Convenzioni europee in materia di valuta e termini. 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. 11 CAPO 3. TERMINI DI ESECUZIONE 12
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. 1. Tutti gli atti predisposti dall’ATER per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. 1) Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. 1. Tutti gl i at ti pre disposti dal la St azione appal tante pe r ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, indicano la denominazione in Euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale (centesimi uno).
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. 21 CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE 21
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. In tutti gli atti predisposti dalla Amministrazione i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In tutti gli atti predisposti dalla Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Convenzioni europee in materia di valuta e termini. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. La progettazione esecutiva dei lavori deve essere redatta dall’aggiudicatario sulla base sia del progetto preliminare posto a base di gara, sia del progetto definitivo redatto in sede di offerta ed approvato dall’Ente Appaltante e con le prescrizioni di seguito indicate. Il Responsabile del procedimento, anche nelle more della stipula del contratto, con apposito ordine di servizio dispone che l’Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo che dovrà essere completata entro il termine offerto dall`aggiudicatario in sede di gara, decorrenti dalla data dell'ordine di servizio. La redazione del progetto esecutivo sarà a carico della Impresa appaltatrice secondo le classi e le categorie individuate nel bando a base d’appalto, tenendo conto dei pareri espressi dagli organi competenti, nonché da quanto stabilito dal presente capitolato speciale d’appalto e prestazionale e dal disciplinare di gara. L’esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo, sentito il progettista del progetto preliminare e di quello definitivo. Il Progetto Esecutivo dei lavori dovrà contenere tutti gli elementi definiti nell'ambito del progetto definitivo ed essere redatto ai sensi dell'art. 24, comma 3, e reso esecutivo ai sensi dell'art. 33 del Regolamento n. 207/2010. L'appaltatore potrà modificare e/o integrare ai fini migliorativi il progetto esecutivo, previa autorizzazione della stazione applatante. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordini di servizio che saranno disposti ogni qualvolta che riterra opportuno enecessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: