Sospensione illegittima Clausole campione

Sospensione illegittima. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del Regolamento; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Sospensione illegittima. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016: 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale; 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore...
Sospensione illegittima. 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da RETE per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto alla Ditta ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: • detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; • la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; • il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori; • la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Sospensione illegittima. (ex art. 25, d.m.ll.pp. n. 145/2000). L’articolo a) SPESE GENERALI INFRUTTIFERE. Queste ultime devono essere ricavate depurando l’importo contrattuale per lavori dalle spese generali e dagli utili. Tale importo si ottiene dividendo l’importo contrattuale per lavori per il prodotto delle due rispettive percentuali di incidenza, preventivamente sommate all’unità. L’importo così ottenuto andrà moltiplicato per una percentuale pari al 6,5% (metà della percentuale minima di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), variabile dal 13 al 17%. Essa rappresenta l’incidenza delle per spese generali sull’importo della lavorazione, da usarsi nelle analisi dei prezzi e da desumersi da queste ultime). L’importo così ottenuto dovrà essere rapportato alla durata dell'illegittima sospensione; b) LESIONE DELL'UTILE. Essa è ritenuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa. Occorre anzitutto determinare l’utile dell’appaltatore, dividendo l’importo contrattuale per lavori per la percentuale corrispondente, preventivamente sommata all’unità e moltiplicando per la percentuale corrispondente (l'articolo 32, comma 2, lettera c), prevede una percentuale del 10% per utile dell'Esecutore). A tale
Sospensione illegittima. Le sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 del Capitolato Generale, sono da considerarsi illegittime e sono assoggettate alla disciplina posta dall'art. 25 del Capitolato Generale.