Tracciabilità Clausole campione

Tracciabilità. 1. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane SpA, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 3. L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Lo stesso provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura ...
Tracciabilità. L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi di tracciabilità sono rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filiera. A tal fine, l’Agenzia si riserva di richiedere copia o estratti dei contratti tra l’aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nella filiera. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere -su istanza del R.U.P. ed entro e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessa, pena la risoluzione del contratto- copia del/i contratto/i o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i subcontraenti della filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Si precisa che ove i contratti della filiera non contengano la clausola di tracciabilità, il contratto con ARPA Puglia dovrà intendersi nullo per violazione di legge, con diritto dell'Agenzia all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.
Tracciabilità. 1. È fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Tracciabilità. Il Soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto , sono i seguenti: - Banca - ………………………………………. - Agenzia / Filiale - …………………………… - Intestatario del conto - ………………………. - Codice IBAN: ……………………………….
Tracciabilità. L’appaltatore assume a suo carico, a pena di nullità assoluta, l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 3 della L 136/2010. A tal fine, s’impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati, salvo le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale contenente il codice identificativo gara (CIG). Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, inoltre, entro sette giorni dall’apertura del conto, l’appaltatore comunica all’Ente: il numero di conto dedicato, le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. L’Appaltatore trasmette all’Ente tutti i contratti sottoscritti con tutti i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo al presente appalto che devono contenere, a pena di nullità assoluta, la clausola in base alla quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente articolo. In caso di mancato rispetto della presente clausola, il contratto sarà risolto ipso jure e del fatto si darà immediata comunicazione alla Prefettura di Nuoro.
Tracciabilità. 1. Il Subfornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. 2. Eventuali subcontratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010.
Tracciabilità. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  i pagamenti di cui sopra devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra;  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi da quanto precede, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’...
Tracciabilità. L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tracciabilità. L’Appaltatore avrà cura di garantire la tracciabilità del materiale scavato dalla fase di produzione fino alla fase di destinazione finale, sia per dimostrare di avere correttamente gestito i materiali quali sottoprodotti, sia per permettere il riscontro del loro effettivo utilizzo, così come richiesto dalle vigenti normative e in accordo all’identificazione dei materiali.
Tracciabilità. Il concessionario si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa.