Common use of Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale Clause in Contracts

Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale. 1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale: a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 30; b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154; c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38; d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare; 2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale: a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a tempo parziale. c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale; d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque. e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. 3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni, per: a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita; b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione; c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti; d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento. 4. Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa. 5. Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico. 6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio. 7. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN. 8. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 37 comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall’art. 81 comma 6 e dall'art. 97, comma 4. 9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall'art. 37, comma 1, dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2. 10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera d) conserva, in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai sensi dell’Allegato C del presente Accordo. 11. I compensi di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa. 12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori. 13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico. Il medico è tenuto ad informare tutte le Aziende nelle quali egli opera della insorgenza di eventuali condizioni comportanti la sospensione dell’incarico, al fine di consentire le relative determinazioni da parte dei rispettivi Direttori Generali. 14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni. 15. Le autorizzazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La mancata risposta entro i termini previsti ha significato di approvazione. Il diniego deve essere adeguatamente motivato.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale. 1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale: a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 30; b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154; c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38; d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare; 2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale: a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a tempo parziale. c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale; d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque. e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. 3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni, per: a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita; b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione; c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti; d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento. 4. Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa. 5. Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico. 6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio. 7. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN. 8. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 37 comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall’art. 81 comma 6 e dall'art. 97, comma 4. 9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall'art. 37, comma 1, dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2. 10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera d) conserva, in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai sensi dell’Allegato C del presente Accordo. 11. I compensi di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa. 12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori. 13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico. Il medico è tenuto ad informare tutte le Aziende nelle quali egli opera della insorgenza di eventuali condizioni comportanti la sospensione dell’incarico, al fine di consentire le relative determinazioni da parte dei rispettivi Direttori Generali. 14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni. 15. Le autorizzazioni di cui alle lettere d) ed ef) del comma 1, sono richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La mancata risposta entro i termini previsti ha significato di approvazione. Il diniego deve essere adeguatamente motivato.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale. 1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale: a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 3016; b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9all'art.9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154; c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38; d) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 8 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi; e) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare; f) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale. 2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale: a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionateinfortunio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; b) in corso di gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge; c) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionalea tempo pieno, anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a tempo parziale. c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale; d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque. e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. 3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni, per: a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita; b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione; c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti; d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento. 4. Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa. 5. Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico. 6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio. 7. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN. 8. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 37 comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall’art. 81 comma 6 e dall'art. 97, comma 4. 9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall'art. 37, comma 1, dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2. 10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera d) conserva, in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai sensi dell’Allegato C del presente Accordo. 11. I compensi di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa. 12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori. 13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico. Il medico è tenuto ad informare tutte le Aziende nelle quali egli opera della insorgenza di eventuali condizioni comportanti la sospensione dell’incarico, al fine di consentire le relative determinazioni da parte dei rispettivi Direttori Generali. 14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni. 15. Le autorizzazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La mancata risposta entro i termini previsti ha significato di approvazione. Il diniego deve essere adeguatamente motivato.lettera

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale. 1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale: a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 3016; b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9all'art.9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154; c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38; d) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 8 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e suc- cessive modificazioni, che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi; e) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personaleper- sonale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio terri- torio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare; f) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale. 2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale: a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionateinfortunio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; b) in corso di gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge; c) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionalea tempo pieno, anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a tempo parziale. c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale; d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque. e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. 3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni, per: a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita; b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione; c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti; d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento. 4. Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa. 5. Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico. 6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio. 7. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN. 8. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 37 comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall’art. 81 comma 6 e dall'art. 97, comma 4. 9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall'art. 37, comma 1, dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2. 10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera d) conserva, in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai sensi dell’Allegato C del presente Accordo. 11. I compensi di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa. 12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori. 13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico. Il medico è tenuto ad informare tutte le Aziende nelle quali egli opera della insorgenza di eventuali condizioni comportanti la sospensione dell’incarico, al fine di consentire le relative determinazioni da parte dei rispettivi Direttori Generali. 14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni. 15. Le autorizzazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La mancata risposta entro i termini previsti ha significato di approvazione. Il diniego deve essere adeguatamente motivato.lettera

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale