Decessi Clausole campione

Decessi. Se, in seguito ad un decesso assenze motivate coincidono con giorni di lavoro e se il collabora- tore prende congedo, sussiste un diritto al loro pagamento. La commisurazione del diritto a gior- ni di congedo retribuiti viene fatta in base alle circostanze concrete. Il diritto è almeno di un gior- no e al massimo di tre giorni, limitando la durata del diritto al periodo fra il decesso e le esequie. Nella commisurazione del diritto va tenuto conto del fatto che un collaboratore può essere gra- vato del disbrigo di faccende in connessione con il decesso oppure che vi possa essere una certa distanza tra il suo luogo di domicilio ed il luogo delle esequie. Esempi  Xxxxx il nonno di un collaboratore, che usufruisce del riposo settimanale di domenica e di lunedì. Il funerale ha luogo il lunedì nelle vicinanze dell’abitazione del collaboratore. Per il giorno delle esequie il collaboratore pretende un giorno di congedo retribuito. Questa pretesa non è motivata poiché il fune- rale ha luogo in un giorno in cui il collaboratore ha comunque congedo.  In connessione con il decesso del nonno, lo stesso collaboratore deve sbrigare diversi lavori e chiede un giorno di xxxxxxx retribuito per il giovedì prima delle esequie. In base alle circostanze concrete, il collaboratore ne ha effettivamente diritto.
Decessi. Dei decessi e della loro causa deve essere data informazione da parte del soggetto gestore agli organi individuati dalla normativa vigente. Le soppressioni urgenti per gravi e incurabili malattie sono decise dal veterinario di servizio in accordo con il gestore.
Decessi. In caso di decesso del dipendente, la Commissione provvede tempestivamente ad erogare un sus- sidio a favore del coniuge non separato o del convivente a norma di legge (nel seguito conviven- te) o dei figli conviventi o, in loro assenza, degli altri familiari conviventi. Nel caso di decesso del coniuge non separato, del convivente, dei figli conviventi o di altri fami- liari conviventi, l'istanza di sussidio riguarda le spese sostenute dal dipendente in relazione al de- cesso, quali quelle funerarie o quelle legali. Il decesso deve essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiedente. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 200,00. Nel caso specifico, per il calcolo dell’ISEE, la situazione reddituale viene valutata senza conside- rare il reddito della persona deceduta. In caso di decesso della/l dipendente la richiesta sostenuta per le spese funebri può essere presentata dalla/dal coniuge non separata/o o convivente di fatto ex Xxxxx n. 76/2016 o dai familiari conviventi. Il massimale sul quale sarà calcolata la spesa rimborsabile è fissato ad € 3.000,00. Oltre al contributo per le spese funebri, la Commissione, compatibilmente con la capienza dei fondi in fase di conguaglio, può stabilire un contributo “una tantum” di massimo 3.000,00 euro a sostegno del nucleo familiare che ha subito il lutto. La richiesta di sussidio dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute dal richiedente in relazione al decesso. Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/l richiedente sotto la propria re- sponsabilità.
Decessi. Nell’eventualità di più eventi luttuosi nell’arco dello stesso anno che riguardino parenti entro il 2° grado o il coniuge, una volta fruiti i permessi retribuiti previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, vengono concessi ulteriori tre giorni di permesso retribuito, per ciascun evento, da utilizzarsi entro sette giorni dal decesso. Inoltre, nel caso di decesso di suoceri, generi e nuore, qualora non siano utilizzabili i permessi di legge, vengono concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al funerale, ferma restando la possibilità del dipendente di motivare l’assenza con altre causali contrattuali.
Decessi. 1. Vengono prese in considerazione le domande di sussidio nel caso di decesso: 2. In caso di decesso del dipendente in servizio, la Commissione provvede, anche senza attendere la riunione annuale di cui al punto 4, paragrafo sussidi – norme generali - a erogare un sussidio a favore del coniuge non separato o della persona legata al dipendente da unione civile o della persona convivente "more uxorio" o dei figli a carico o, in loro assenza, degli altri familiari a carico. 3. Nel caso in cui il sussidio sia richiesto dalla persona convivente "more uxorio" con il dipendente deceduto, la concessione è subordinata all'accertamento, da parte della Commissione, che la convivenza sia qualificata da connotati sostanziali quali la coabitazione abituale, l'assistenza reciproca e il contributo ai bisogni comuni.
Decessi. Il decesso di un ospite deve essere tempestivamente comunicato dal concessionario al Comune di residenza dell'ospite, ai prossimi familiari o altro soggetto indicato e al Comune di Ardauli, specificando nel rispetto della legge sulla privacy la causa della morte e tutte le altre notizie comunque ritenute utili. Nel caso in cui l’ospite defunto non abbia provveduto in vita a disporre una somma di denaro per le proprie esequie, le spese funerarie saranno a carico dei parenti; nel caso non abbia parenti, dovranno essere sostenute dal Comune da cui proviene l’anziano. Gli stessi dovranno provvedere a tutte le disposizioni previste della legge ed alle pratiche necessarie. Gli effetti personali del defunto saranno restituiti ai prossimi parenti (nel caso in cui non sia espressa specifica diversa volontà dello stesso) che provvederanno al ritiro entro 10 giorni dalla data del decesso. Della restituzione dovrà essere redatto apposito verbale. I beni di valore e le somme in denaro rinvenute saranno tenute in custodia presso la direzione della struttura in attesa che i parenti compiano le necessarie pratiche legali necessarie per entrare in possesso dell'eredità. Trascorso un anno dal decesso, gli effetti personali del defunto non ritirati (escluso somme di denaro ed altri preziosi) saranno distrutti. La comunità alloggio non dispone di Camera Mortuaria e dunque al momento del decesso i parenti si occupano dell’allestimento della camera per la veglia funebre.

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  • Decesso Se l’infortunio ha come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifica entro un anno dal giorno del sinistro, Xxxxxxxx liquida agli eredi la somma assicurata eventual- mente ridotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente. Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e di tutta la documentazione medica. ❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

  • Recesso Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di: a. giusta causa, b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, c. mutamenti di carattere organizzativo. Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: • qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; • in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In caso di mutate esigenze derivanti da modificazioni organizzative regionali e/o aziendali, l’Amministrazione Contraente potrà recedere decorsi trentasei (36) mesi dall’Atto di Adesione dal Contratto ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a sei (6) mesi. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  • (Recesso del conduttore) E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

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  • Recesso del Cliente 1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal Contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i Servizi/Prodotti che ad esso accedono (inclusa la convenzione di assegno), fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell’esecuzione dell’operazione medesima. 2. Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata. 3. Il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. A tal fine il Cliente deve inviare alla Banca una comunicazione in forma scritta. 4. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, solo qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente (c.d. operatività a firme disgiunte).

  • Clausola di recesso 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

  • Facoltà di recesso Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni) Per sinistro a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:

  • Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.

  • TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

  • Tutela dei lavoratori L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993. L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette. L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere. E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Ai sensi dell'art. 7 dei Capitolato Generale, la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati. Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA. In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.