Common use of Sicurezza del trattamento Clause in Contracts

Sicurezza del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che stabilisce che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Il Responsabile del trattamento garantisce quanto sopra in tutti i casi e, comunque, deve attenersi a quanto specificato nell'Appendice C del presente Accordo. Se nella valutazione del responsabile del trattamento, la mitigazione dei rischi individuati richiedono ulteriori misure da attuare da parte del Titolare del trattamento, rispetto a quelli già esistenti, è necessario specificare tali misure supplementari nell’Appendice C.

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Samples: Accordo Di Designazione, Data Processing Agreement

Sicurezza del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che stabilisce che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischiodelle a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Il Responsabile del trattamento garantisce quanto sopra in tutti i casi e, comunque, deve attenersi a quanto specificato nell'Appendice C del presente Accordo. Se nella valutazione del responsabile del trattamento, la mitigazione dei rischi individuati richiedono ulteriori misure da attuare da parte del Titolare del trattamento, rispetto a quelli già esistenti, è necessario specificare tali misure supplementari nell’Appendice C.

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Samples: Accordo Di Designazione

Sicurezza del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che stabilisce che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischiorischio Il suddetto art. 32 pone in capo al Responsabile l’obbligo di eseguire una valutazione del rischio e, a seguito, l’implementazione di misure tali da contrastare il rischio identificato. Se del caso, le misure possono comprendere quanto segue: a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Il Responsabile del trattamento garantisce quanto sopra in tutti i casi e, comunque, deve attenersi a quanto specificato nell'Appendice C del presente Accordo. Se nella valutazione del responsabile del trattamento, la mitigazione dei rischi individuati richiedono ulteriori misure da attuare da parte del Titolare del trattamento, rispetto a quelli già esistenti, è necessario specificare tali misure supplementari nell’Appendice C.

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Samples: Accordo Di Designazione

Sicurezza del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che stabilisce che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Il Responsabile del trattamento garantisce quanto sopra in tutti i casi e, comunque, deve attenersi a quanto specificato nell'Appendice C del presente Accordo. Se nella valutazione del responsabile del trattamento, la mitigazione dei rischi individuati richiedono ulteriori misure da attuare da parte del Titolare del trattamento, rispetto a quelli già esistenti, è necessario specificare tali misure supplementari nell’Appendice C.casi.

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Samples: Data Processing Agreement