OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO Clausole campione

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società si impegna a fornire all’Istituto Scolastico il dettaglio dei sinistri così suddiviso: ▪ sinistri denunciati; ▪ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); ▪ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ▪ sinistri senza seguito; ▪ sinistri respinti. I dati sopra indicati potranno essere resi accessibili anche mediante utilizzo di sito internet appositamente dedicato o, in assenza di sito internet, resi disponibili su file in formato Excel o altro formato utilizzabile dall’Istituto Scolastico.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a cadenza trimestrale - entro 15 gg da 31.03/30.06/30.09/31.12 di ciascuna annualità - si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri così composto: a) data evento; b) assicurato; c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato); d) importo riservato; e) importo liquidato. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. In caso di mancato rispetto della tempistica di 15gg sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 150,00. Il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate, che la Società si obbliga a riscontrare secondo le medesime tempistiche. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso: - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito/respinti (con indicazione della motivazione se richiesta); Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: • sinistri denunciati; • sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); • sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); • sinistri senza seguito; • sinistri respinti; • sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione deisinistri denunciati.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso: - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito/respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata. L’obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell’ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito; - sinistri respinti. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: − sinistri denunciati; − sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); − sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); − sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società si obbliga a rilasciare all’Amministrazione che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, un tabulato (preferibilmente in formato excel) con la situazione di tutti i sinistri denunciati nell'anno in corso. Tale tabulato deve comprendere: 1) Gli elementi identificativi del sinistro; 2) L'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata; 3) L'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata; 4) L'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata; 5) L'indicazione dei senza seguito.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: • sinistri denunciati; • sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); • sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); • sinistri respinti. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura presso la Società, di data di accadimento del sinistro anche eventualmente denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.