Common use of Spese mediche successive al rientro Clause in Contracts

Spese mediche successive al rientro. A seguito di un ricovero indennizzabile ai sensi del paragrafo 5.1, successivamente al rientro nel Paese di Residenza Principale o in Italia, la Società rimborserà all’Assicurato le seguenti spese, fino al limite d’indennizzo di €250.000,00 (duecentocinquantamila): • le spese mediche rese necessarie in conseguenza dell’intervento chirurgico avvenuto all’estero, se indennizzabile ai sensi di polizza; • esami, medicinali e trattamenti fisioterapici e rieducativi per il trattamento dell’Infortunio o Malattia occorsi durante il Viaggio Assicurato, se indennizzabile ai sensi di polizza, che costituiscano la continuazione del trattamento iniziato durante il Viaggio di Lavoro Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Inerenti Viaggi Di Lavoro, www.sns.it, www.sns.it