Common use of Struttura retributiva Clause in Contracts

Struttura retributiva. 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria. 2. A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: - tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40 (“Tredicesima e quattordicesima mensilità”); - elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: - turno/semiturno - ore notturne - reperibilità - mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale - mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 - ore viaggio - mancata esecuzione lavoro programmato - rischio cassa/maneggio danaro - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado - lavori sotto tensione - utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature - capo formazione - lavori gravosi - bilinguismo - guida - lavoro festivo e straordinario - ore ordinarie domenicali turno/semiturno - assegni “ad personam” 5. La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’erogazione delle predette 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura retributiva. 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria. 2. A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: - tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40 37 (“Tredicesima e quattordicesima mensilità”); - elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: - turno/semiturno - ore notturne - reperibilità - mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale - mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 - ore viaggio - mancata esecuzione lavoro programmato - rischio cassa/maneggio danaro - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° °grado - lavori sotto tensione - utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature - capo formazione - lavori gravosi - bilinguismo - guida - temporanea apprendisti - lavoro festivo e straordinario - ore ordinarie domenicali turno/semiturno - assegni “ad personam” 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 5. La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’erogazione delle predette 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura retributiva. 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria. 2. A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: - tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40 37 (“Tredicesima e quattordicesima mensilità”); - elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: - turno/semiturno - ore notturne - reperibilità - mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale - mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 - ore viaggio - mancata esecuzione lavoro programmato - rischio cassa/maneggio danaro - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado - lavori sotto tensione - utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature - capo formazione - lavori gravosi - bilinguismo - guida - temporanea apprendisti - lavoro festivo e straordinario - ore ordinarie domenicali turno/semiturno - assegni “ad personam” 5. La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’erogazione delle predette 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno. 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 1) Assegni “ad personam” - Si chiarisce che i cosiddetti assegni “ad personam” in atto nei confronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti delle corresponsioni dalle quali traggono origine (esempio: assegni di merito, indennità particolari, livelli salariali di categoria, ecc.). 2) Ex supplementi dei minimi ed Aumenti biennali/scatti di anzianità “ad personam” - Vale quanto specificatamente stabilito nell’art. 36 (“Aumenti periodici di anzianità”). 3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - In tutti i casi di passaggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al minimo contrattuale integrato stabilito per tale categoria, conservando in cifra gli aumenti periodici di anzianità e gli importi “ad personam” a titolo di ex “supplementi minimi” e di ex “aumenti biennali/scatti di anzianità” già acquisiti; vengono invece assorbiti sino alla concorrenza della differenza fra i due minimi contrattuali integrati gli importi “ad personam” ex “livelli salariali di categoria” (soppressi dal 1992), gli aumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per questi ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in caso di passaggio di categoria. 4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - Si ribadisce che la retribuzione mensile di cui al comma 1 costituisce il corrispettivo per tutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da parte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non lavorate.

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Samples: Contratto Di Settore Elettrico

Struttura retributiva. 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria. 2. A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: - tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40 (“Tredicesima e quattordicesima mensilità”); - elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: - turno/semiturno - ore notturne - reperibilità - mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale - mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 - ore viaggio - mancata esecuzione lavoro programmato - rischio cassa/maneggio danaro - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado - lavori sotto tensione - utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature - capo formazione - lavori gravosi - bilinguismo - guida - lavoro festivo e straordinario - ore ordinarie domenicali turno/semiturno - assegni “ad personam” 5. La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’erogazione delle predette 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno. 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 1) Assegni “ad personam” - Si chiarisce che i cosiddetti assegni “ad personam” in atto nei confronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti delle corresponsioni dalle quali traggono origine (esempio: assegni di merito, indennità particolari, livelli salariali di categoria, ecc.). 2) Ex supplementi dei minimi ed Aumenti biennali/scatti di anzianità “ad personam” - Vale quanto specificatamente stabilito nell’art. 39 (“Aumenti periodici di anzianità”). 3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - In tutti i casi di passaggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al minimo contrattuale integrato stabilito per tale categoria, conservando in cifra gli aumenti periodici di anzianità e gli importi “ad personam” a titolo di ex “supplementi minimi” e di ex “aumenti biennali/scatti di anzianità” già acquisiti; vengono invece assorbiti sino alla concorrenza della differenza fra i due minimi contrattuali integrati gli importi “ad personam” ex “livelli salariali di categoria” (soppressi dal 1992), gli aumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per questi ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in caso di passaggio di categoria. 4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - Si ribadisce che la retribuzione mensile di cui al comma 1 costituisce il corrispettivo per tutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da parte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non lavorate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura retributiva. 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti due voci: minimo contrattuale integrato - stipendio o paga, costituito dai minimi di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria; - ex indennità di contingenza. 2. A tutti gli effetti, lo stipendio e la retribuzione paga giornaliera ed oraria si ottiene ottengono dividendo lo stipendio e la retribuzione paga mensile, rispettivamente, per 25 e 167. Per determinare il valore giornaliero ed orario dell’indennità di cui al comma 1 contingenza, si divide l’indennità di contingenza mensile, rispettivamente, per 26 e 168,60per 172,9. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: - tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40 37 (“Tredicesima tredicesima e quattordicesima mensilitàquattordicesima”); - elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 £ 20.000/€10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: - turno/semiturno - ore notturne - reperibilità - mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale - mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 - ore viaggio - mancata esecuzione lavoro programmato - rischio cassa/maneggio danaro - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado - lavori sotto tensione - utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature - capo formazione - lavori gravosi - bilinguismo - guida - temporanea apprendisti - lavoro festivo e straordinario - ore ordinarie domenicali turno/semiturno - assegni “ad personam” 5. La retribuzione Lo stipendio o la paga, l’indennità di cui al comma 1 del presente articolo contingenza e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’erogazione delle predette 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno. 1) Assegni “ad personam” - Si chiarisce che i cosiddetti assegni “ad personam” in atto nei confronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti delle corresponsioni dalle quali traggono origine (esempio: assegni di merito, indennità particolari, livelli salariali di categoria, ecc.). 2) Ex supplementi dei minimi ed Aumenti biennali/scatti di anzianità “ad personam” - Vale quanto specificatamente stabilito nell’art. 36 (“aumenti periodici di anzianità”). 3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - In tutti i casi di passaggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al minimo di stipendio o paga stabilito per tale categoria, e alla relativa ex indennità di contingenza conservando in cifra gli aumenti periodici di anzianità e gli importi “ad personam” a titolo di ex “supplementi minimi” e di ex “aumenti biennali/scatti di anzianità” già acquisiti; vengono invece assorbiti sino alla concorrenza della differenza fra i due minimi di stipendio o paga gli importi “ad personam” ex “livelli salariali di categoria” (soppressi dal 1992), gli aumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per questi ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in caso di passaggio di categoria. 4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - Si ribadisce che la retribuzione mensile (paga o stipendio e contingenza mensile) costituisce il corrispettivo per tutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da parte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non lavorate.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Struttura retributiva. (nuovo testo 5 marzo 2010) 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti due voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria.: 2. A tutti gli effetti, lo stipendio e la retribuzione paga giornaliera ed oraria si ottiene ottengono dividendo lo stipendio e la retribuzione paga mensile, rispettivamente, per 25 e 167. Per determinare il valore giornaliero ed orario dell’indennità di cui al comma 1 contingenza, si divide l’indennità di contingenza mensile, rispettivamente, per 26 e 168,60per 172,9. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: - tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40 37 (“Tredicesima e quattordicesima mensilità”); - elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: - turno/semiturno - ore notturne - reperibilità - mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale - mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 - ore viaggio - mancata esecuzione lavoro programmato - rischio cassa/maneggio danaro - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado - lavori sotto tensione - utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature - capo formazione - lavori gravosi - bilinguismo - guida - temporanea apprendisti - lavoro festivo e straordinario - ore ordinarie domenicali turno/semiturno - assegni “ad personam” 5. La retribuzione Lo stipendio o la paga, l’indennità di cui al comma 1 del presente articolo contingenza e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’erogazione delle predette 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno. 1) Assegni “ad personam” - Si chiarisce che i cosiddetti assegni “ad personam” in atto nei confronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti delle corresponsioni dalle quali traggono origine (esempio: assegni di merito, indennità particolari, livelli salariali di categoria, ecc.). 2) Ex supplementi dei minimi ed Aumenti biennali/scatti di anzianità “ad personam” - Vale quanto specificatamente stabilito nell’art. 36 (“Aumenti periodici di anzianità”). 3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - In tutti i casi di passaggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al minimo di stipendio o paga stabilito per tale categoria, e alla relativa ex indennità di contingenza conservando in cifra gli aumenti periodici di anzianità e gli importi “ad personam” a titolo di ex “supplementi minimi” e di ex “aumenti biennali/scatti di anzianità” già acquisiti; vengono invece assorbiti sino alla concorrenza della differenza fra i due minimi di stipendio o paga gli importi “ad personam” ex “livelli salariali di categoria” (soppressi dal 1992), gli aumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per questi ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in caso di passaggio di categoria. 4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - Si ribadisce che la retribuzione mensile (paga o stipendio e contingenza mensile) costituisce il corrispettivo per tutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da parte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non lavorate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura retributiva. 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria. 2. A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: - tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40 37 (“Tredicesima e quattordicesima mensilità”); - elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: - turno/semiturno - ore notturne - reperibilità - mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale - mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 - ore viaggio - mancata esecuzione lavoro programmato - rischio cassa/maneggio danaro - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado - lavori sotto tensione - utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature - capo formazione - lavori gravosi - bilinguismo - guida - temporanea apprendisti - lavoro festivo e straordinario - ore ordinarie domenicali turno/semiturno - assegni “ad personam” 5. La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’erogazione delle predette 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno. 1 Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 CCNL elettrici 5 marzo 2010 DICHIARAZIONI A VERBALE 1) Assegni “ad personam” - Si chiarisce che i cosiddetti assegni “ad personam” in atto nei confronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti delle corresponsioni dalle quali traggono origine (esempio: assegni di merito, indennità particolari, livelli salariali di categoria, ecc.). 2) Ex supplementi dei minimi ed Aumenti biennali/scatti di anzianità “ad personam” - Vale quanto specificatamente stabilito nell’art. 36 (“Aumenti periodici di anzianità”). 3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - In tutti i casi di passaggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al minimo contrattuale integrato stabilito per tale categoria, conservando in cifra gli aumenti periodici di anzianità e gli importi “ad personam” a titolo di ex “supplementi minimi” e di ex “aumenti biennali/scatti di anzianità” già acquisiti; vengono invece assorbiti sino alla concorrenza della differenza fra i due minimi contrattuali integrati gli importi “ad personam” ex “livelli salariali di categoria” (soppressi dal 1992), gli aumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per questi ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in caso di passaggio di categoria. 4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - Si ribadisce che la retribuzione mensile di cui al comma 1 costituisce il corrispettivo per tutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da parte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non lavorate.

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Samples: Contratto Di Settore Elettrico