Common use of Sostegno al reddito Clause in Contracts

Sostegno al reddito. Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganiz- zazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività, previo accordo scritto tra Azien- da e organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale. La quota è accantonata in un apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l’En- te Bilaterale Nazionale dell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CCNL. La suddetta norma non è obbligatoria per le Imprese che sono soggette alla contribuzione pre- vista per i trattamenti di CIGS e mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente Bilaterale integra l’indennità di disoccupazio- ne erogata dall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incon- treranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazio- ni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del pre- sente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da cia- scun territorio. Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in pro- cessi di crisi ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo sono altresi destinati all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavo- ratori e all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, al fine di supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di conguaglio, con i contributi dovuti, rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Sostegno al reddito. Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganiz- zazione riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività, previo accordo scritto tra Azien- da Azienda e organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale. La quota è accantonata in un apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l’En- te l’Ente Bilaterale Nazionale dell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CCNL. La suddetta norma non è obbligatoria per le Imprese che sono soggette alla contribuzione pre- vista prevista per i trattamenti di CIGS e mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente Bilaterale integra l’indennità di disoccupazio- ne disoccupazione erogata dall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incon- treranno incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazio- ni regolamentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del pre- sente presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da cia- scun ciascun territorio. Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in pro- cessi processi di crisi ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo sono altresi altresì destinati all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavo- ratori lavoratori e all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, al fine di supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di conguaglio, con i contributi dovuti, rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Sostegno al reddito. Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganiz- zazione riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attivitàdell'attività, previo accordo scritto tra Azien- da Azienda e organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale. La quota è accantonata in un apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l’En- te l’Ente Bilaterale Nazionale dell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CCNL. La suddetta norma non è obbligatoria per le Imprese che sono soggette alla contribuzione pre- vista prevista per i trattamenti di CIGS e mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente dall'Ente Bilaterale integra l’indennità l'indennità di disoccupazio- ne disoccupazione erogata dall’INPSdall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incon- treranno incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazio- ni regolamentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del pre- sente presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da cia- scun ciascun territorio. Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: . Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in pro- cessi processi di crisi ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo sono altresi destinati all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavo- ratori lavoratori e all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, al fine di supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT: l’EBIT, anche attraverso meccanismi meccanismo di conguaglio, con i contributi dovuti, dovuti rimborserà gli importi anticipati dalle aziende. Dichiarazione a Verbale Le parti concordano che nei casi in cui l’EBIT non possa corrispondere l’integrazione dell’indennità di disoccupazione, di cui al presente articolo, detta indennità non preclude comunque l’erogazione dell’INPS nella misura del 60%.

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Sostegno al reddito. Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganiz- zazione riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attivitàdell’at- tività, previo accordo scritto tra Azien- da Azienda e organizzazioni sindacali territoriali stipulanti stipulan- ti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale. La quota è accantonata in un apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l’En- te pres- so l’Ente Bilaterale Nazionale dell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente diretta- mente dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CCNL. La suddetta norma non è obbligatoria per le Imprese che sono soggette alla contribuzione pre- vista contribuzio- ne prevista per i trattamenti di CIGS e mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente Bilaterale integra l’indennità di disoccupazio- ne disoc- cupazione erogata dall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incon- treranno incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazio- ni regola- mentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del pre- sente presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità mo- dalità già definite da cia- scun ciascun territorio. Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in pro- cessi processi di crisi ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi perio- di di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamentolicen- ziamento. Gli interventi del fondo sono altresi altresì destinati all’integrazione dell’indennità di disoccupazione disoc- cupazione per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavo- ratori lavoratori e all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, al fine di supportare l’accesso l’ac- cesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamentoregola- mento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di conguaglio, con i contributi dovuti, rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Sostegno al reddito. Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganiz- zazione riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attivitàdell'attività, previo accordo scritto tra Azien- da Azienda e organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale. La quota è accantonata in un apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l’En- te l’Ente Bilaterale Nazionale dell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CCNL. La suddetta norma non è obbligatoria per le Imprese che sono soggette alla contribuzione pre- vista prevista per i trattamenti di CIGS e mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente dall'Ente Bilaterale integra l’indennità l'indennità di disoccupazio- ne disoccupazione erogata dall’INPSdall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incon- treranno incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazio- ni regolamentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del pre- sente presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da cia- scun ciascun territorio. Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in pro- cessi processi di crisi ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo sono altresi destinati all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavo- ratori lavoratori e all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento. In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, al fine di supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di conguaglio, con i contributi dovuti, rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.

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