STRUTTURA DEL COMPENSO. 1.Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei pediatri di libera scelta, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali. 2.Concorrono alla costituzione del compenso dei pediatri di cui al presente Accordo: a)quota capitaria ponderata per assistito; b)incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza; c)quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo, associazioni o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione; d)aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9; e)incentivi legati al trasferimento di risorse, alla luce del perseguimento del riequilibrio delle prestazioni, fra ospedale e territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza primaria. 3.Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni Sindacali concordano di determinare l’entità del compenso per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri: A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e). La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A. B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
STRUTTURA DEL COMPENSO. 1.Le 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacalisindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei pediatri medici di libera sceltamedicina generale, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali.
2. 2.Concorrono Concorrono alla costituzione del compenso dei pediatri medici di cui al presente Accordo: a)quota :
a) quota capitaria ponderata per assistito; b)incentivi assistito e/o quote orarie;
b) incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza; c)quota ;
c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo, associazioni medico singolo o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione; d)aumento ;
d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9; e)incentivi ;
e) incentivi legati al trasferimento di risorse, risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio delle prestazioni, fra di prestazioni e ospedale e – territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza primaria.
3. 3.Nel Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni Sindacali sindacali concordano di determinare l’entità del compenso per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e). La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
STRUTTURA DEL COMPENSO. 1.Le 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacalisindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei pediatri di libera sceltadegli specialisti ed altri professionisti sanitari convenzionati, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali.
2. 2.Concorrono Concorrono alla costituzione del compenso degli specialisti e dei pediatri professionisti sanitari:
a) quota oraria
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di cui al presente Accordo: a)quota capitaria ponderata per assistito; b)incentivi di strutturastandard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché incentivi legati al per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione qualificazione, appropriatezza e appropriatezza; c)quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo, associazioni o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione; d)aumento governo della compatibilità;
c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9; e)incentivi legati al trasferimento di risorse, alla luce del perseguimento del riequilibrio delle prestazioni, fra ospedale e territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza primariaart.9. 3.Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni Sindacali concordano di determinare l’entità del compenso per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e). La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso compenso.
3. Gli Accordi regionali possono definire eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio di cui funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza e strutture organizzative diversi dalle attività ambulatoriali ed a queste complementari.
4. Gli Accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli art. 4 e 10 del presente Accordo.
5. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle lettere a), b) e c) del comma 2determinazioni previste negli stessi.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro
STRUTTURA DEL COMPENSO. 1.Le 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacalisindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei pediatri medici di libera sceltamedicina generale, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali.
2. 2.Concorrono Concorrono alla costituzione del compenso dei pediatri medici di cui al presente Accordo: a)quota :
a) quota capitaria ponderata per assistito; b)incentivi assistito e/o quote orarie;
b) incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza; c)quota ;
c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo, associazioni medico singolo o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione; d)aumento ;
d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9; e)incentivi ;
e) incentivi legati al trasferimento di risorse, risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio delle prestazioni, fra di prestazioni e ospedale e - territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza l'assistenza primaria.
3. 3.Nel Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni Sindacali sindacali concordano di determinare l’entità del compenso per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e). La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
STRUTTURA DEL COMPENSO. 1.Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei pediatri di libera scelta, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali. 2.Concorrono alla costituzione del compenso dei pediatri di cui al presente Accordo: a)quota capitaria ponderata per assistito; b)incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza; c)quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo, associazioni o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione; d)aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9; e)incentivi legati al trasferimento di risorse, alla luce del perseguimento del riequilibrio delle prestazioni, fra ospedale e territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza l'assistenza primaria. 3.Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni Sindacali concordano di determinare l’entità l'entità del compenso per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e). La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta
STRUTTURA DEL COMPENSO. 1.Le 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacalisindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei pediatri medici di libera sceltamedicina generale, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali.
2. 2.Concorrono Concorrono alla costituzione del compenso dei pediatri medici di cui al presente Accordo: a)quota :
a) quota capitaria ponderata per assistito; b)incentivi assistito e/o quote orarie;
b) incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza; c)quota ;
c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo, associazioni medico singolo o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione; d)aumento ;
d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9; e)incentivi ;
e) incentivi legati al trasferimento di risorse, risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio delle prestazioni, fra di prestazioni e ospedale e - territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza l'assistenza primaria.
3. 3.Nel Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni Sindacali sindacali concordano di determinare l’entità del compenso per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e). La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattualiabrogato.
4. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso di cui conformemente alle lettere a), b) e c) del comma 2determinazioni previste negli stessi.
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