Decessi Clausole campione

Decessi. Se, in seguito ad un decesso assenze motivate coincidono con giorni di lavoro e se il collabora- tore prende congedo, sussiste un diritto al loro pagamento. La commisurazione del diritto a gior- ni di congedo retribuiti viene fatta in base alle circostanze concrete. Il diritto è almeno di un gior- no e al massimo di tre giorni, limitando la durata del diritto al periodo fra il decesso e le esequie. Nella commisurazione del diritto va tenuto conto del fatto che un collaboratore può essere gra- vato del disbrigo di faccende in connessione con il decesso oppure che vi possa essere una certa distanza tra il suo luogo di domicilio ed il luogo delle esequie. Esempi  Xxxxx il nonno di un collaboratore, che usufruisce del riposo settimanale di domenica e di lunedì. Il funerale ha luogo il lunedì nelle vicinanze dell’abitazione del collaboratore. Per il giorno delle esequie il collaboratore pretende un giorno di congedo retribuito. Questa pretesa non è motivata poiché il fune- rale ha luogo in un giorno in cui il collaboratore ha comunque congedo.  In connessione con il decesso del nonno, lo stesso collaboratore deve sbrigare diversi lavori e chiede un giorno di xxxxxxx retribuito per il giovedì prima delle esequie. In base alle circostanze concrete, il collaboratore ne ha effettivamente diritto.
Decessi. In caso di decesso del dipendente, la Commissione provvede tempestivamente ad erogare un sus- sidio a favore del coniuge non separato o del convivente a norma di legge (nel seguito conviven- te) o dei figli conviventi o, in loro assenza, degli altri familiari conviventi. Nel caso di decesso del coniuge non separato, del convivente, dei figli conviventi o di altri fami- liari conviventi, l'istanza di sussidio riguarda le spese sostenute dal dipendente in relazione al de- cesso, quali quelle funerarie o quelle legali. Il decesso deve essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiedente. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 200,00. Nel caso specifico, per il calcolo dell’ISEE, la situazione reddituale viene valutata senza conside- rare il reddito della persona deceduta. In caso di decesso della/l dipendente la richiesta sostenuta per le spese funebri può essere presentata dalla/dal coniuge non separata/o o convivente di fatto ex Xxxxx n. 76/2016 o dai familiari conviventi. Il massimale sul quale sarà calcolata la spesa rimborsabile è fissato ad € 3.000,00. Oltre al contributo per le spese funebri, la Commissione, compatibilmente con la capienza dei fondi in fase di conguaglio, può stabilire un contributo “una tantum” di massimo 3.000,00 euro a sostegno del nucleo familiare che ha subito il lutto. La richiesta di sussidio dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute dal richiedente in relazione al decesso. Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/l richiedente sotto la propria re- sponsabilità.
Decessi. Dei decessi e della loro causa deve essere data informazione da parte del soggetto gestore agli organi individuati dalla normativa vigente. Le soppressioni urgenti per gravi e incurabili malattie sono decise dal veterinario di servizio in accordo con il gestore.
Decessi. 1. Vengono prese in considerazione le domande di sussidio nel caso di decesso:
Decessi. Il decesso di un ospite deve essere tempestivamente comunicato dal concessionario al Comune di residenza dell'ospite, ai prossimi familiari o altro soggetto indicato e al Comune di Ardauli, specificando nel rispetto della legge sulla privacy la causa della morte e tutte le altre notizie comunque ritenute utili. Nel caso in cui l’ospite defunto non abbia provveduto in vita a disporre una somma di denaro per le proprie esequie, le spese funerarie saranno a carico dei parenti; nel caso non abbia parenti, dovranno essere sostenute dal Comune da cui proviene l’anziano. Gli stessi dovranno provvedere a tutte le disposizioni previste della legge ed alle pratiche necessarie. Gli effetti personali del defunto saranno restituiti ai prossimi parenti (nel caso in cui non sia espressa specifica diversa volontà dello stesso) che provvederanno al ritiro entro 10 giorni dalla data del decesso. Della restituzione dovrà essere redatto apposito verbale. I beni di valore e le somme in denaro rinvenute saranno tenute in custodia presso la direzione della struttura in attesa che i parenti compiano le necessarie pratiche legali necessarie per entrare in possesso dell'eredità. Trascorso un anno dal decesso, gli effetti personali del defunto non ritirati (escluso somme di denaro ed altri preziosi) saranno distrutti. La comunità alloggio non dispone di Camera Mortuaria e dunque al momento del decesso i parenti si occupano dell’allestimento della camera per la veglia funebre.
Decessi. Nell’eventualità di più eventi luttuosi nell’arco dello stesso anno che riguardino parenti entro il 2° grado o il coniuge, una volta fruiti i permessi retribuiti previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, vengono concessi ulteriori tre giorni di permesso retribuito, per ciascun evento, da utilizzarsi entro sette giorni dal decesso. Inoltre, nel caso di decesso di suoceri, generi e nuore, qualora non siano utilizzabili i permessi di legge, vengono concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al funerale, ferma restando la possibilità del dipendente di motivare l’assenza con altre causali contrattuali.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: