Common use of Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria Clause in Contracts

Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria. 1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 18, comma 4, è sospeso: a) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi; b) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere; c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti. 2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria. 4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

Appears in 3 contracts

Samples: Regolamento Intermediari, Regolamento Intermediari, Regolamento Intermediari

Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria. 1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 1821, comma 4, è sospeso: a) nelle ipotesi di cui all’articolo 1821, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi; b) nelle ipotesi di cui all’articolo 1821, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere; c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti. 2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 1821, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria. 4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 1821, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

Appears in 3 contracts

Samples: Regolamento Intermediari, Regolamento Intermediari, Regolamento Intermediari

Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria. 1. Il termine di conclusione del procedimento I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui all’articolo 18, comma 4, è sospesoagli articoli 9 e 10 sono sospesi: a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente; b) nelle ipotesi di cui all’articolo 18all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 63, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi; bd) nelle ipotesi nei procedimenti di cui all’articolo 18estensione delle autorizzazioni, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere; c) nell’ipotesi in cui ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.di 2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria. 43. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, al comma 61, lettera ac), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob. 4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, i termini previsti per il compimento dell’istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Intermediari

Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria. 1. Il termine di conclusione del procedimento I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui all’articolo 18, comma 4, è sospesoagli articoli 9 e 10 sono sospesi: a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente; b) nelle ipotesi di cui all’articolo 18all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 63, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi; bd) nelle ipotesi nei procedimenti di cui all’articolo 18estensione delle autorizzazioni, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere; c) nell’ipotesi in cui ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti. 2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 5, il termine di conclusione del procedimento Nelle ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 21, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria. 43. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, al comma 61, lettera ac), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob. 4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, i termini previsti per il compimento dell’istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Intermediari

Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria. 1. Il termine di conclusione del procedimento I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui all’articolo 18, comma 4, è sospesoagli articoli 9 e 10 sono sospesi: a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente; b) nelle ipotesi di cui all’articolo 18all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 63, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi; bd) nelle ipotesi nei procedimenti di cui all’articolo 18estensione delle autorizzazioni, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere; c) nell’ipotesi in cui ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.al 2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria. 43. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, al comma 61, lettera ac), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob. 4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, i termini previsti per il compimento dell’istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Intermediari