precedente, che non modifica il finanziamento complessivo inizialmente assegnato all'Unità Operativa n. 3, si è resa necessaria al fine di assegnare una quota di budget alla voce di spesa "Subcontracts", al fine di sottoscrivere un subcontratto tra l'Unità Operativa n. 3 e il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, unità di Farmacologia dell'Università Politecnica delle Marche presso il quale la Prof.ssa Xxxxxx Xxxx svolgerà le attività inerenti la parte preclinica del progetto; - la Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di programmazione, con successiva comunicazione Prot. n. 7122 del 28/09/2023, ha accolto la rimodulazione di budget in questione come da Allegato n. 4. Pertanto, a seguito dell’acco...
Modalità di esecuzione delle attività. L’esecuzione delle attività previste dal Progetto XXXXX.xx, attraverso la stipula di successivi Atti di cui all’art. 19, potrà avvenire in due modalità: - modalità “di sviluppo”; - modalità “di servizio a terzi”. Con la modalità “di sviluppo”, le Parti (insieme o singolarmente) si impegnano ad effettuare (con risorse proprie o attraverso progetti a finanziamento pubblico sia unilaterali, sia congiunti), attività di Ricerca & Sviluppo per la realizzazione di nuove tecnologie/prototipi relative all’area di attività e alle Linee Programmatiche di XXXXX.xx. Ciascuna delle due Parti utilizzerà le procedure previste dal proprio sistema amministrativo per l’esecuzione e la rendicontazione delle attività previste. Con la modalità “di servizio a terzi”, consistente nella prestazione di un servizio tra quelli identificati nell’Allegato, lo svolgimento delle attività sarà regolata da un apposito Contratto, che l’utente finale stipulerà con una o con entrambe le Parti. Le attività relative al Contratto saranno deliberate secondo il sistema di deleghe vigente all’interno di ciascuna delle Parti.
Modalità di esecuzione delle attività. L’esecuzione delle attività affidate deve avvenire secondo il piano di lavoro definito nel Contratto, ove previsto. Prima dell’inizio delle attività, l’Appaltatore deve nominare un proprio Referente tecnico e il gruppo di lavoro eventualmente previso, comunicandone i nominativi al Committente. Resta inteso che il Committente, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di esigere la sostituzione del Referente tecnico e/o di uno o più componenti il gruppo di lavoro senza alcuna pretesa di indennizzo. Si rinvia a quanto precisato nelle Condizioni Speciali, ove previste, per la definizione di eventuali SLA.
Modalità di esecuzione delle attività. 1. Il Di3A si impegna a: a) operare in sinergia con il DiVET per l’esecuzione delle attività di ricerca secondo quanto riportato nell’Allegato tecnico al presente accordo; b) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune; c) mettere a disposizione del DiVET la documentazione esistente relativa agli elaborati del progetto, nonché eventuali dati e/o rilievi che si renderanno necessari nel corso delle attività oggetto del presente accordo; d) programmare e organizzare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia. 2. Il DiVET si impegna a: a) operare in sinergia con il Di3A per l’esecuzione delle attività di ricerca e studio secondo quanto riportato nell’Allegato Tecnico (allegato 1) al presente accordo; b) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune; c) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità e i propri laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l’espletamento delle ricerche e degli studi di cui all’Allegato tecnico; d) operare in sinergia con il Di3A per la predisposizione di metodologie e soluzioni migliorative attinenti l’oggetto dei temi di ricerca del presente accordo; 3. Le attività dell’accordo potranno formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia. 4. Il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/o borsisti) e l’acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione.
Modalità di esecuzione delle attività. L’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia si impegna a: a) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune; b) mettere a disposizione del DICAR la documentazione esistente ed eventuali studi pregressi relativi ai bacini idrografici oggetto di studio;