SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere all’impresa di distribu- zione, in caso di morosità del cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimen- tabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Fornitore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Servizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del Fornitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad eventuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di sospendere anche senza preavviso o, a seconda del caso, di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: • mancata ricezione del deposito cauzionale di cui all’articolo 11 che precede, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 11; e/o • accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni.
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Samples: Service Agreement
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. Standard Rev.170701 In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore ulterio- re periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere all’impresa di distribu- zioneal Distributore Locale, in caso di morosità del cliente Cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimen- tabile disali- mentabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il FornitoreFornito- re, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Servizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del Fornitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad eventuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di sospendere anche senza preavviso o, a seconda del caso, di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: • mancata ricezione del deposito cauzionale di cui all’articolo 11 che precedeal precedente articolo 11, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne rein- tegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 11; e/o • accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni. Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo:
a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale;
c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente finale;
d) copia del Contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
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Samples: Gas Supply Agreement
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax fax al numero 800.912.758 000.000.000 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere all’impresa di distribu- zioneal Distributore Locale, in caso di morosità del cliente Cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimen- tabile disalimentabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Fornitore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto so- stenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Servizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del Fornitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad eventuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di sospendere anche senza preavviso o, a seconda del caso, di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione comunica- zione al Cliente, nei seguenti casi: • mancata ricezione del deposito cauzionale di cui all’articolo 11 che precedeal pre- cedente articolo 10, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 1110; e/o • accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione mano- missione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni. Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di im- possibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo:
a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale;
c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente finale;
d) copia del Contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore docu- mentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
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Samples: Gas Supply Agreement
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere all’impresa di distribu- zioneal Distributore Locale, in caso di morosità del cliente Cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimen- tabile disalimentabile secondo quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il FornitoreForni- tore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Servizio Ser- vizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del Fornitore For- nitore e già scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad eventuali even- tuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di sospendere anche senza preavviso o, a seconda del caso, di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: • mancata ricezione del deposito cauzionale di cui all’articolo 11 che precedeal precedente articolo 10, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 1110; e/o • accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti im- pianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni. Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di im- possibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo:
a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale;
c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente finale;
d) copia del Contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore docu- mentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
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Samples: Gas Supply Agreement
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso 11.1 Il Fornitore si impegna a dare continuità al Servizio di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giornicui in oggetto, tuttavia, salve le altre ipotesi di sospensione previste dalle presenti Condizioni Generali, il Fornitore attiverà potrà sospendere in ogni momento la procedura prevista fornitura del Servizio, in tutto o in parte, anche senza preavviso, in caso di:
a) mancato pagamento parziale o totale delle fatture emesse dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)Fornitore;
b) in caso di guasto alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio del Fornitore o di altri operatori, previo invio che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore;
c) nel caso di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni modifiche al servizio e/o interventi programmati di cui manutenzione ordinarie da comunicare al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero almeno 24 ore prima della data fissata per l’intervento.
11.2 Considerato che il Fornitore dovesse indicare per ha facoltà di richiedere in qualunque momento al Cliente l'accensione di idonea fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta o un adeguamento della stessa nel caso:
(a) di richieste del Cliente;
(b) di irregolarità e/o ritardi nel pagamento degli importi dovuti;
(c) in cui la ricezione fideiussione bancaria già prestata o parte di tale comunicazione all’atto della costituzione essa sia stata escussa dal Fornitore in moravirtù del presente Contratto. È facoltà del Fornitore richiedere all’impresa di distribu- zione, in caso di morosità del cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimen- tabile secondo Qualora il Cliente non adempia tempestivamente a quanto previsto dal TIMG, precedentemente il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere precauzionalmente in tutto o in parte i Servizi. Prima della sospensione il Fornitore contatterà il Cliente per verificare la consapevolezza da parte dello stesso della situazione di inadempienza. Il Servizio sarà riattivato non appena il Cliente avrà prestato idonee garanzie al riguardo (emissione della fideiussione o all'adeguamento della fideiussione già richiesta).
11.3 Qualora la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Fornitore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Servizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse sia causata da parte atto o da omissione del Cliente, quest'ultimo dovrà rimborsare al Fornitore tutti i costi e già scadute e dei suddetti costi le spese sostenute per la sospensione e per la riattivazione oltre ad eventuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di sospendere anche senza preavviso o, a seconda del caso, di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: • mancata ricezione del deposito cauzionale di cui all’articolo 11 che precede, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 11; e/o • accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni.
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Samples: Servizio Voip
SOSPENSIONI DEL SERVIZIO. In caso 13.1 Il Fornitore si impegna a dare continuità al Servizio di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giornicui in oggetto, tuttavia, salve le altre ipotesi di sospensione previste dalle presenti Condizioni Generali, il Fornitore attiverà potrà sospendere in ogni momento la procedura prevista fornitura del Servizio, in tutto o in parte, anche senza preavviso, in caso di:
a) mancato pagamento parziale o totale delle fatture emesse dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)Fornitore;
b) in caso di guasto alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio del Fornitore o di altri operatori, previo invio che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore;
c) nel caso di apposita costituzione in mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni modifiche al servizio e/o interventi programmati di cui manutenzione ordinarie da comunicare al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante telefax al numero 800.912.758 o ad altro numero almeno 24 ore prima della data fissata per l’intervento.
13.2 Considerato che il Fornitore dovesse indicare per ha facoltà di richiedere in qualunque momento al Cliente l'accensione di idonea fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta o un adeguamento della stessa nel caso:
(a) di richieste del Cliente;
(b) di irregolarità e/o ritardi nel pagamento degli importi dovuti;
(c) in cui la ricezione fideiussione bancaria già prestata o parte di tale comunicazione all’atto della costituzione essa sia stata escussa dal Fornitore in moravirtù del presente Contratto. È facoltà del Fornitore richiedere all’impresa di distribu- zione, in caso di morosità del cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimen- tabile secondo Qualora il Cliente non adempia tempestivamente a quanto previsto dal TIMG, precedentemente il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere precauzionalmente in tutto o in parte i Servizi. Prima della sospensione il Fornitore contatterà il Cliente per verificare la consapevolezza da parte dello stesso della situazione di inadempienza. Il Servizio sarà riattivato non appena il Cliente avrà prestato idonee garanzie al riguardo (emissione della fideiussione o all'adeguamento della fideiussione già richiesta).
13.3 Qualora la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Fornitore, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Servizio rimarrà subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse sia causata da parte atto o da omissione del Cliente, quest'ultimo dovrà rimborsare al Fornitore tutti i costi e già scadute e dei suddetti costi le spese sostenute per la sospensione e per la riattivazione oltre ad eventuali spese di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di sospendere anche senza preavviso o, a seconda del caso, di non dare avvio al Servizio, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: • mancata ricezione del deposito cauzionale di cui all’articolo 11 che precede, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai sensi dello stesso articolo 11; e/o • accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al risarcimento dei danni.
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Samples: Servizi XDSL FTTX