Sistema di licenze FLEGT. 1. È istituito tra le parti un sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio1 e al presente accordo, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam coperti da licenze FLEGT. 2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I. 3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT. 1 Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione
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Samples: Accordo Di Partenariato Volontario
Sistema di licenze FLEGT. 1. È istituito tra le parti un sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio1 Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e al presente accordo, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.
1 Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione
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Samples: Voluntary Partnership Agreement
Sistema di licenze FLEGT. 1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze per concernente l’applicazione delle normative, la governance xxxxx xxxxx e il commercio nel settore forestale (in prosieguo «sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e condizioni con dizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione eu ropea sono stati prodotti o acquisiti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio1 e al presente accordo, l’Unione L’Unione euro pea accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam Camerun coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.I-A. Il legname e i suoi derivati elencati nell’allegato I-B non possono essere esportati dal Came run.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.
1 Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione
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Samples: Partnership Agreement
Sistema di licenze FLEGT. 1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze per concernente l’applicazione delle normative, la governance xxxxx xxxxx e il commercio nel settore forestale («sistema di licenze FLEGT) che »). Tale sistema stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di condi zioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono siano stati prodotti o acquisiti legalmente. Conformemente al In conformità del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio1 e al presente accordo2173/2005, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio pro prio territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam dalla RCA coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGTFLEGT in conformità dell’ar ticolo 12 del presente accordo.
1 Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione
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Samples: Voluntary Partnership Agreement