Sospensioni e proroghe dei lavori. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il responsabile del procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblico, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto nel DPR 207/2010. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di aggiornare il programma lavori.
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Samples: Determinazione Dirigenziale a Contrarre, Request for Quotation
Sospensioni e proroghe dei lavori. 1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
2. Il Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 24, ultimo comma, del capitolato generale.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblico, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016capitolato generale.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’appaltatoredall'appaltatore. Qualora le ragione ragioni che hanno determinato l’interruzione l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia conteggiato, analogamente a quanto disposto nel DPR 207/2010dall'art. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’impresa qualora24 comma 7 del capitolato generale d'appalto.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in tutto o in parte macchinari ed attrezzature rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante il periodo di sospensionei periodi invernali individuati all’articolo 10. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Direttore responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei Lavori per ottenere il relativo benestare scrittoverbali.
7. L’appaltatore, qualora per causa a lui esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, chiedere con domanda motivata, motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, appaltante purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di aggiornare rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 12.
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Samples: Construction Contract
Sospensioni e proroghe dei lavori. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il responsabile del procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblico, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 2 dell’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’appaltatore. Qualora le ragione ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto nel DPR 207/2010. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di aggiornare il programma lavori.
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Samples: Contract for Maintenance Works
Sospensioni e proroghe dei lavori. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, ,la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il responsabile del procedimento può, ,inoltre, ,per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblico, ,ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 2 dell’artdall’art. 107 158 del D.Lgs. 50/2016D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto contrattuale;detto verbale è firmato dall’appaltatore. .Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In xxxxxxxxxx.Xx caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto nel DPR 207/2010dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, ,proroghe, ,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di aggiornare il programma lavori.
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Samples: Contract for Public Works