Common use of Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale Clause in Contracts

Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale. 1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa. 2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presen- tare un nuovo reclamo concernente la stessa questione. 3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le proce- dure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo, informando con- giuntamente per scritto il presidente del tribunale. 4. In ogni fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

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Samples: Accordo Di Libero Scambio, Accordo Di Libero Scambio

Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale. 1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa. 2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presen- tare un nuovo reclamo concernente la stessa questione. 3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le proce- dure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo, Accordo informando con- giuntamente per scritto il presidente del tribunale. 4. In ogni qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, finale il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale

Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale. 1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa. 2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presen- tare presentare un nuovo reclamo concernente la stessa questione. 3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le proce- dure procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo, Accordo informando con- giuntamente congiuntamente per scritto il presidente del tribunale. 4. In ogni qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, finale il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale