Relazioni. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'Appaltatore. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
Relazioni a) Complessità del sistema relazionale;
b) autonomia strategica;
c) evoluzione del quadro di riferimento.
Relazioni. Il Cliente accetta di fornire a PTC, su richiesta scritta di quest’ultima, una installazione e/o una relazione d’uso in relazione ai Prodotti Licenziati (e, in caso di Prodotti dell’Utente Registrato, tale relazione dovrà includere un elenco di tutti gli utenti ai quali il Cliente ha rilasciato una password o un altro codice identificativo unico tale da consentire a tale persona di utilizzare il Prodotto dell’Utente Registrato). L’accuratezza di tale relazione sarà certificata da un rappresentante autorizzato del Cliente entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta scritta di PTC. Per il periodo in cui i Prodotti Licenziati sono stati utilizzati dal Cliente in misura eccedente il numero e/o l’oggetto della Licenza, in vigore durante tale periodo per tali Prodotti Licenziati, il Cliente accetta di pagare per ognuno di tali utilizzi abusivi, compresi gli oneri per le licenze del caso e per i Servizi di Manutenzione; l’inadempimento di tali oneri legittimerà la risoluzione ai sensi dell’Articolo 7 del presente Contratto senza escludere alcun diritto o rimedio legale a cui è autorizzato.
Relazioni. 1. L’organo di collaudo redige un’apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. In tale relazione l’organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del Responsabile unico del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell’appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell’impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa, se a suo parere l’impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
Relazioni. Ogni anno la BCE presenta al Parlamento una relazione («relazione annuale») sull’esecuzione dei compiti che le sono conferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Il presidente del Consiglio di vigilanza pre- senta la relazione annuale al Parlamento nel corso di un’audizione pubblica. Il progetto di relazione annuale è messo a disposizione del Parlamento in via confiden- ziale in una delle lingue ufficiali dell’Unione quattro giorni lavorativi prima dell’audizione. Le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sono rese disponibili successivamente. La relazione annuale concerne, tra l’al- tro:
i) l’esecuzione dei compiti di vigilanza;
ii) la condivisione dei compiti con le autorità nazio- nali di vigilanza;
iii) la cooperazione con altre autorità competenti na- zionali o dell’Unione;
iv) la separazione tra politica monetaria e compiti di vigilanza;
v) l’evoluzione della struttura di vigilanza e dell’orga- nico, incluso il numero e la provenienza nazionale degli esperti nazionali distaccati;
vi) l’applicazione del codice di condotta;
vii) il metodo di calcolo e l’importo dei contributi per le attività di vigilanza;
viii) il bilancio destinato ai compiti di vigilanza;
ix) l’esperienza in materia di segnalazioni sulla base dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2013 (segnalazione di violazioni). — Durante la fase di avvio di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE trasmette al Parlamento relazioni trimestrali sui progressi conse- guiti nell’attuazione operativa del regolamento, riguar- danti tra l’altro:
i) la preparazione interna, le attività organizzative e di pianificazione;
ii) le disposizioni pratiche stabilite al fine di adempiere all’obbligo di separare la politica monetaria e le fun- zioni di vigilanza;
iii) la cooperazione con altre autorità competenti nazio- nali o dell’Unione;
iv) gli eventuali ostacoli incontrati dalla BCE nella pre- parazione dei propri compiti di vigilanza;
v) eventuali questioni di rilievo o modifiche concer- nenti il codice di condotta. — La BCE pubblica la relazione annuale sul sito web del- l’MVU. La newsletter della BCE (information e-mail ho- tline) sarà ampliata al fine di includere questioni specifi- che concernenti l’MVU e la BCE predisporrà una sezione dedicata alle domande frequenti sul sito dell’MVU, sulla base delle reazioni ricevute per posta elettronica.
Relazioni. − Relatore al convegno, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi, “La tutela del consumatore oggi” del 27 aprile 2002. − Relatore al convegno, organizzato dalla sede di Roma della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, “L’allargamento dell’U.E. e la tutela dei consumatori”, del 31 maggio – 1° giugno 2002. − Relatore al convegno, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Grosseto, “La tutela del consumatore contro le clausole abusive”, del 7 giugno 2002. − Relatore al convegno, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Brindisi, “L’evoluzione del diritto contrattuale e la tutela del consumatore”, del 22 ottobre 2004. − Relatore al convegno, organizzato dall’ENDAS, “Lotta al Doping”, del 3 luglio 2005. − Relatore al convegno, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Brindisi e dalla Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi, “Mercati finanziari e tutela del risparmiatore”, del 16 dicembre 2005. − Relatore al convegno, organizzato dall’Università degli Studi di Parma – Facoltà di Economia, “Prospettive di riforma del credito al consumo”, del 17 maggio 2006. − Relatore al convegno, organizzato dalla Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, “Credito al consumo: banche e consumatori a confronto”, del 27 ottobre 2006. − Relatore al Convegno, organizzato dalla Provincia di Chieti, dal Comune di San Salvo e dalla Confconsumatori, “Banche e Consumatori: finalmente amici?”, del 17 ottobre 2007. − Relatore al Convegno, organizzato da Confconsumatori e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Milano, “Liberalizzazioni, perché e per chi?”, Milano, 29 febbraio 2008, − Relatore al Convegno, organizzato da FIAIP – Federazione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx -. “Forum regionale sul futuro della professione di agente immobiliare”, Bologna 2 marzo 2008. − Relatore al Convegno, organizzato dall’Endas Puglia, “Aspetti legali e fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche”, Brindisi 15 settembre 2008. − Relatore al Convegno, organizzato dalla Confconsumatori e dall’Ordine di Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La tutela del consumatore tra class action e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie”, Brindisi 24 ottobre 2008. − Relatore al Convegno, organizzato dalla Camera Civile di Grosseto, “La tutela del consumatore contro le clausole abusive”, Grosseto 11 giugno 2010. − Relatore al Convegno, organizzato dalla Confcon...
Relazioni redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate; • • preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione;evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l’anno di gestione successivo. L’elenco delle attività e dei controlli sopra riportati è puramente indicativo in quanto la ditta manutentrice dovrà comunque dar corso ad ogni e qualsiasi verifica prevista o non dalla normativa vigente utile a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti in ogni momento. Nella manutenzione programmata - ordinaria sono inoltre compresi: • due visite straordinarie, la prima entro il primo trimestre dall’inizio dell’appalto e la seconda al termine, da parte di un tecnico qualificato a servizio dell’impresa aggiudicataria al fine di predisporre un rapporto di sintesi sullo stato degli impianti che sarà inviato alla Stazione Appaltante. • l’assistenza da parte dell’impresa aggiudicataria, con proprio personale qualificato, all’esecuzione delle visite periodiche, che saranno effettuate da ente autorizzato ai sensi delle normative vigenti; • L’aggiornamento della documentazione relativa agli impianti elevatori, custodita presso l'UOD 04 - Ufficio Tecnico, da effettuarsi ogni mesi 3.
Relazioni. (collegate ai criteri/sub-criteri di valutazione)
Relazioni. 1) Entro il 15 aprile 2015, l'Islanda presenta al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici la relazione per facilitare il calcolo delle quote a lei assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.
2) L'Unione europea redige la relazione intesa a facilitare il calcolo della quantità assegnata all'Unione e la relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda ("le quote assegnate congiuntamente"), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L'Unione presenta tale relazione al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entro il 15 aprile 2015.
Relazioni. 1. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da con- seguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi de- rivanti dagli accordi attuativi stipulati.