Common use of Supplenze personale docente Clause in Contracts

Supplenze personale docente. Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente contratto e dalla L. 230/1962, la supplenza deve essere proposta con contratto a termine, prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni. Le misure di retribuzione contemplate nel presente contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del servizio prestato. Quando la supplenza è affidata al personale già in servizio le ore di lavoro eccedenti l'orario assegnato vengono considerate lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali. Le ore eccedenti l'impegno massimo previsto dall'art. 30 sull'orario di lavoro verranno retribuite con la sola paga base e anzianità maturata aumentati del 50%. Anche ai supplenti, secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13ma mensilità, il T.F.R. ed i giorni di ferie maturate, che assorbono il premio previsto dall'art. 5 della L. 230/1962.

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Samples: Accordo Tra Aninsei E oo.ss. Dl Categoria Sui Contratti Di Solidarieta' Difensivi, Accordo Tra Aninsei E oo.ss. Dl Categoria Sui Contratti Di Solidarieta' Difensivi, www.cislscuola.it

Supplenze personale docente. Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente contratto e dalla L. 230/1962, la supplenza deve essere proposta con contratto a termine, prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni. Le misure di retribuzione contemplate nel presente contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del servizio prestato. Quando la supplenza è affidata al personale già in servizio le ore di lavoro eccedenti l'orario assegnato vengono considerate lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali. Le ore eccedenti l'impegno massimo previsto dall'art. 30 sull'orario di lavoro verranno retribuite con la sola paga base e anzianità maturata aumentati del 50%tabellare . Anche ai supplenti, secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13ma mensilità, il T.F.R. ed i giorni di ferie maturate, che assorbono il premio previsto dall'art. 5 della L. 230/1962.

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