SPECIAL INVESTMENT TECHNIQUES AND FINANCIAL INSTRUMENTS Clausole campione

SPECIAL INVESTMENT TECHNIQUES AND FINANCIAL INSTRUMENTS. In the interests of efficient management or for hedging purposes, the Company may make use of the following investment techniques and financial instruments for each Subfund. It may, in addition, use derivative financial instruments for investment purposes if due provision is made for this in the investment policy. It must at all times comply with the investment restrictions stated in Part I of the 2010 Law and in the section "Investment limits" in this prospectus, and must in particular be aware of the fact that the underlying of the derivative financial instruments and structured products used by each Subfunds have to be taken into account in the calculation of the investment limits stated in the previous section. The Company will at all times observe the requirements of CSSF ordinance 10-04 and the Luxembourg regulations issued from time to time when using special investment techniques and financial instruments. In respect of each Subfund the Company will also take into account the requirement to maintain an appropriate level of liquidity when employing special investment techniques and financial instruments (particularly in the case of derivatives and structured products).
SPECIAL INVESTMENT TECHNIQUES AND FINANCIAL INSTRUMENTS. In the interests of efficient management or for hedging purposes, the Company may make use of the following investment techniques and financial instruments for each Subfund. It may also use derivative financial instruments for investment purposes if appropriate provision is made for this in the investment policy. It must at all times comply with the investment restrictions stated in Part I of the 2010 Law and in the section "Investment limits" in this prospectus, and must in particular be aware of the fact that the underlying of derivative financial instruments and structured products used by each Subfunds have to be taken into account in the calculation of the investment limits stated in the previous section. The Company will at all times observe the requirements of CSSF Order 10-04 and of the Luxembourg and European regulations issued periodically when using special investment techniques and financial instruments. In respect of each Subfund, the Company will also take into account the requirement to maintain an appropriate level of liquidity when employing special investment techniques and financial instruments (particularly in the case of derivatives and structured products).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).