Sub-appalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nella modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dte appaltante a condizione che l’appaltatore provveda a: - indicare all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo; - non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle indicate a suo tempo nell’offerta; - richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’Ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; - stipulare il contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice; - depositare il contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, e, con tempestività, ai fini dell’autorizzazione, quanto previsto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; - inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l’obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e al zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all’art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto e il DURC; - individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; - trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subapaltattori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanza del subappaltare o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. Nei casi di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si applica l’art. 118, comma 3 stesso decreto. L’appaltatore ottempera a quanto previsto dall’art. 2, D.L. come modificato dalla legge di conversione 266/2002 e a quanto disposto dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, parte vigente. - praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - trasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori da eseguirsi dall’appaltore e dai subappaltori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica; - curare il coordimanento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore; - garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati previsti dall’art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs 163/2006; il subappaltare non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4 lett. C), d) e l), ai sensi dell’art. 141, comma 2, D.P.R.. 554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’art. 118, D.Lgs. 163/2006.
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Sub-appalto. L’affidamento Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Con riferimento al citato articolo, l’affidamento in subappalto o in i n cottimo delle opereè sottoposto alle seguenti condizioni: 1)i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, purché effettuato nella modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dte appaltante a condizione che l’appaltatore provveda a: - indicare all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, in nel caso di varianti in corso d’operadi esecuzione, i lavori o all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le parti di opera del servizio che intende intendono subappaltare o cedere a cottimoconcedere in cotti mo; - non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle indicate a suo tempo nell’offerta; - richiedere la prescritta autorizzazione 2)l'affidatario provveda al subappalto all’Ente appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’Ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; - stipulare il contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice; - depositare il deposito del contratto di subappalto presso l’Ente appaltante Appaltante almeno 20 (V ENTI) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative lavorazioniprestazioni; 3)al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Ente Appaltante, el'affidatario trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 4)non sussista, con tempestivitànei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, ai fini dell’autorizzazionealcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, quanto previsto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs 81/2008 n. 159: “Codice delle leggi antimafia e s.m.i.; - inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l’obbligo delle misure di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e al zona in cui si svolgono i lavoriprevenzione, nonché quanto previsto all’art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto e il DURC; - individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa nuove disposizioni in materia di qualificazione delle imprese; - trasmettere documentazione antimafia, a norma degli artico li 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. È fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (V ENTI) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subapaltattorieffettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore pag amenti corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanza del subappaltare o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’autorizzazione al subappalto non esime l’Impresa Appaltatrice dalle responsa bilità derivatigli dal contratto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigenteincluse le prestazioni a carico del subappaltatore. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. Nei casi di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., Non si applica l’art. 118, comma 3 stesso decreto. L’appaltatore ottempera a quanto previsto dall’art. 2, D.L. come modificato dalla legge di conversione 266/2002 e a quanto disposto dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, parte vigente. - praticare, per i lavori e le opere configurano co me attività affidate in subappalto gli stessi prezzi subappalto: a)l’affidamento di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%attività specifiche a lavoratori autonomi; - trasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori da eseguirsi dall’appaltore e dai subappaltori la documentazione b)la subfornitura a catalogo di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica; - curare il coordimanento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore; - garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati previsti dall’art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs 163/2006; il subappaltare non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4 lett. C), d) e l), ai sensi dell’art. 141, comma 2, D.P.R.. 554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’art. 118, D.Lgs. 163/2006.prodotti informatici
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Sub-appalto. Per i lavori da affidare in subappalto si applicano interamente le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal c. 5 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 7. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opereè consentito, purché effettuato nella modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dte appaltante a condizione che l’appaltatore provveda a: - indicare all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo; - non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle indicate a suo tempo nell’offerta; - richiedere la prescritta previa autorizzazione al subappalto all’Ente della Stazione appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’Ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; - stipulare il contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice; - depositare il contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, e, con tempestività, ai fini dell’autorizzazione, quanto previsto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs 81/2008 subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e s.m.i.; - inserire nel contratto con il del DURC del subappaltatore o cottimista l’obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e al zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all’art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto e il DURC; - individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; - trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subapaltattori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanza del subappaltare o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. Nei casi di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si applica l’art. 118, comma 3 stesso decreto. L’appaltatore ottempera a quanto previsto dall’art. 2, D.L. come modificato dalla legge di conversione 266/2002 e a quanto disposto dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, parte vigente. - praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - trasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori da eseguirsi dall’appaltore e dai subappaltori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica; - curare il coordimanento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore; - garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati previsti dall’art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs 163/2006; il subappaltare non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4 lett. C), d) e l), ai sensi dell’art. 141, comma 2, D.P.R.. 554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’art. 118, D.Lgs. 163/2006.seguenti condizioni:
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Sub-appalto. Per i lavori da affidare in subappalto si applicano interamente le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e secondo le vigenti leggi ed, in particolare , ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5°, il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto e dei singoli lavori affidati in esecuzione dell’accordo quadro. Il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 7. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opereè consentito, purché effettuato nella modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dte appaltante a condizione che l’appaltatore provveda a: - indicare all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo; - non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle indicate a suo tempo nell’offerta; - richiedere la prescritta previa autorizzazione al subappalto all’Ente della Stazione appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’Ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; - stipulare il contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice; - depositare il contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, e, con tempestività, ai fini dell’autorizzazione, quanto previsto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs 81/2008 subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e s.m.i.; - inserire nel contratto con il del DURC del subappaltatore o cottimista l’obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e al zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all’art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto e il DURC; - individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; - trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subapaltattori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanza del subappaltare o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. Nei casi di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si applica l’art. 118, comma 3 stesso decreto. L’appaltatore ottempera a quanto previsto dall’art. 2, D.L. come modificato dalla legge di conversione 266/2002 e a quanto disposto dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, parte vigente. - praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - trasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori da eseguirsi dall’appaltore e dai subappaltori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica; - curare il coordimanento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore; - garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati previsti dall’art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs 163/2006; il subappaltare non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4 lett. C), d) e l), ai sensi dell’art. 141, comma 2, D.P.R.. 554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’art. 118, D.Lgs. 163/2006.seguenti condizioni:
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Sub-appalto. Per i lavori da affidare in subappalto si applicano interamente le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal c. 5 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e smi, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 7 dell’art. 105 del Codice. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opereè consentito, purché effettuato nella modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dte appaltante a condizione che l’appaltatore provveda a: - indicare all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo; - non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle indicate a suo tempo nell’offerta; - richiedere la prescritta previa autorizzazione al subappalto all’Ente della Stazione appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’Ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; - stipulare il contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice; - depositare il contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, e, con tempestività, ai fini dell’autorizzazione, quanto previsto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs 81/2008 subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e s.m.i.; - inserire nel contratto con il del DURC del subappaltatore o cottimista l’obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e al zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all’art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto e il DURC; - individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; - trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subapaltattori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanza del subappaltare o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. Nei casi di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si applica l’art. 118, comma 3 stesso decreto. L’appaltatore ottempera a quanto previsto dall’art. 2, D.L. come modificato dalla legge di conversione 266/2002 e a quanto disposto dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, parte vigente. - praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - trasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori da eseguirsi dall’appaltore e dai subappaltori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica; - curare il coordimanento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore; - garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati previsti dall’art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs 163/2006; il subappaltare non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4 lett. C), d) e l), ai sensi dell’art. 141, comma 2, D.P.R.. 554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’art. 118, D.Lgs. 163/2006.seguenti condizioni:
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