Riesame. 1. Il dipendente che ritenga non adeguata la valutazione effettuata dal Direttore Generale può, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, direttamente o per mezzo dell'organizzazione sindacale cui aderisca o alla quale conferisca mandato, presentare in forma scritta una istanza di riesame al Comitato di cui al successivo articolo, con la quale può anche chiedere una audizione.
Riesame. Il Comitato misto riesamina periodicamente i progressi conseguiti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considera gli sviluppi internazionali rilevanti per individuare campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire alla promo- zione di tali obiettivi.
Riesame. Al fine di liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi, le Parti riesaminano a cadenza perlomeno triennale, o più spesso se così convenuto, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso in seno all’OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Riesame. 1. Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il medesimo non è compatibile.
Riesame. 1. Gli intermediari distributori riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari, al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti dal presente Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.
Riesame. Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato misto in relazione alla possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti. 59 RS 0.632.20, allegato 1B 60 RS 0.632.20, allegato 1B 61 RS 0.632.20, allegato 1A.1 62 RS 0.632.20, allegato 1B
Riesame. Le Parti riesaminano, ove opportuno, l'attuazione del presente accordo. Tale riesame può avere luogo nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.
Riesame. Su richiesta di una Parte, le Parti convengono senza indebito ritardo di concedersi reciprocamente il trattamento accordato da ogni Parte all’Unione europea in materia di regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie.
Riesame. Le parti contraenti stabiliscono di procedere ad un riesame comune del presente accordo al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame riguarda in particolare l'attua- zione pratica dell'accordo e può vertere anche su questioni quali le conseguenze dell'ulteriore evoluzione registrata nell'U- nione europea sul tema oggetto del presente accordo.
Riesame. Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.