Common use of SOSPENSIONI DEL SERVIZIO Clause in Contracts

SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere al Distributore Locale, in caso di morosità del Cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Forni- tore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Ser- vizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del For- nitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad even- tuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: mancata ricezione del deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 10; e/o accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli im- pianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni. Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di im- possibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo:

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SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. Standard Rev.170701 In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore ulterio- re periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere al Distributore Locale, in caso di morosità del Cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile disali- mentabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Forni- toreFornito- re, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Ser- vizio Servizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del For- nitore Fornitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad even- tuali eventuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: mancata ricezione del deposito cauzionale di cui al precedente articolo 1011, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne rein- tegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 1011; e/o accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli im- pianti impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni. Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di im- possibilità impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo:

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SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax fax al numero 800.912.758 000.000.000 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere al Distributore Locale, in caso di morosità del Cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Forni- toreFornitore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto so- stenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Ser- vizio Servizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del For- nitore Fornitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad even- tuali eventuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione comunica- zione al Cliente, nei seguenti casi: mancata ricezione del deposito cauzionale di cui al precedente pre- cedente articolo 10, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 10; e/o accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione mano- missione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli im- pianti impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni. Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di im- possibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo:

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SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere al Distributore Localeall’impresa di distribu- zione, in caso di morosità del Cliente cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile disalimen- tabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Forni- toreFornitore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Ser- vizio Servizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del For- nitore Fornitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad even- tuali eventuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di sospendere anche senza preavviso o, a seconda del caso, di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: mancata ricezione del deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10all’articolo 11 che precede, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 1011; e/o accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli im- pianti impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni. Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di im- possibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo:.

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