Durata, Recesso e Risoluzione Clausole campione

Durata, Recesso e Risoluzione. 7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione della Sperimentazione presso l’Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, il presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Competente.
Durata, Recesso e Risoluzione. Art. 7 - Duration, termination and cancellation
Durata, Recesso e Risoluzione. La presente convenzione ha una durata di anni tre anni con decorrenza dal 01/04/2022 al 31/12/2024. Ricorrendone le condizioni, alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, su espressa richiesta scritta dell’ETS, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell’Azienda. È escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta. La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo preavviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di eventuale cancellazione dall’Elenco dell’Ente, o del venir meno di altri requisiti presupposti previsti dall’Avviso pubblico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 30/03/2021, il rappresentante dell’Ente medesimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato. Il rapporto convenzionale si risolve altresì nei seguenti casi:
Durata, Recesso e Risoluzione. 7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettivo completamento di tutte le attività (anche economiche) e procedure presso l’Ente, previsto indicativamente entro il …………, così come definito nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate per iscritto tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, l’avvio delle attività della Sperimentazione avverrà a seguito del provvedimento formale dell’Ente. 7.2 L'Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore/CRO con raccomandata A.R. o PEC. nei casi di: insolvenza dei Promotore/CRO, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore/CRO. Qualora la situazione sopra indicata riguardi la CRO, il Promotore sarà tenuto a subentrarle e proseguire l’attività, qualora non procuri l’intervento di un’altra CRO, approvata dall’Ente, in sostituzione di quella divenuta insolvente; cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore/CRO ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti. Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore/CRO della comunicazione di cui sopra. 7.3 Il Promotore/CRO, ai sensi dell'art. 1373, comma secondo, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Ente di detta comunicazione. In caso di recesso del Promotore/CRO sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall'Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare, il Promotore/CRO corrisponderà all'Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione (ove applicabile, incluse le spese sostenute dall’Ente nei confronti dei pazienti-partecipanti), nonché i compensi sino a quel momento maturati. In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’Ente nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti d...
Durata, Recesso e Risoluzione. Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione della Sperimentazione presso l’Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, il presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Competente. La data di termine dello studio è prevista per… L’Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore con raccomandata A.R. o PEC nei casi di: insolvenza del Promotore, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore. Qualora la situazione sopra indicata riguardi la CRO, il Promotore sarà tenuto a subentrarle e proseguire l’attività, qualora non procuri l’intervento di un’altra CRO, approvata dall’Ente, in sostituzione di quella divenuta insolvente; cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti. Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore della comunicazione di cui sopra. Il Promotore, ai sensi dell’art. 1373, comma 2, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell’Ente di detta comunicazione. In caso di recesso del Promotore sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall’Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare, il Promotore corrisponderà all’Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione (ove applicabile, incluse le spese sostenute dall’Ente nei confronti dei pazienti-partecipanti), nonché i compensi sino a quel momento maturati. In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’Ente nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa. In caso di interruzione della Sperim...
Durata, Recesso e Risoluzione. Art. 7 - Duration, Withdrawal and Termination
Durata, Recesso e Risoluzione. 12.1 La Licenza d'uso del Software viene concessa a tempo indeterminato e, pertanto, fermo restando quanto previsto al paragrafo 12.4, deve intendersi perpetua. I Servizi saranno prestati fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione del Contratto e si rinnoveranno automaticamente alla scadenza per periodi successivi di un anno, salvo che una delle parti comunichi all'altra parte la propria disdetta con le modalità tecniche tempo per tempo indicate da TeamSystem oppure, in mancanza di diversa indicazione, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima del termine via via in scadenza. Pertanto, in caso di mancata tempestiva disdetta, la fornitura dei Servizi si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di un anno. Al contrario, in caso di disdetta, l’obbligo della Licenziante di fornire i Servizi cesserà definitivamente di essere efficace.
Durata, Recesso e Risoluzione. 7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettivo completamento di tutte le attività (anche economiche) e procedure presso l’Ente, previsto indicativamente entro il …………, così come definito nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate per iscritto tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, l’avvio delle attività della Sperimentazione avverrà a seguito del provvedimento formale dell’Ente.
Durata, Recesso e Risoluzione. 6.1 Il Contratto ha durata di sei mesi (6) dalla sottoscrizione dello stesso.
Durata, Recesso e Risoluzione. Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente Accordo decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale e ha validità con riferimen- to all’anno educativo/scolastico 2019/2020, restando l’ammissibilità della spesa di cui al precedente art. 8 secondo capoverso del presente Accordo; è ammessa la proroga solo a seguito di formale inte- sa fra le parti per un periodo non superiore a 4 mesi. Ferma restando la necessità di procedere con un eventuale nuovo accordo di collaborazione, si sot- tolinea che il carattere sperimentale delle attività comprese nel presente accordo è finalizzato alla progressiva implementazione e diffusione sul territorio regionale delle pratiche sistematiche di let- tura ad alta voce nei nidi e nelle scuole del territorio toscano. Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decor- rono dalla data di apposizione della marca temporale. La Regione Toscana si impegna a comunicare l’avvenuta marcatura temporale all’apposizione della stessa. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comu- nicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.