OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. L’Azienda Ospedaliera, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, procederà a verifica, tramite l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, l’eventuale anomalia dell’ offerta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 86 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e valuterà l’anomalia dell’offerta secondo i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, così come modificato dal comma 909 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 26 del D.lgs n°81 del 9 Aprile 2008, n°81, procedendo, altresì, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte, non oltre alla quinta, ai sensi dell’articolo 88 del dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. In tal caso verranno richieste le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo. Nelle giustificazioni , di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. ai fini dell’accertamento di congruità del prezzo, in particolare l’Impresa concorrente dovrà operare un’analisi dei costi e fornire gli elementi che hanno contribuito alla determinazione dell’offerta economica con particolare riferimento ai prodotti, ed alle prestazioni di gestione del servizio di fornitura e post vendita, indicando per questa ultima il costo del personale e i costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui all’attività ed alle caratteristiche del servizio di fornitura e post vendita e le spese generali e le loro rispettive percentuali d’incidenza. In particolare, si deve giustificare:
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. La Stazione appaltante procederà all’individuazione di possibile offerte anomale come previsto dal comma 3 dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Pertanto ai sensi dell’art. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/2006, a corredo dell’offerta economica i concorrenti potranno presentare una relazione contenente le giustificazioni relative a voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, se ritenute rilevanti ai fini di una eventuale valutazione di anomalia. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: -Quota costo materie prime; -Quota costo personale; -Quota costo relativo alla sicurezza; -Quota costo trasporto; -Quota costo spese generali; -Utile di impresa; -L’economia del processo di fabbricazione; -Le condizioni eccezionalmente favorevole di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti; -L’originalità delle forniture; -Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. Nel caso che un’offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’offerente le relative giustificazioni, eventualmente in aggiunta a quelle che fossero state già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta stessa. Tali giustificazioni possono riguardare gli aspetti previsti dall’art. 87, punto 2, del D. Lgs.163/2006. La richiesta di giustificazioni verrà formulata per iscritto da presentare nella stessa forma entro i termini previsti nella fattispecie. Per gli eventuali adempimenti successivi si rimanda a quanto indicato nell’art. 88 del D.lgs. 163/2006.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. L’Amministrazione applica quanto previsto dall’art. 86 comma 2, dall’art. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché dall’art. 121 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione n. 207/2010 e ss.mm.ii in materia di verifica delle offerte che dovessero configurarsi come “anormalmente basse”.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016. Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture. La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008. La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (off...
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. Sono anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. In caso di offerte risultanti anormalmente basse sulla base dei criteri previsti dal codice dei contratti, prima dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Unica Appaltante richiederà al soggetto miglior offerente le giustificazioni dell’offerta presentata e rimetterà all’amministrazione aggiudicatrice la valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. 1. La verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro nonché alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. La Commissione di gara procederà secondo quanto previsto dall'art. 284 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione per quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86 comma 2 del Codice dei contratti). In ogni caso, la Commissione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/06). La Commissione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 87 del Codice dei contratti, invita il concorrente, quando l’offerta risulti o appaia anormalmente bassa, a fornire, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, con particolare riferimento al dettaglio dei costi del lavoro, metodo di prestazione dei servizi, soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire l’appalto, originalità dei servizi offerti, eventuali aiuti di Stato e quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo. Successivamente, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle predette offerte con le modalità di cui all’art. 88 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, la Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, qualora la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la Commissione potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del Codice dei contratti.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. Al termine della seduta pubblica dedicata all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (cd. buste “B”), si procederà, ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 88 del Codice dei contratti pubblici, a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Al riguardo, l’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, come consentito dall’art. 88, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, novellato sul punto dall’art. 4-quater della Legge 3.8.2009 n. 102. L’Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di sottoporre a verifica anche altre offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse è effettuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, D.Lgs. 163/2006, attraverso il Responsabile del Procedimento che opererà personalmente ovvero avvalendosi di apposita Commissione specifica istituita, ai sensi dell’art. 121, commi 4, 5 e 6, del DPR 207/2010, per la valutazione delle anomalie riscontrate.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato.