Common use of SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE Clause in Contracts

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE. Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 2, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo. All’esito del procedimento di verifica, l’Agenzia procederà alla esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l’offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.Lgs. 50/2016). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione “Segreti tecnici e commerciali” di cui al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE. Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà Al ricorrere dei presupposti di cui al medesimo artall’art. 97, comma 23, verranno sottoposte del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a verifica elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del medesimo articolo. All’esito del procedimento di verificaCodice, l’Agenzia procederà alla esclusione delle le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, forniti con le spiegazioni risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l’offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.Lgs. 50/2016). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione “Segreti tecnici e commerciali” di cui al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”inaffidabili.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE. Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx, e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 26, verranno sottoposte dal Responsabile del Procedimento, a verifica verifica, ai sensi del medesimo articolo, anche avvalendosi, se lo ritiene, del supporto della Commissione Giudicatrice. All’esito del procedimento di verifica, l’Agenzia procederà alla esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l’offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.LgsD.lgs. 50/2016n. 50/2016 e xx.xx). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione “Segreti tecnici e commerciali” di cui al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offertaOfferta Tecnica”.

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SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE. Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e comunque nel caso in cui la Agenzia l’A.O. San Xxxxxxxx intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, articolo comma 26, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articoloalla suddetta verifica. All’esito del procedimento di verifica, l’Agenzia procederà il soggetto che presiede la gara, in data da comunicarsi tramite PEC a tutte le imprese ammesse alla esclusione valutazione economica, dichiarerà in seduta pubblica l’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l’offerta all’offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.LgsD.lgs. 50/201650/2016 e smi). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione “Segreti tecnici e commerciali” di cui al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

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SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE. Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e comunque nel caso in cui la Agenzia l’A.O. San Xxxxxxxx intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, articolo comma 26, verranno sottoposte a alla suddetta verifica ai sensi del medesimo articolo. All’esito del procedimento di verifica, l’Agenzia procederà il soggetto che presiede la gara, in data da comunicarsi tramite fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, dichiarerà in seduta pubblica la esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all’aggiudicazione alla aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l’offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.LgsD.lgs. 50/2016). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione “Segreti tecnici e commerciali” di cui al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”.

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SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE. Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 26, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice. All’esito del procedimento di verifica, l’Agenzia procederà alla esclusione all’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l’offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.Lgs. 50/2016n.50/2016 s.m.). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione “Segreti tecnici e commerciali” di cui al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”.

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