Spese assicurate Clausole campione

Spese assicurate. 2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito. 2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate: 2.2.1 Spese di spostamento e protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici. 2.2.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.3. 2.2.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro. 2.3 Sono escluse dall’assicurazione: 2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio; 2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi: (1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento; (2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali; (3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato; (4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza; (5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte; (6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi; (7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento; (8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente; (9) le spese di mediazi...
Spese assicurate. Per i procedimenti coperti ai sensi dell’articolo 1 (1) delle presenti condizioni di polizza XXXXXX si fa carico delle spese previste all’articolo 3 delle CTG 2011 ad eccezione delle spese stragiudiziali.
Spese assicurate. 49.1 Spese per la diminuzione del danno Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere ne- cessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Spese assicurate. Solo per esplicita pattuizione sono assicurate: 2.1 Spese di spostamento e di protezione, ossia le spese indispensabili per lo spostamento, la modifica o la salvaguardua di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di griglie o barre di protezione e simili. 2.2 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro. 2.3 Spese per vetrate o strutture in legno d’emergenza e maggiorazioni per straordinari.
Spese assicurate. L’Impresa assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all’ Art. 44 Casi assicurati. Tali oneri sono: - le spese dell’attività di consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) e di periti in ge- nere in quanto siano posti a carico dell’Assicurato; - le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del Consulente Tecnico di Parte e/o di un perito scelto dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa; - le spese relative al Contributo Unificato, se poste a carico dell’Assicurato; - le eventuali spese del Legale di controparte in caso di Transazione autoriz- zata dall’Impresa – Xxxxxxx Xxxxxx Legale - o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; - le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in senten- za; - le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. E’ garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territo- rialmente competente ai sensi dell’ Art. 49 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale .
Spese assicurate. 3.1 La Società assume a proprio carico: a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro ai sensi del successivo art.9; b) le spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione, sempreché autorizzata dalla Società come previsto al successivo art.10; c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti, purché scelti in accordo con la Società attraverso le modalità previste al medesimo art.10; d) le spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale); e) le spese di giustizia; f) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove non rimborsato dalla controparte soccombente; g) le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Spese assicurate. ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.12. Gli indennizzi vengono liquidati in euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, salvo quanto previsto all’ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.
Spese assicurate. La Società, in caso di riparazione del veicolo associato presso Officine indicate da ACI Global(o scelte dal socio e verificate da ACI Global, a seguito di soccorso stradale (trainosempre operato da ACI Global), assume a proprio carico, e fino ad un massimale annuo di 650,00 euro IVA inclusa, le spese per la mano d’opera in conformità ai tempi di riparazione stabiliti dal costruttore, riparazione o sostituzione di tutte le parti meccaniche malfunzionanti che sono necessarie per il corretto funzionamento del veicolo a condizione che il veicolo non sia riparabile sul posto e che sia trainato presso un’officina convenzionata con ACI Global o scelta dal socio e verificata da ACI Global. La garanzia è attivabile anche per più eventi occorsi come specificato all’articolo 1 ovvero due richieste di rimborso nell’anno associativo ferme restando le condizioni di cui ai precedenti articoli ed il massimale totale annuo di 650,00 euro IVA inclusa. Rimarrà sempre a carico dell’Assicurato una franchigia di € 40,00 (ad evento)
Spese assicurate. Oltre al valore di risarcimento degli oggetti assicurati, l’assicurazione copre le spese generate in seguito ad un evento assicurato per: a) l’accertamento di un danno coperto da parte degli incaricati dell’assicuratore; b) l’impedimento di un danno coperto imminente o la sua riduzione; c) la decontaminazione del terreno e dell’acqua di spegnimento come pure lo sgombero del luogo del sinistro dai resti degli oggetti assicurati e trasportati al deposito idoneo più vicino, nonché le spese di deposito e di eliminazione; d) la modifica o la sostituzione delle serrature nei luoghi indicati nella polizza e delle cassette di sicurezza bancarie affittate dall’avente diritto con le relative chiavi, come pure le spese per porte, serrature e vetrate provvisorie; e) il trasporto e l’immagazzinamento degli oggetti assicurati, fintanto che un luogo d’assicurazione è inutilizzabile o l’immagazzinamento è solo in parte utilizzabile, non può essere ragionevolmente accettato dallo stipulante, al massimo tuttavia per la durata di 6 mesi; f) la corresponsione di contributi all’avaria comune, che conformemente a un dispaccio valido legalmente, spettano agli oggetti assicurati, come anche i sacrifici degli oggetti pertinenti all’avaria comune. Il risarcimento massimo per tutte le spese assicurate è disciplinato dalle disposizioni specifiche per i prodotti, nella parte speciale di queste CGA.