Common use of Sospensione illegittima Clause in Contracts

Sospensione illegittima. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del Regolamento; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Sospensione illegittima. 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 3432, comma 2, lettera cb) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensioneD.P.R. n. 207/2010; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera de) del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133158, comma 5, del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al 0.Xx di fuori delle voci elencate al comma precedente, 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Sospensione illegittima. Si applica quanto previsto dall’art. 160 del D.P.R. n. 207/2010. Nello specifico si fa presente che: Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 3432, comma 2, lettera cb) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensioneD.P.R. n. 207/2010; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera de) del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133158, comma 5, del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensione illegittima. 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante dall’amministrazione committente per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, dall’articolo 22 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34dall’articolo 26, comma 2, lettera c) del regolamentoRegolamento, rapportata alla durata dell'illegittima dell’illegittima sospensione; b) la lesione dell'utile dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30dall’articolo 14, comma 48, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34dall’articolo 26, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima dell’illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera d’opera accertati dal direttore Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133dell’articolo 82, comma 5, del Regolamento; d) la determinazione dell'ammortamento dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 3. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Capitolato Generale D’appalto

Sospensione illegittima. 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, dall’articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 1382 del codice civileCodice civile2, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo dall’articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima dell’illegittima sospensione; b) la lesione dell'utile dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo dall’articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo dall’articolo 34, comma 2, lettera d) del Regolamentoregolamento, rapportata alla durata dell'illegittima dell’illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera d’opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo dell’articolo 133, comma 5, del Regolamentoregolamento; d) la determinazione dell'ammortamento dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 3. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Capitolato Generale D’appalto

Sospensione illegittima. 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 3432, comma 2, lettera cb) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensioneD.P.R. n. 207/2010; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera de) del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133158, comma 5, del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 3. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensione illegittima. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore all'esecutore ad ottenere il riconoscimento risarcimento dei danni prodottisubiti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) : detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 3432, comma 2, lettera c) del regolamentob), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; b) ; la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 3432, comma 2, lettera d) del Regolamentoc), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) ; il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133158, comma 5, del Regolamento; d) ; la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Appalto Integrato

Sospensione illegittima. 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 3432, comma 2, lettera cb) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensioneD.P.R. n. 207/2010; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera de) del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133158, comma 5, del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Sospensione illegittima. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta, è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del Regolamentoregolamento; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto