Riesame. 1. Il dipendente che ritenga non adeguata la valutazione effettuata dal Direttore Generale può, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, direttamente o per mezzo dell'organizzazione sindacale cui aderisca o alla quale conferisca mandato, presentare in forma scritta una istanza di riesame al Comitato di cui al successivo articolo, con la quale può anche chiedere una audizione.
2. A tal fine, gli atti presupposti sono messi a disposizione del richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Riesame. Per liberalizzare progressivamente gli scambi di servizi, le Parti mirano a riesamina- re periodicamente i loro elenchi di impegni specifici e i loro elenchi di esenzioni alla NPF. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Riesame. Il Comitato misto riesamina periodicamente i progressi conseguiti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considera gli sviluppi internazionali rilevanti per individuare campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire alla promo- zione di tali obiettivi.
Riesame. 1. Gli intermediari distributori riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari, al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti dal presente Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.
2. Gli intermediari riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 72.
3. Gli intermediari valutano almeno se lo strumento finanziario o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata.
4. Gli intermediari riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento per uno specifico strumento o servizio ovvero qualora lo strumento o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento, come nel caso in cui lo strumento diventi illiquido o molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato.
Riesame. Le Parti riesaminano, ove opportuno, l'attuazione del presente accordo. Tale riesame può avere luogo nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.
Riesame. Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato misto in relazione alla possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti. 59 RS 0.632.20, allegato 1B 60 RS 0.632.20, allegato 1B 61 RS 0.632.20, allegato 1A.1 62 RS 0.632.20, allegato 1B
Riesame. 1. Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il medesimo non è compatibile.
2. Gli intermediari riesaminano gli strumenti finanziari prima di qualsiasi ulteriore nuova emissione o rilancio, qualora siano a conoscenza di eventi che possano incidere materialmente sul rischio potenziale per gli investitori, e comunque a intervalli regolari al fine di valutare se il funzionamento degli strumenti finanziari rimanga idoneo all’adempimento degli obblighi posti dal presente Capo.
3. Gli intermediari stabiliscono la periodicità del riesame sulla base di fattori pertinenti, compresi quelli connessi alla complessità o al carattere innovativo delle strategie di investimento perseguite.
4. Gli intermediari identificano gli eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento dello strumento finanziario, quali:
a) il superamento di una soglia che inciderà sul profilo di rendimento dello strumento finanziario; o
b) la solvibilità degli emittenti i cui titoli o le cui garanzie possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario.
5. Nei casi di cui al comma 4, gli intermediari adottano misure appropriate, consistenti, tra l’altro:
a) nella fornitura di informazioni significative sull'evento e sui relativi effetti sullo strumento finanziario ai clienti ovvero agli intermediari distributori qualora l'intermediario produttore non offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti;
b) nel cambiamento del processo di approvazione dello strumento;
c) nell’arresto di ulteriori emissioni dello strumento finanziario;
d) nella modifica dello strumento finanziario al fine di evitare clausole contrattuali vessatorie;
e) nella valutazione dei canali di vendita degli strumenti finanziari al fine di verificare che gli stessi siano appropriati, qualora gli intermediari si rendano conto che lo strumento finanziario non è venduto in coerenza con quanto previsto ai sensi dell’articolo 64, comma 1;
f) nel contattare l’intermediario distributore per valutare modifiche riguardanti il processo di distribuzione;
g) ne...
Riesame. Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Riesame. Le parti contraenti stabiliscono di procedere ad un riesame comune del presente accordo al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame riguarda in particolare l'attua- zione pratica dell'accordo e può vertere anche su questioni quali le conseguenze dell'ulteriore evoluzione registrata nell'U- nione europea sul tema oggetto del presente accordo.
Riesame. Su richiesta di una Parte, le Parti convengono senza indebito ritardo di concedersi reciprocamente il trattamento accordato da ogni Parte all’Unione europea in materia di regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie.