Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del veicolo - Danno parziale. 18.1) L’Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al ‹‹Concedente›› ogni sinistro subìto o provocato dall’Autoveicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax. L’Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia di Assicurazione e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna inviandone copia al ‹‹Concedente››. 18.2) Se l’Autoveicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si risolverà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell’evento. In caso di perimento totale del veicolo, l’Utilizzatore è tenuto a versare al ‹‹Concedente›› le somme indicate dal successivo art. 26.2. 18.3) Se l’Autoveicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l’Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’Autoveicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all’omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il ‹‹Concedente›› per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.
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Samples: Locazione Finanziaria, Locazione Finanziaria, Locazione Finanziaria
Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del veicolo - Danno parziale. 18.1) L’Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al ‹‹Concedente›› Concedente ogni sinistro subìto o provocato dall’Autoveicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax. L’Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia di Assicurazione e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna inviandone copia al ‹‹Concedente››.Concedente.
18.2) Se l’Autoveicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si risolverà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell’evento. In caso di perimento totale del veicoloVeicolo, l’Utilizzatore è tenuto a versare al ‹‹Concedente›› Concedente le somme indicate dal successivo art. 26.2.
18.3) Se l’Autoveicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l’Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’Autoveicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all’omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il ‹‹Concedente›› Concedente per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.
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Samples: Contratto Di Credito, Contratto Di Credito, Contratto Di Credito
Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del veicolo - Danno parziale. 18.1) L’Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al ‹‹Concedente›› ogni sinistro subìto o provocato dall’Autoveicolo dall’autoveicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax. L’Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia di Assicurazione e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna inviandone copia al ‹‹Concedente››.
18.2) Se l’Autoveicolo l’autoveicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si risolverà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell’evento. In caso di perimento totale del veicolo, l’Utilizzatore è tenuto a versare al ‹‹Concedente›› le somme indicate dal successivo art. 26.226.4.
18.3) Se l’Autoveicolo l’autoveicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l’Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’Autoveicolo l’autoveicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all’omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il ‹‹Concedente›› per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Di Autoveicoli, Contratto Di Locazione Finanziaria Di Autoveicoli
Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del veicolo - Danno parziale. 18.1) Copia conforme alla stipula L’Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al ‹‹Concedente›› Concedente ogni sinistro subìto o provocato dall’Autoveicolo dal Veicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax. L’Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia compagnia di Assicurazione assicurazione con cui ha stipulato una polizza assicurativa e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla predetta polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna ed inviandone copia al ‹‹Concedente››.
18.2) Concedente. Se l’Autoveicolo il Veicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si risolverà scioglierà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell’evento. In caso di perimento totale del veicoloVeicolo, l’Utilizzatore è tenuto a versare al ‹‹Concedente›› Concedente le somme indicate dal successivo art. 26.2.
18.3) . Se l’Autoveicolo il Veicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l’Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’Autoveicolo il Veicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all’omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il ‹‹Concedente›› Concedente per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.
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Samples: Locazione Finanziaria
Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del veicolo - Danno parziale. 18.1) Copia conforme alla stipula L’Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al ‹‹Concedente›› Concedente ogni sinistro subìto o provocato dall’Autoveicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax. L’Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia compagnia di Assicurazione assicurazione con cui ha stipulato una polizza assicurativa e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla predetta polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna ed inviandone copia al ‹‹Concedente››.
18.2) Concedente. Se l’Autoveicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si risolverà scioglierà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell’evento. In caso di perimento totale del veicoloVeicolo, l’Utilizzatore è tenuto a versare al ‹‹Concedente›› Concedente le somme indicate dal successivo art. 26.2.
18.3) . Se l’Autoveicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l’Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’Autoveicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all’omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il ‹‹Concedente›› Concedente per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.
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