Spese di Emergenza Clausole campione

Spese di Emergenza. L’Assicuratore pagherà le Spese di Emergenza sostenute entro le prime 48 (quarantotto) ore immediatamente successive al momento in cui l’Assicurato scopre un Sinistro che si è verificato, o si sospetta ragionevolmente che si sia verificato, durante il Periodo assicurativo e che richieda immediato intervento al fine di mitigare i danni, le conseguenze e i costi ad esso connessi, purché tale Sinistro sia notificato all’Assicuratore ai sensi dell’Art. 3.4 - Notifica dei Sinistri.
Spese di Emergenza. A parziale rettifica di quanto previsto di quanto previsto al punto 1. Costi di difesa del presente articolo, nel caso in cui, a causa di una situazione di emergenza, un Assicurato non possa chiedere il preventivo consenso scritto della Compagnia per sostenere spese legali, spese di indagine o altre spese assicurate in conseguenza di un Sinistro, tali spese potranno essere sostenute anche in assenza del suddetto consenso. Resta comunque inteso che l’importo massimo di spese legali, spese di indagine o altre spese assicurate che un Assicurato potrà sostenere in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia, non potrà superare il limite sotto indicato o, se inferiore, l’importo che tale Assicurato dovrà sostenere prima che il preventivo consenso scritto della Compagnia possa essere chiesto. 100.000 euro per sinistro ed in aggregato

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).