Costi di difesa Clausole campione

Costi di difesa. L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Costi di difesa. Qualunque compenso, costo e spesa sostenuti da o per conto dell’Assicurato in relazione alla risposta a, e/o difesa, appello e/o accordo relativi a una Richiesta di risarcimento o una Indagine. Si precisa che ai sensi dell’Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della massimale indicato al punto 2 della Scheda di polizza. Tuttavia, nel caso sia dovuta al Terzo danneggiato una somma superiore al massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Costi di difesa. Onorari e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto dell’ASSICURATORE per le indagini, la mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti di un ASSICURATO. Con riferimento ai procedimenti civili COSTI DI DIFESA sono prestati sulla base del disposto dell’Art. 1917, comma 3, c.c.
Costi di difesa. Le parcelle, i costi, gli onorari, inclusi i costi sostenuti per la costituzione di cauzioni o fidejussioni, le spese legali (in qualsiasi grado di giudizio), peritali, tecniche o giudiziarie, ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per la difesa, la resistenza, la valutazione o la transazione di un sinistro. Le spese legali sostenute per resistere alla azione del danneggiato sono pari al 25% del massimale, in eccesso allo stesso, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.
Costi di difesa. L'Assicuratore avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di assumere la gestione della lite inerente una Richiesta di Risarcimento, finché ne avrà interesse, in ambito civile, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Sono a carico dell’Assicuratore le spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, incluse quelle per legali e tecnici, previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, per resistere all’azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell’articolo 1917 c.c.. Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali sono espressamente esclusi dalla copertura di cui alla Polizza. Nel caso in cui l’Assicurato venga convocato per un incontro di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 o invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, la sua partecipazione a detta procedura deve essere autorizzata per iscritto dall’Assicuratore che, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. La nomina di un legale da parte dell’Assicurato in tale procedura (eventuale nella procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010) deve parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte dell’Assicuratore.
Costi di difesa. Indica le spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato ai sensi dell’art. 4.5 che precede.
Costi di difesa. A) L’Assicuratore si impegna ad anticipare all’Assicurato i Costi di difesa relativi alla defini- zione di ogni Richiesta di risarcimento riferito all’oggetto della presente Assicurazione. B) In caso di imputazioni penali incluse quelle per fatto doloso, sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato. In caso di condanna penale dell’Assicurato passata in giudicato l’Assicurato si impegna a rimborsare all’Assicuratore i Xxxxx di difesa dallo stesso sostenuti. C) L’Assicuratore s’impegna con la presente polizza a coprire le eventuali spese legali de- rivanti dall’obbligo per legge degli Assicurati di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili svolti nei confronti della Contraente. L’estensione B) di cui sopra deve intendersi prestata fino a concorrenza del sottolimite in- dicato in polizza e s’intende come massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza. L’estensione C) di cui sopra deve intendersi prestata fino a concorrenza del sottolimite in- dicato in polizza e s’intende come massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza.
Costi di difesa. Costi di difesa per inquinamento
Costi di difesa. Onorari e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto dell’ASSICURATORE per le indagini, la mediazione ai sensi del Decreto legislativo n. 28/2010, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti di una PERSONA ASSICURATA. Con riferimento ai procedimenti civili COSTI DI DIFESA sono prestati sulla base del disposto dell’articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano.
Costi di difesa. La Compagnia si impegna a tenere indenne l’Assicurato per i costi di difesa relativi alla definizione di ogni Sinistro riferito all’oggetto della presente polizza. A) In caso di imputazioni penali, incluse quelle per fatto doloso, sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato. Tuttavia, in caso di condanna penale per dolo dell’Assicurato passata in giudicato, l’Assicurato si impegna a rimborsare alla Compagnia i costi di difesa dalla stessa sostenuti. La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati o con la stessa concordati. B) Relativamente ai costi di difesa per investigazioni, la Compagnia s’impegna a indennizzare le eventuali spese legali derivanti dall’obbligo per legge degli Assicurati di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili svolti nei confronti del Contraente.