Spese assicurate Clausole campione
Spese assicurate. 2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Spese di spostamento e protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.3.
2.2.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Sono escluse dall’assicurazione:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Spese assicurate. ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.12, per la tutela dei diritti dell’Assicurato nella fase stragiudiziale (se non diversamente pattuito) e nella fase giudiziale. Gli indennizzi vengono liquidati in Euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso. Più precisamente sono ricompresi:
(1) il compenso previsto dai parametri forensi o della normativa vigente, relativo all’attività di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di ▇▇▇▇▇▇ sull’adeguatezza dei costi. Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento. La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di ▇▇▇▇▇▇. Sempre nei limiti del massimale previsto per la garanzia colpita, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino a euro 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza), ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato. Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al primo comma del presente punto (1). In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, ▇▇▇▇▇▇ riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(...
Spese assicurate. Per i procedimenti coperti ai sensi dell’articolo 1 (1) delle presenti condizioni di polizza ▇▇▇▇▇▇ si fa carico delle spese previste all’articolo 3 delle CTG 2011 ad eccezione delle spese stragiudiziali.
Spese assicurate. 58.1 Spese per la diminuzione del danno Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere ne- cessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Spese assicurate. Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.1 Spese di spostamento e di protezione, ossia le spese indispensabili per lo spostamento, la modifica o la salvaguardua di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di griglie o barre di protezione e simili.
2.2 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Spese per vetrate o strutture in legno d’emergenza e maggiorazioni per straordinari.
Spese assicurate. L’Impresa assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all’ Art. 44 Casi assicurati. Tali oneri sono: - le spese dell’attività di consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) e di periti in ge- nere in quanto siano posti a carico dell’Assicurato; - le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del Consulente Tecnico di Parte e/o di un perito scelto dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa; - le spese relative al Contributo Unificato, se poste a carico dell’Assicurato; - le eventuali spese del Legale di controparte in caso di Transazione autoriz- zata dall’Impresa – ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Legale - o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; - le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in senten- za; - le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. E’ garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territo- rialmente competente ai sensi dell’ Art. 49 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale .
Spese assicurate. 3.1 La Società assume a proprio carico:
a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro ai sensi del successivo art.9;
b) le spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione, sempreché autorizzata dalla Società come previsto al successivo art.10;
c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti, purché scelti in accordo con la Società attraverso le modalità previste al medesimo art.10;
d) le spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale);
e) le spese di giustizia;
f) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove non rimborsato dalla controparte soccombente;
g) le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Spese assicurate. ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.12. Gli indennizzi vengono liquidati in euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, salvo quanto previsto all’ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.
Spese assicurate. Assimoco, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e nei limiti della somma assicurata, indennizza le spese necessarie che siano conseguenza di un danno materiale e diretto alle cose assicurate:
1 per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residuati del sinistro con il limite del 30% del danno;
2 per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell’abitazione resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa con il limite del 10% del danno e il massimo di € 4.000,00; 3 solo se assicurato il fabbricato, di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato, comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, con il limite di € 4.000,00 per sinistro e per anno. Assimoco indennizza:
a) le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato e/o dell’area interessata dall’impianto. Mod. D A0J - Ed. 7/2020 – Aggiornamento del 10/2022 Sezione incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali
Spese assicurate. Oltre al valore di risarcimento degli oggetti assicurati, l’assicurazione copre le spese generate in seguito ad un evento assicurato per:
a) l’accertamento di un danno coperto da parte degli incaricati dell’assicuratore;
b) l’impedimento di un danno coperto imminente o la sua riduzione;
c) la decontaminazione del terreno e dell’acqua di spegni- mento come pure lo sgombero del luogo del sinistro dai resti degli oggetti assicurati e trasportati al deposito idoneo più vicino, nonché le spese di deposito e di eliminazione;
d) la modifica o la sostituzione delle serrature nei luoghi indicati nella polizza e delle cassette di sicurezza bancarie affittate dall’avente diritto con le relative chiavi, come pure le spese per porte, serrature e vetrate prov- visorie;
e) il trasporto e l’immagazzinamento degli oggetti assicu- rati, fintanto che un luogo d’assicurazione è inutilizzabile o l’immagazzinamento in una parte utilizzabile dello stesso non può essere ragionevolmente accettato dallo stipulante, al massimo tuttavia per la durata di 6 mesi;
f) la corresponsione di contributi all’avaria comune, che conformemente a un dispaccio valido legalmente, spettano agli oggetti assicurati, come anche il sacrificio degli oggetti pertinenti all’avaria comune. Il risarcimento massimo per tutte le spese assicurate è disciplinato dalle disposizioni specifiche per i prodotti, nella parte speciale di queste CGA.
