Sospensione della partecipazione Clausole campione

Sospensione della partecipazione. (a) La Società, se un Membro disattende uno degli obblighi previsti nell’Ac- cordo istitutivo, può pronunciare la sospensione mediante decisione del- l’AssembIea dei governatori presa alla maggioranza rappresentante almeno tre quarti dei voti dei Membri e due terzi dei Governatori. (b) Il Paese sospeso perde automaticamente la propria qualità di membro un anno dopo la data della sospensione stessa, tranne ove l’Assemblea dei governatori prenda, alla stessa maggioranza di cui al paragrafo (a) qui sopra, una decisione di revoca della sospensione. (c) Un Membro sospeso non può, fintanto che il provvedimento vige, esercitare alcun diritto derivante dal presente Accordo, tranne quello di recesso, ma continua ad essere vincolata da tutti gli obblighi che gli incombono.

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  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Attivazione del servizio 4.1 Xxxxxx provvederà ad inviare l’Apparato presso l’Indirizzo di attivazione, salvo che il Cliente non abbia già ricevuto l‘Apparato radio mediante consegna da parte di persona incaricata da Xxxxxx. 4.2 Ad eccezione del caso in cui il Cliente, in possesso del Apparato, dovrà contattare il Servizio Clienti per procedere all’attivazione dell’Apparato radio medesimo, il Cliente dovrà collegarsi dal proprio Terminale al Captive Portal di Linkem ed inserire, negli appositi campi, il Codice di Attivazione ricevuto via SMS ed il proprio codice fiscale. Seguendo le indicazioni che compariranno a video, il Cliente procederà all’attivazione dell’Apparato e l’accesso al Servizio. 4.3 Per attivazione del Servizio si intende il momento di attivazione dell’Apparato concordato tra il Cliente ed il Servizio Clienti, oppure compiuto in autonomia dal Cliente seguendo le indicazioni all’uopo presenti sul Captive Portal. 4.4 Qualora il Cliente si rivolga a terzi per effettuare le operazioni di attivazione, gli eventuali costi saranno totalmente a suo carico. Xxxxxx non assume alcuna responsabilità per interventi, manomissioni e qualsiasi attività compiuta da terzi sull’Apparato, né per malfunzionamenti o danni da tali attività derivanti. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Xxxxxx per danni all’Apparato cagionati dall’intervento di terzi non autorizzati. 4.5 Ai fini del calcolo del tempo necessario al collegamento iniziale, si intenderà come momento in cui viene reso disponibile il Servizio, la data in cui il Cliente avrà a propria disposizione l’Apparato, i codici di identificazione o, in alternativa, l’Apparato radio ed il Codice di Attivazione non tenendo conto del tempo intercorrente tra il momento in cui viene reso disponibile il Servizio, per come definito nel presente articolo 4.5, e la data di attivazione dell’Apparato, se tale intervallo dipende dall’inerzia del Cliente. 4.6 Salva ogni altra ipotesi, il Servizio non potrà essere attivato qualora l’indirizzo indicato dal Cliente come Indirizzo di attivazione corrisponda ad una zona nella quale al momento della ricezione della Proposta di Abbonamento da parte di Linkem o dell’adesione on-line all’Offerta Commerciale non sia disponibile il Servizio di Linkem.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Fatte salve l’applicazione degli altri articoli One On Line, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto. b) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da Xxxxx non autorizzati; c) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di One On Line, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando One On Line, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione; d) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativo e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto il nome a dominio registrato, i suoi contenuti, le relative caselle di posta elettronica o atti e comportamenti posti in essere attraverso il medesimo. In simili ipotesi, One On Line si riserva la facoltà di rinnovare, a propria discrezione ed a mero titolo di cortesia e quindi senza che così facendo assuma alcuna obbligazione nei confronti del Cliente o dei Terzi interessati, la registrazione del nome a dominio presso l’Authority competente per una o più annualità mantenendo, tuttavia, in essere i provvedimenti precedentemente adottati. Il legittimo assegnatario del nome a dominio interessato dalla contestazione potrà ottenerne la disponibilità, previo pagamento in favore di One On Line del prezzo del rinnovo o dei rinnovi da questa eseguiti nei termini di cui sopra. e) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria; f) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; g) qualora il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, oppure che presentino delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio. Xxxxx inteso che in tali casi, One On Line non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal Cliente e/o da Terzi, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o di avviamento commerciale; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da One On Line a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad altro titolo.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.