Common use of Sicurezza tecnica Clause in Contracts

Sicurezza tecnica. 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.

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Sicurezza tecnica. 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

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Sicurezza tecnica. 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

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Sicurezza tecnica. 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilitànavigabi- lità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.

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Sicurezza tecnica. 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.

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Sicurezza tecnica. 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

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